Articoli abrogati dalla L.R. 09/08/2018, n. 20, così recitavano:

“Art. 69 - (Salvaguardia)

1-ter. All’interno dei parchi naturali regionali possono essere realizzati fabbricati per lo svolgimento di attività zootecniche e impianti a essi connessi, in deroga alle previsioni del comma 1, lettera a), e dei piani di cui al comma 2, e in conformità agli strumenti di pianificazione urbanistica comunali vigenti. Per le medesime finalità è, altresì, consentita, all’interno dei parchi, l’approvazione di strumenti di pianificazione urbanistica comunali e loro varianti, in deroga alle previsioni del comma 1, lettera b).

2. Nei parchi e nelle riserve il cui territorio, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricada all'interno del perimetro definito da un piano di conservazione e sviluppo ovvero da un piano particolareggiato di ambito di tutela ambientale approvati ai sensi della legge regionale 11/1983, vigono quali norme di salvaguardia transitorie quelle stabilite dalle norme di attuazione dei piani suddetti, che possono essere derogate con apposita deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, al fine di consentire l'esecuzione di opere di preminente interesse pubblico, o anche di interesse privato, purché finalizzate queste ultime alla regimazione delle acque o all'approvvigionamento idrico necessario per il proseguimento di attività produttive in atto o all’approvvigionamento idrico necessario per la produzione di energia idroelettrica ove la struttura regionale che esercita le funzioni di Autorità di bacino regionale si sia già espressa favorevolmente.

2-bis. Al fine di introdurre elementi di semplificazione nel procedimento amministrativo concernente gli interventi regionali nelle aree naturali protette i progetti delle opere e interventi pubblici nei parchi, riserve e biotopi naturali regionali istituiti ai sensi della presente legge, sono autorizzati con apposito decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere favorevole del Consiglio comunale competente per territorio e costituiscono variante al piano regolatore generale comunale e ai piani di cui al comma 2.

 

Art. 70 - (Aree di reperimento)

1. In attesa della definizione, da parte del Piano territoriale regionale generale di cui alla legge regionale 52/1991, del nuovo sistema delle aree protette regionali, si considerano aree di reperimento prioritario ai sensi della presente legge le seguenti:

a) - h) lettere abrogate dalla L.R. 21/10/2010, n. 17;

i) Sorgive di Bars;

l) - z) lettere abrogate dalla L.R. 21/10/2010, n. 17.

2. Il territorio interessato dalle aree di reperimento di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con linea rossa nelle cartografie alla scala 1:50.000, per le aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), h), l), p), u) e v) del comma 1, e alla scala 1:25.000, per le aree di cui alle lettere g), i), m), n), o), q), r), s), t) e z) del medesimo comma 1, allegate alla presente legge (Allegati da 13 a 33 riferiti nell'ordine alle lettere da a) a z) del comma 1).

3. Entro i perimetri delle aree di cui al comma 1, vigono le norme di salvaguardia di cui all'articolo 69, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. L'attività venatoria è disciplinata dalle vigenti norme in materia di gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale. “

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