Aggiunto modificato dall'art. 18, comma 7, della L.R. 08/04/1997, n. 10 e, successivamente, abrogato dall'art. 64, comma 1 della L.R. 26/11/2021, n. 20, così recitava:

"Art. 78 - (Cessazione dell'Azienda regionale delle foreste)

1. L'Azienda delle foreste della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, istituita con legge regionale 25 maggio 1966, n. 7, è soppressa con il 31 dicembre 1996.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge decadono gli organi di amministrazione dell'Azienda previsti dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 7/1966, come sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 58, e nelle loro competenze subentra il commissario liquidatore di cui al comma 3.

3. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore regionale ai parchi, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, viene nominato un commissario liquidatore scelto fra i dipendenti regionali con qualifica non inferiore alla qualifica funzionale di consigliere, con il compito di liquidare al 31 dicembre 1996 l'Azienda delle foreste, secondo le direttive che saranno impartite dalla Giunta regionale.

4. Al commissario liquidatore spetta un'indennità mensile lorda di carica pari a lire 2.508.275.

5. Il commissario liquidatore adotta gli atti necessari alla residua gestione dell'Azienda delle foreste ed invia alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio:

a) entro il 31 ottobre 1996:

1) lo stato di consistenza dei beni immobili gestiti dall'Azienda delle foreste;

2) lo stato di consistenza dei beni mobili, registrati e non, di proprietà dell'Azienda delle foreste che saranno attribuiti alla Amministrazione regionale;

3) la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi;

4) l'elenco del personale operaio dipendente dall'Azienda delle foreste con l'individuazione del relativo stato giuridico ed economico;

b) entro il 31 marzo 1997:

1) il bilancio di liquidazione dell'Ente al 31 dicembre 1996;

2) lo stato ricognitivo delle opere e delle attività in corso al 31 dicembre 1996.

6. La Giunta regionale con propria deliberazione, assunta su proposta dell'Assessore regionale ai parchi di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, provvede all'approvazione degli atti di cui al comma 5, lettera b), e detta le direttive per il trasferimento dei beni mobili, dei rapporti attivi e passivi non cessati e la conclusione dell'attività di gestione e finanziaria dell'Azienda delle foreste.

7. Intervenuta l'approvazione, il commissario liquidatore provvede alla conclusione dell'attività di liquidazione dell'Ente con l'attribuzione delle attività finanziarie all'Amministrazione regionale entro il 30 giugno 1997.

8. Gli Uffici periferici dell'Azienda delle foreste continuano l'attività con il personale del Corpo forestale regionale attualmente in servizio fino alla conclusione degli adempimenti del commissario liquidatore.

9. Il commissario liquidatore si avvale per lo svolgimento dei propri compiti del personale del ruolo unico regionale in servizio presso l'Azienda dei parchi e delle foreste regionali.

9-bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per il pagamento delle competenze dovute per l'anno 1997 al Presidente ed ai componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Azienda delle foreste."

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