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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 04/03/2005, n. 4
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- L.R. 21/07/2008, n. 7
- L.R. 28/12/2007, n. 30
- L.R. 18/01/2006, n. 2
- L.R. 10/11/2005, n. 27
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Capo I - Sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese (PMI) |
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Art. 1 - Finalità |
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Art. 2 - Definizioni |
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Art. 3 - Oggetto |
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Art. 4 - Incentivi1. N4 |
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Art. 5 - Soggetti beneficiari |
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Art. 6 - Presentazione delle domande |
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Art. 7 - Procedimento |
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Art. 8 - Erogazione dell'incentivo, verifica degli obiettivi raggiunti, variazione del business plan, revoca degli incentivi |
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Art. 9 - Disciplina dei controlli, sospensione delle erogazioni e restituzioni |
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Art. 10 - Creazione di una banca dati |
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Art. 11 - Tirocinio formativo |
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Art. 12 - Clausola valutativa |
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Art. 12-bis - Strumenti per agevolare l’accesso al credito per le PMI1. L’Amministrazione regionale è autorizzata, in situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali e di conseguente difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, a porre in essere a favore delle microimprese e delle PMI gli strumenti opportuni ed efficaci alla luce dell’evoluzione dei mercati, al fine di fronteggiare le sollecitazioni finanziarie globali con la maggiore flessibilità e tempestività anche in relazione alle misure adottate a livello nazionale, comunitario e internazionale. 1-bis. Per le finalità di cui al comma 1 e subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, la Giunta regionale individua i canali contributivi ai quali si applicano le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), nonché le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre 2010 (Quadro temporaneo dell’Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi economica e finanziaria), in merito alle quali può darsi corso a misure distinte in relazione alla tipologia di incentivi individuati dalla normativa regionale, anche con riferimento agli interventi per il credito agevolato alle attività economiche e produttive relativi al Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE), di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 (Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), al Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di r |
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Art. 12-ter - Emissione di obbligazioni bancarie per smobilizzo crediti aziendali nei settori delle attività produttive1. N18 L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere emissioni obbligazionarie bancarie finalizzate al reperimento di risorse da destinare specificamente allo smobilizzo dei crediti di natura contrattuale e commerciale delle microimprese e delle piccole imprese aventi sede o unità produttiva nel territorio regionale vantati nei confronti delle [grandi o medie] imprese e delle pubbliche amministrazioni. N21 2. N18 La provvista di cui al comma 1 è integrata dalle banche selezionate con un'ulteriore provvista per un importo comunque non inferiore al 20 per cento di quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale. 3. N18 Le banche emittenti sono individuate mediante procedura di evidenza pubblica; in tale sede le banche intenzionate a emettere obbligazioni finalizzate ai sensi del comma 1 comunicano alla Regione l'ammontare e le caratteristiche tecniche dell'emissione obbligazionaria e dello specifico programma di smobilizzo crediti che intendono |
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Art. 12-quater - Conferma dei contributi |
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Capo II - Istituzione delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali |
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Art. 13 - Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale n. 27/19991. L'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei distretti industriali), è sostituito dal seguente: «Art. 1 - Distretti industriali. 1. Il distretto industriale è un sistema locale formato da imprese variamente specializzate, sia manifatturiere che di servizi, sia artigiane che industriali o che comunque partecipano alla medesima filiera produttiva o a filiere collegate, nonché dagli attori istituzionali che svolgono un'attività rilevante all'interno del contesto locale. |
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Art. 14 - Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 27/19991. L'articolo 2 della legge regionale n. 27/1999 è sostituito dal seguente: |
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Art. 15 - Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/19991. L'articolo 3 della legge regionale n. 27/1999 è sostituito dal seguente: «Art. 3 - Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale. |
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Art. 16 - Soppressione dei Comitati di distretto1. I Comitati di distretto costituiti ai sensi della legge regionale |
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Art. 17 - Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 27/19991. L'articolo 5 della legge regionale n. 27/1999 è sostituito dal seguente: «Art. 5 - Organizzazione della società consortile. |
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Art. 18 - Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 27/19991. L'articolo 6 della legge regionale n. 27/1999 è sostituito dal seguente: «Art. 6 - Compiti della Agenzia per lo sviluppo del distretto industriale. |
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Art. 19 - Modifica dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/19991. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 7 della legge regionale n. 27/1999 sono sostituiti dai seguenti: «2. Il Programma di sviluppo contiene: |
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Art. 20 - Inserimento dell'articolo 9-bis nella legge regionale n. 27/19991. Dopo l'articolo 9 della legge regionale n. 27/1999 è inse |
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Art. 21 - Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale n. 27/19991. L'articolo 11 della legge regionale n. 27/1999 è sostituito dal seguente: |
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Art. 22 - Inserimento dell'articolo 12-bis nella legge regionale n. 27/19991. Dopo l'articolo 12 della legge regionale n. 27/1999 è inserito il seguente: |
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Art. 24 - Abrogazioni |
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Capo III - Revisione dell'ordinamento dei Consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT |
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Art. 25 - Estensione delle aree di intervento dei Consorzi di sviluppo industriale e dell'EZIT1. I Consorzi di sviluppo industriale e l'EZIT hanno facoltà di stipulare convenzioni con i Comuni geograficamente più vicini per disciplinare l'este |
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Art. 27 - Esenzioni ICI |
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Art. 28 - Semplificazione delle procedure1. L'articolo 10 della legge regionale n. 27/1999 sulla sempl |
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Art. 29 - Inserimento dell'articolo 2-bis nella legge regionale n. 3/19991. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), è inserito il seguente: «Art. 2-bis - Promozione della cooperazione tra enti gestori. 1. La Regione promuove la cooperazione tra gli enti gestori delle zone industriali, anche con riferimento ai Consorzi industriali delle Regioni finitime, nelle forme individuate dagli enti con la sottoscrizione di specifiche convenzioni. |
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Art. 30 - Sostituzione rubrica1. La rubrica dell'articolo 15-bis della legge regionale n. 3 |
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Art. 31 - Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 3/19991. L'articolo 17 della legge regionale n. 3/1999 è sostituito dal seguente: «Art. 17 - |
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Capo IV - Misure di semplificazione |
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Art. 33 - Modifica dell'articolo 13 della legge regionale n. 12/2002 in materia di artigianato1. Dopo il comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 22 apr |
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Art. 34 - Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale n. 12/2002 in materia di artigianato1. L'articolo 24 della legge regionale n. 12/2002 è sostituito dal seguente: «Art. 24 - Semplificazione dei procedimenti autorizzativi. 1. In attuazione dell'articolo 27 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), sono subordinati ad una denuncia di inizio attività attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge: a) l'esercizio dell'attività di facchinaggio, secondo la disciplina prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio); |
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Art. 35 - Modifica dell'articolo 44 della legge regionale n. 12/2002 in materia di artigianato1. Dopo il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale n. 12/2 |
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Art. 36 - Inserimento dell'articolo 44-bis nella legge regionale n. 12/2002 in materia di artigianato1. Dopo l'articolo 44 della legge regionale n. 12/2002 è inserito il seguente: «Art. 44-bis - Interventi urbanistici ed edilizi. |
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Art. 37 - Disposizioni di interpretazione autentica e di modifica dell'articolo 73 della legge regionale n. 18/2003 in materia di sicurezza sul lavoro1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 73, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia |
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Art. 38 - Invio telematico delle domande di contributo1. Al fine di migliorare le relazioni con le imprese attraverso l'impiego delle tecnologie informatiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a p |
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Art. 39 - Modifica dell'articolo 38 della legge regionale n. 7/2000 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso1. Al comma 3 dell'articolo 38 della legge regionale n. 7/2000 |
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Art. 40 - Inserimento dell'articolo 38-bis nella legge regionale n. 7/2000 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso1. Dopo l'articolo 38 della legge regionale n. 7/2000 è inse |
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Art. 41 - Inserimento dell'articolo 41-bis nella legge regionale n. 7/2000 in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso1. Dopo l'articolo 41 della legge regionale n. 7/2000 è inserito il seguente: «Art. 41-bis - Rendicontazione di incentivi a imprese. 1. Le imprese, per quanto attiene ad incentivi erogati dall'Amministrazione regionale, anche tramite altri soggetti, con fondi propri, possono presentare la rendicontazione delle spese sostenute in relazione a ciascun progetto approvato e ammesso |
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Art. 41-bis - Ottimizzazione degli utilizzi delle giacenze dei fondi di rotazione1. Al fine del miglior utilizzo delle risorse a favore dei settori produttivi, l' |
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Capo V - Delega di funzioni |
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Art. 43 - Funzioni della Regione1. Nelle materie di cui all'articolo 42 la Regione esercita: a) le funzioni di programmazione, ind |
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Art. 44 - Fondo per gli incentivi alle imprese1. Pe |
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Art. 45 - Finanziamenti per l'esercizio delle funzioni delegate |
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Art. 46 - Norma transitoria1. I procedimenti in corso al 31 dicembre 2005 relativi alle funzioni delegate alle Camere di commercio, sono di competenza della Regione. |
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Capo VI - Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004 |
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Art. 47 - Finalità1. Con il presente capo la Regione dispone l'adeguamento della legge regionale 21 marzo 2003, n. 7 (Disciplina del settore fieristico), alla sentenza d |
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Art. 48 - Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 7/20031. L'articolo 4 della legge regionale n. 7/2003 è sostituito dal seguente: «Art. 4 - Qualificazione delle manifestazioni fieristiche. 1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate quali manifesta |
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Art. 49 - Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 7/20031. L'articolo 5 della legge regionale n. 7/2003 è sostituito dal seguente: «Art. 5 - Modalità. |
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Art. 50 - Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 7/20031. L'articolo 6 della legge regionale n. 7/2003 è sostituito dal seguente: «Art. 6 - Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche. |
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Art. 51 - Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 7/20031. L'articolo 7 della legge regionale n. 7/2003 è sostituito dal seguente: «Art. 7 - Regolamento. |
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Art. 52 - Abrogazioni1. L'articolo 9 della legge regionale n. 7/2003 è abrogato.
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Capo VII - Norme finanziarie e finali |
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Art. 53 - Norme finanziarie1. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 5.050.000 euro, suddivisa in ragione di 3.050.000 euro per l'anno 2005 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a carico dell'unità previsionale di base 12.3.360.1.1339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8650 (1.1.163.2.10.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 226 - Politiche economiche e marketing territoriale - spese correnti - con la denominazione «Conferimento al Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese (P.M.I.) gestito dalla Friulia SpA» e con lo stanziamento complessivo di 5.050.000 euro, suddiviso in ragione di 3.050.000 euro per l'anno 2005 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. 2. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007, a carico dell'unità previsionale di base 12.3.360.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 8659 (2.1.243.3.10.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 226 - Politiche economiche e marketing territoriale - spese d'investimento - con la denominazione «Progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative di tirocinio formativo collegate alla permanenza del manager a tempo nelle piccole e medie imprese (P.M.I.)» e con lo stanziamento complessivo di 300.000 euro, suddiviso in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2007. 3. Per le finalità previste dall'articolo 12-bis della legge regionale n. 27/1999, come inserito dall'articolo 22, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 286.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2005 e di 93.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, a carico dell'unità previsionale di base 12.3.360.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 9608 (2.1.243.3.10.28) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 226 - Politiche economiche e marketing territoriale - spese d'investimento - con la denominazione «Contributi straordinari alle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI) per gli investimenti di impianto e le spese di funzionamento» e con lo stanziamento complessivo di 286.000 euro, suddiviso in ragione di 100.000 euro per l'anno 2005 e di 93.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007. 4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 3/1999, come sostituito dall'articolo 31, comma 1, continuano a far carico all'unità previsionale di base 12.3.360.1.315 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l'anno 2005, con riferimento al capitolo 7915 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è conseguentemente modificata in «Contributi ai Consorzi di sviluppo industriale e all'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) per lo svolgimento delle attività istituzionali». 5. Per le finalità previste dall'articolo 44, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 18.772.000 euro, suddivisa in ragione di 10.548.500 euro per l'anno 2006 e di 8.223.500 euro per l'anno 2007, a carico dell'unità previsionale di base 10.2.360.2.1440 di nuova istituzione - a decorrere dall'anno 2006 - nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 - alla funzione obiettivo n. 10 - programma 10.2 - Rubrica n. 360 - con la denominazione «Incentivi alle imprese» con riferimento al capitolo 9609 (2.1.238.3.10.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio precitato - a decorrere dall'anno 2006 - alla Rubrica n. 360 - Servizio n. 224 - Affari generali, amministrativi e politiche comunitarie - spese d'investimento - con la denominazione «Fondo per gli incentivi alle imprese» e con lo stanziamento complessivo di 18.772.000 euro, suddiviso in ragione di 10.548.500 euro per l'anno 2006 e di 8.223.500 euro per l'anno 2007. 6. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, per complessivi 24.408.000 euro, suddivisi in ragione di 3.250.000 euro per l'anno 2005, di 11.741.500 euro per l'anno 2006 e di 9.416.500 euro per l'anno 2007 si fa fronte come di seguito indicato: a) per complessivi 24.058.000 euro, suddivisi in ragione di 2.900.000 euro per l'anno 2005, di 11.741.500 euro, per l'anno 2006 e di 9.416.500 euro per l' |
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Art. 54 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
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