Articolo sostituito dall'art. 10, comma 1, della L.R. 09/11/1998, n. 13 e, successivamente, abrogato dall'art. 64, comma 1, della L.R. 26/11/2021, n. 20, così recitava:

"Art. 5 - (Aree di rilevante interesse ambientale)

1. L'Amministrazione regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, compie una ricognizione dello stato di attuazione dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale previsti dal piano urbanistico regionale, approvato con DPGR 15 settembre 1978, n. 0826/Pres., al fine di provvedere alla delimitazione delle aree di rilevante interesse ambientale (ARIA).

2. La delimitazione di cui al comma 1 non può includere territori di parchi, riserve o aree di reperimento ed è effettuata avuto riguardo alla presenza di vincoli di carattere idrogeologico ed ambientale, nonché di siti di importanza comunitaria o nazionale.

3. Le ARIA, nonché i territori destinati dagli strumenti urbanistici comunali a parco naturale o ad ambiti di tutela ambientale previsti dal piano urbanistico regionale, non compresi nella delimitazione di cui al comma 1, sono disciplinati con variante allo strumento urbanistico generale avente contenuto di tutela, recupero e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio.

4. D'intesa con i Comuni interessati, le ARIA possono essere assoggettate a pianificazione particolareggiata, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.

5. La delimitazione delle aree di cui al comma 1, è approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, di concerto con l'Assessore regionale ai parchi, d'intesa con i Comuni interessati. I Comuni devono esprimersi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta. Trascorso inutilmente tale termine, l'intesa si intende raggiunta.

6. Alla delimitazione di cui al comma 5 è allegato un documento tecnico di indirizzo, che costituisce riferimento obbligatorio per le varianti agli strumenti urbanistici comunali, di cui al comma 3.

7. La variante di cui al comma 3 è adottata entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto regionale di cui al comma 5; a tal fine vanno utilizzati, in quanto compatibili, gli elaborati redatti per l'approvazione dei piani attuativi dei parchi naturali e degli ambiti di tutela ambientale, già previsti dalla legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11.

8. Fino all'approvazione degli strumenti di pianificazione di cui ai commi 3 e 4, rimangono in vigore i piani di conservazione e sviluppo ed i piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale di cui alla legge regionale 11/1983, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 7.

9. Eventuali limitazioni all'attività agricola, previste dalle normative dei piani di cui al comma 8, possono essere modificate con apposita variante allo strumento urbanistico generale.

10. Nelle ARIA prive dei piani di conservazione e sviluppo e dei piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale si applicano le previsioni di cui all'articolo 69, comma 1, lettera b).

11. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino beneficiari di un finanziamento per la formazione di un piano di conservazione e sviluppo o di un piano particolareggiato di un ambito di tutela ambientale, di cui alla legge regionale 11/1983, che non siano stati adottati, utilizzano tale finanziamento per la predisposizione delle varianti previste al comma 3.

12. Ai Comuni di cui al comma 11, ad avvenuta entrata in vigore della variante di cui al comma 3, viene erogato il saldo del contributo concesso.

13. Per l'adozione della variante di cui al comma 3, ai Comuni che non utilizzano il finanziamento di cui alla legge regionale 11/1983 secondo le previsioni di cui ai comma 11 e 12, è attribuita priorità nella concessione dei finanziamenti promossi dalla legge regionale 20 novembre 1989, n. 28.

14. Al fine di cui al comma 13, le richieste di finanziamento vanno presentate entro due mesi dalla data di emanazione del decreto regionale di cui al comma 5. Di esse si tiene conto nella deliberazione di definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/1996.

15. Qualora il termine fissato per gli adempimenti attuativi previsti al comma 7, decorra inutilmente, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, fissa immediatamente un nuovo termine, che non può essere superiore a centoventi giorni, trascorso il quale si surroga, anche mediante Commissario, all'ente stesso."

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