Articolo modificato dall'art. 32, commi 1-6, della L.R. 21/07/2008, n. 7; dall’art. 2, comma 101, della L.R. 04/08/2014, n. 15 e, successivamente, abrogato dall'art. 2, comma 21, L.R. 4 agosto 2017, n. 31, così recitava:

"Art. 7 - Procedimento

1. L'istruttoria e la valutazione delle domande sono svolte dal soggetto gestore del fondo di cui al comma 7 mediante una commissione composta da cinque membri effettivi, compreso il Presidente, e da cinque membri supplenti. I membri della commissione sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive. La sede della commissione è presso il soggetto gestore, che svolge anche l'attività di segreteria della commissione.

2. I componenti della commissione devono essere in possesso dei necessari requisiti di professionalità, imparzialità, onorabilità e competenza in materia di economia, innovazione e gestione delle imprese. I componenti della commissione devono essere altresì caratterizzati da una posizione di terzietà rispetto alle attività da valutare. I compensi spettanti ai componenti sono determinati con apposita delibera dalla Giunta regionale.

3. L'istruttoria deve valutare la coerenza tra il progetto di sviluppo competitivo articolato in un business plan e le misure di cui all'articolo 3, comma 2, individuate dalla PMI, con riferimento ai contenuti dell'attività di consulenza strategica o al profilo professionale del manager a tempo eventualmente individuato o ai contenuti dei progetti di ricerca o dei meccanismi di trasferimento tecnologico.

4. L'istruttoria avviene sulla base di criteri predeterminati che consentano la comparazione delle diverse domande in ordine alla validità strategica, economica e finanziaria dell'iniziativa anche mediante la simulazione degli effetti occupazionali, economici, finanziari e industriali attesi sulla P.M.I. In ogni caso i progetti di sviluppo competitivo devono essere rivolti prioritariamente ad ottenere l'aumento e il ritorno dei livelli occupazionali anche attraverso la riqualificazione degli organici e la loro ricollocazione in ambito regionale, ove possibile all'interno della medesima realtà produttiva, oltre che assicurare ritorni di valore economico.

5. In particolare, l'istruttoria valuta l'impatto del progetto sulla preesistente configurazione organizzativa, strategica e gestionale nonché sulla preesistente situazione economico-finanziaria della PMI, anche in relazione agli investimenti collegati al progetto presentato. Le analisi di impatto si articolano nella valutazione di indicatori quantitativi e qualitativi da collegarsi funzionalmente alle specifiche tipologie di progetto di sviluppo competitivo di cui all'articolo 3, comma 1. Viene data priorità ai progetti che presentino i migliori indicatori.

6. Gli indicatori di cui al comma 5 che, in via selettiva, devono essere collegati alla specificità del progetto presentato sono:

a) aumento del fatturato;

b) aumento della base occupazionale o riqualificazione dell'organico (miglioramento dello staff ratio);

c) riqualificazione e reinserimento delle donne nella realtà aziendale dopo l'astensione per maternità o per motivi di cura familiare;

d) stabilizzazione dei rapporti di lavoro, con particolare riguardo al ricorso a contratti di lavoro a tempo indeterminato;

e) conseguimento di economie di scala tecnologiche o gestionali;

f) aumento della quota del fatturato relativa all'esportazione;

g) aumento dei livelli di internazionalizzazione dell'intera catena del valore dell'impresa;

h) diversificazione e innovazione nella struttura dell'offerta;

i) razionalizzazione della struttura dei costi;

j) presidio organizzativo e strategico dei mercati finali;

k) miglioramento dell'indice di indipendenza finanziaria;

l) creazione e sviluppo di imprenditoria o occupazione femminile;

m) creazione e sviluppo di imprenditoria giovanile.

7. Il soggetto gestore svolge l'attività di concessione ed erogazione degli incentivi di cui al presente capo utilizzando il Fondo per lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese, di seguito denominato Fondo.

8. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato).

9. Le dotazioni del Fondo possono essere alimentate:

a) dai conferimenti della Regione;

b) dai conferimenti di altri soggetti pubblici e privati;

c) dagli eventuali rientri conseguenti alle revoche di incentivi.

10. La Regione stipula una convenzione con il soggetto gestore con cui sono disciplinati i rapporti inerenti allo svolgimento dell'attività istruttoria, con particolare riferimento ai tempi relativi all'istruttoria di ciascuna domanda. Gli oneri relativi alla commissione e gli altri oneri di funzionamento fanno carico al bilancio regionale. Gli oneri sono corrisposti sulla base dell'attività istruttoria effettuata dal soggetto gestore, in conformità al vigente contratto.

11. La Giunta regionale esercita la vigilanza sulla gestione del Fondo attraverso la Direzione centrale attività produttive.

12. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a promuovere la modifica dello statuto della Friulia SpA al fine di armonizzarlo con le finalità del presente capo.

13. L'attività istruttoria e valutativa della commissione è soggetta al controllo del Consiglio regionale e della Commissione competente.

14. Ciascun consigliere regionale ha facoltà di accedere a documenti e verbali relativi all'attività di cui al comma 13, ancorché riferibili all'attività del soggetto gestore. I piani strategici delle singole aziende possono essere visionati solo su esplicita richiesta e previa applicazione di adeguate procedure di riservatezza.

15. L'elenco dei soggetti beneficiari, delle pratiche in corso di valutazione e di quelle con esito negativo, completo di importi e di succinta descrizione, è trasmesso semestralmente al Consiglio regionale e ai singoli consiglieri."

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