Articolo modificato dall'art. 32, comma 8, della L.R. 21/07/2008, n. 7 e, successivamente, abrogato dall'art. 2, comma 21, della L.R. 04/08/2017, n. 31, così recitava:

"Art. 10 - Creazione di una banca dati

1. Il soggetto gestore, sulla base della convenzione di cui all'articolo 7, comma 10, è tenuto a creare una banca dati della documentazione presentata dalle PMI beneficiarie dell'incentivo, al fine di consentire all'Amministrazione regionale di monitorare i risultati conseguiti.

2. Nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati personali, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria firmatarie dei contratti collettivi nazionali e maggiormente rappresentative a livello regionale possono avere accesso alla banca dati di cui al comma 1, previa stipula di apposita convenzione con la Regione."

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