N10 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 3, comma 77, della L.R. 30/12/2008, n. 17 e, successivamente, abrogato dall'art. 2, comma 21, della L.R. 04/08/2017, n. 31, così recitava:

"Art. 8 - Erogazione dell'incentivo, verifica degli obiettivi raggiunti, variazione del business plan, revoca degli incentivi

1. La Regione, con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, stabilisce anche:

a) le modalità di concessione e di erogazione dell'incentivo;

b) le modalità di verifica degli obiettivi raggiunti dalle PMI beneficiarie dell'incentivo, anche prevedendo la presentazione di appropriata documentazione;

c) la disciplina delle eventuali variazioni da parte delle PMI beneficiarie del business plan presentato o delle misure di cui all'articolo 3, comma 2;

d) la disciplina e le modalità di revoca, anche parziale, dell'incentivo.

1-bis. Gli incentivi possono essere erogati in via anticipata ai sensi dell’articolo 39 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche a fronte di garanzie reali o personali."

Dalla redazione