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L. 28/12/2015, n. 221

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
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Capo I - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLA NATURA E PER LA STRATEGIA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE
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Art. 1. - Misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi inquinanti trasportati via mare

1. All’articolo 12, quarto comma, della

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Art. 2. - Modifica all’articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e disposizioni in materia di operazioni in mare nel settore degli idrocarburi
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Art. 3. - Modifica all’articolo 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile

1. All’articolo 34, com

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Art. 4. - Modifica dell’articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99

1. L’articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è sostituito dal seguente:

“Art. 37 (Istituzione dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA). — 1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

2. L’ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all’innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell’energia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Assolve alle specifiche funzioni di agenzia per l’efficienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione vi

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Art. 5. - Disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile

1. Nell’ambito dei progetti finanziati ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, la quota di risorse di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è destinata prioritariamente, nel limite di 35 milioni di euro, al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui al comma 2 del presente articolo, per il finanziamento di progetti, predisposti da uno o più enti locali e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti, diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile, incluse iniziative di piedibus, di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di bike-sharing, la realizzazione di percorsi protetti per gli spostamenti, anche collettivi e guidati, tra casa e scuola, a piedi o in bicicletta, di laboratori e uscite didattiche con mezzi sostenibili, di programmi di educazione e sicurezza stradale, di riduzione del traffico, dell’inquinamento e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici o delle sedi di lavoro, anche al fine di contrastare problemi derivanti dalla vita sedentaria. Tali programmi possono comprendere la cessione a titolo gratuito di “buoni mobilità” ai lavoratori che usano mezzi di trasporto sostenibili. Nel sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è predisposta una sezione denominata “Mobilità sostenibile”, nella quale sono inseriti e tracciati i finanziamenti erogati per il programma di mobilità sostenibile, ai fini della trasparenza e della maggiore fruibilità dei progetti.

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Art. 6. - Disposizioni in materia di aree marine protette

1. Per la più rapida istituzione delle aree marine protette, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 800.000 euro per l’anno 2015. Per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree ma

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Art. 7. - Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alla legge n. 157 del 1992

1. È vietata l’immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aziende agricole di cui all’articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, delle zone di cui alla lettera e) del comma 8 dell’articolo 10 della medesima legge n. 157 del 1992, aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate. Alla violazione di tale divieto si applica la sanzione prevista dall’articolo 30, comma 1, lettera l), della legge 11 febbraio 1992, n. 157. N5

2. È vietato il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo; il divieto non si applica alle aziende agricole di cui all’

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Capo II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E SANITARIO
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Art. 8. - Norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini e di loro movimentazione

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, al medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all�

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Art. 9. - Valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, nonché impianti di raffinazione, gassificazione e liquefazione

1. All’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

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Capo III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA E DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA
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Art. 10. - Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30

1. Al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono apportate le seguenti

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Art. 11. - Disposizioni in materia di dati ambientali raccolti da soggetti pubblici e da imprese private

1. In coerenza con i contenuti dell’Agenda digitale italiana, di cui all’

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Art. 12. - Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115

1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 2, comma 1, lettera

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Art. 13. - Sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di ridurre l’impatto ambientale dell’economia italiana in termini di produzione di anidride carbonica e di realizza

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Art. 14. - Attraversamento di beni demaniali da parte di opere della rete elettrica di trasmissione nazionale

1. All’articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo il comma 4-bis

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Art. 15. - Disposizione di interpretazione autentica

1. La disposizione di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per gli impianti di cui all’

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Capo IV - DISPOSIZIONI RELATIVE AL GREEN PUBLIC PROCUREMENT
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Art. 16. - Disposizioni per agevolare il ricorso agli appalti verdi

N1

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Art. 17. - Disposizioni per promuovere l’adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE

1. Per l’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituiscono elemento di pref

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Art. 18. - Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi

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Art. 19. - Applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici

N3

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Art. 20. - Consumo energetico delle lanterne semaforiche
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Art. 21. - Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale

1. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, denominato “Made Green in Italy”. Tale schema adotta la metodologia per la determinazione dell’impronta ambientale dei prodotti (PEF), come definita nella raccomandazione 2013/179/UE della Commissione, del 9 aprile 2013. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabilite le modalità di funzionamento dello schema.

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Art. 22. - Modifica all’articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, in materia di diritti edificatori

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Capo V - DISPOSIZIONI INCENTIVANTI PER I PRODOTTI DERIVANTI DA MATERIALI POST CONSUMO O DAL RECUPERO DEGLI SCARTI E DEI MATERIALI RIVENIENTI DAL DISASSEMBLAGGIO DEI PRODOTTI COMPLESSI
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Art. 23. - Accordi di programma e incentivi per l’acquisto dei prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi

“Art. 206-ter (Accordi e contratti di programma per incentivare l’acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi). — 1. Al fine di incentivare il risparmio e il riciclo di materiali attraverso il sostegno all’acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, può stipulare appositi accordi e contratti di programma:

a) con le imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con priorità per i beni provenienti dai rifiuti;

b) con enti pubblici;

c) con soggetti pubblici o privati;

d) con le associazioni di categoria, ivi comprese le associazioni di aziende che si occupano di riuso, preparazione al riutilizzo e riciclaggio;

e) con associazioni senza fini di lucro, di promozione sociale nonché con imprese artigiane e imprese individuali;

f) con i soggetti incaricati di svolgere le attività connesse all’applicazione del principio di responsabilità estesa del produttore.

2. Gli accordi e i contratti di programma di cui al comma 1 hanno ad oggetto:

a) l’erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali post consumo riciclati o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, con priorità per i beni provenienti dai rifiuti per i quali devono essere perseguiti obiettivi di raccolta e riciclo nel rispetto del presente decreto e della normativa dell�

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Capo VI - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI
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Art. 24. - Modifiche alle norme in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla

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Art. 25. - Modifica all’allegato 2 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, in materia di fertilizzanti

1. All’allegato 2, punto 2, numero 5, terza colonna, al decr

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Art. 26. - Fertilizzanti correttivi

1. L’utilizzazione agronomica dei correttivi di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, ed in particolare del ge

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Art. 27. - Pulizia dei fondali marini

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, avvalendosi del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto, di cui all’

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Art. 28. - Modifiche alle norme in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo

1. All’articolo 1, comma 1, lettera b),

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Art. 29. - Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti

1. All’articolo 206-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti”;

b) al comma 1:

1) all’alinea, le parole: “è istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, l’Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L’Osservatorio” sono sostituite dalle seguenti: “il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”;

2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

“g-bis) elabora i parametri per l’individuazione dei costi standard, comunque nel rispetto del procedimento di determinazione di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e la definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio dell’ordinamento dell’Unione europea “chi inquina paga” e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento;

g-ter) elabora uno o più schemi tipo di contratto di servizio di cui all’articolo 203;

g-quater)

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Art. 30. - Raccolta e trattamento dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi
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Art. 31. - Introduzione dell’articolo 306-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di risarcimento del danno e ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale

1. Dopo l’articolo 306 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

“Art. 306-bis (Determinazione delle misure per il risarcimento del danno ambientale e il ripristino ambientale dei siti di interesse nazionale). — 1. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 2 e tenuto conto del quadro comune da rispettare di cui all’allegato 3 alla presente parte sesta, il soggetto nei cui confronti il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale di siti inquinati di interesse nazionale ai sensi dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell’articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché ai sensi del titolo V della parte quarta e della parte sesta del presente decreto, ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria, può formulare una proposta transattiva.

2. La proposta di transazione di cui al comma 1:

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Art. 32. - Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio

1. All’articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: “ambito territoriale ottimale” sono inserite le seguenti: “, se costituito, ovvero in ogni comune”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un’addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni”;

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

“3-bis. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo di cui all’articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549

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Art. 33. - Contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti

1. Al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nonché gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nelle isole minori, il comma 3-bis dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

“3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell’

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Art. 34. - Modifiche all’articolo 3, commi 24, 25 e 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di destinazione del tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento dei rifiuti

1. All’articolo 3, commi 24 e 25, della

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Art. 35. - Modifica dell’articolo 3, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di incenerimento dei rifiuti
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Art. 36. - Disposizioni per favorire le politiche di prevenzione nella produzione di rifiuti

1. All’

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Art. 37. - Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico

1. Dopo il comma 19 dell’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

“19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell’ambito d

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Art. 38. - Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici

1. All’articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1-sexies sono aggiunti i seguenti:

“1-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull’ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e de

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Art. 39. - Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare

1. Dopo l’articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

“Art. 219-bis (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare). — 1. Al f

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Art. 40. - Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 232 sono inseriti i seguenti:

“Art. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo). — 1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.

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Art. 41. - Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici
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Art. 42. - Modifica al comma 667 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

1. Al comma 667 dell’

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Art. 43. - Disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell’Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori

1. All’articolo 227 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: “rifiuti elettrici ed elettronici,” sono inserite le seguenti: “rifiuti di pile e accumulatori,”;

b) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

“d-bis) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 20 novembre 2008, n. 188”.

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Art. 44. - Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti

1. All’articolo 191, comma 1, primo periodo, del

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Art. 45. - Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati

1. Le regioni possono promuovere misure economiche di incentivo, da corrispondere con modalità automatiche e progressive, per i comuni che attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti in applicazione dei princìpi e delle misure previsti dal programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, adottato ai sensi dell’

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2377478 9018135
Art. 46. - Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica

1. All’

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Art. 47. - Aggiornamento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica

1. L’articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica). — 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna regione elabora

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Art. 48. - Rifiuti ammessi in discarica

1. All’articolo 7, comma 1, lettera b),

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Art. 49. - Miscelazione dei rifiuti

N6

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Art. 50. - Utilizzo dei solfati di calcio nell’attività di recupero ambientale

1. All’articolo 298-bis di cui alla parte quinta-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

“6-bis. Fatto salvo quanto dispost

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Capo VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO
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Art. 51. - Norme in materia di Autorità di bacino

1. All’articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera z) sono aggiunte le seguenti:

“z-bis) Autorità di bacino distrettuale o Autorità di bacino: l’autorità competente ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e dell’articolo 3 del decreto-legislativo 23 febbraio 2010, n. 49;

z-ter) Piano di bacino distrettuale o Piano di bacino: il Piano di distretto”.

2. L’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

“Art. 63 (Autorità di bacino distrettuale). — 1. In ciascun distretto idrografico di cui all’articolo 64 è istituita l’Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.

2. Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai princìpi del presente decreto, istituiscono l’Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell’ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell’Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuali.

3. Sono organi dell’Autorità di bacino: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la conferenza operativa, la segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisori dei conti, quest’ultimo in conformità alle previsioni della normativa vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi dell’Autorità di bacino si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto dei princìpi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l’espletamento delle stesse e di sussidiarietà. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l’attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, salvaguardando l’attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell’ambito dei contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente può prevederne un’articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse Autorità di bacino regionali e interregionali.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell’inquadramento; nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell’ente incorporante, è attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino di cui al comma 1 sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle amministrazioni partecipanti o del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza istituzionale permanente partecipano i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati, nonché il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. Possono essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell’ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati. La conferenza istituzionale permanente è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i quali necessariamente il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delibera a maggioranza dei presenti. Le delibere della conferenza istituzionale permanente sono approvate dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione e approvazione dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

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Art. 52. - Disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico

1. Nella parte terza, sezione I, titolo II, capo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo l’articolo 72 è aggiunto il seguente:

“Art. 72-bis (Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico). — 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un capitolo per il finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata l’esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.

2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno finanziario 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2016, dell’autorizzazione di spesa di cui all’arti

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Art. 53. - Materiali litoidi

1. I materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell’attivi

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Art. 54. - Modifiche alla normativa in materia edilizia e di silenzio assenso, a fini di tutela dell’assetto idrogeologico

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 2, dopo le parole: “Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,” sono inserite le seguenti: “la normativa di tutela dell’assetto idrogeologico”;

b) all’articolo 5:

1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

“1-bis. (L) Lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della

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Art. 55. - Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico

1. Al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le ne

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Art. 56. - Disposizioni in materia di interventi di bonifica da amianto

1. Al fine di attuare la risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2013 e di concorrere alla tutela e alla salvaguardia della salute e dell’ambiente anche attraverso l’adozione di misure straordinarie tese a promuovere e a sostenere la bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto, ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano nell’anno 2016 interventi di bonifica dall’amianto su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è attribuito, nel limite di spesa complessivo di 5,667 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per i predetti interventi nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 20.000 euro.

3. Il credito d’imposta è ripartito nonché utilizzato in tre quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi nei quali il credito è utilizzato. Esso non concorre alla formazione del reddito

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Art. 57. - Semplificazione delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria

1. Al fine di semplificare le procedure relative ai siti di importanza comunitaria, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificaz

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Capo VIII - DISPOSIZIONI PER GARANTIRE L’ACCESSO UNIVERSALE ALL’ACQUA
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Art. 58. - Fondo di garanzia delle opere idriche

1. A decorrere dall’anno 2016 è istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale, e a garantire un’adeguata tutela della risorsa idrica e dell’ambiente secondo le prescrizioni dell’Unione europea e contenendo gli oneri gravanti sulle tariffe. Il Fondo è alimentato tramite una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, da indicare separatamente in bolletta, volta anche alla copertura dei costi di gestione del Fondo medesimo, determinata dall’Autorità per l’energia e

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Art. 59. - Contratti di fiume

1. Al capo II del titolo II della parte terza del

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Art. 60. - Tariffa sociale del servizio idrico integrato

1. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, al fine di garantire l’accesso universale all’acqua, assicura agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l’accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sentiti gl

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Art. 61. - Disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato

1. Nell’esercizio dei poteri previsti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, sulla base dei princìpi

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2377478 9018153
Art. 62. - Disposizioni in materia di sovracanone di bacino imbrifero montano

1. Il sovracanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, e alla legge 22 dicembre 1980, n. 925, si intende dovuto per gli impianti con potenza nominale media superiore a 220 kW, nella misura prevista per le concessioni di grande derivazione idroelettrica.

2. Per le concessioni di derivazione idroelettrica assegnate a decorrere

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Art. 63. - Clausola di salvaguardia per la regione autonoma Valle d’Aosta

1. Sono fatte salve le competenze in materia di servizio idrico della regione autonoma Val

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Capo IX - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA PER IMPIANTI RADIOELETTRICI E IN MATERIA DI SCAMBIO DI BENI USATI
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Art. 64. - Modifiche all’articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259

1. All’articolo 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-bis. Il soggetto che presenta l’istanza di autorizzazione per l’installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell’articolo 87 del presente decreto è tenuto al versamento di un contributo a

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Capo X - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E DEL RIUTILIZZO DI RESIDUI VEGETALI
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Art. 65. - Acque reflue dei frantoi oleari

1. All’articolo 101 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è ins

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Art. 66. - Modifica all’articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scambio di beni usati

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 180-bis del decreto l

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Capo XI - DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA AMBIENTALE
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Art. 67. - Comitato per il capitale naturale

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato per il capitale naturale. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e ne fanno parte i Ministri dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, per gli affari regionali e le autonomie, per la coesione territoriale, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dei beni e delle attività culturali e del turismo, o loro rappresentanti delegati, un rappresent

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Art. 68. - Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli

1. A sostegno dell’attuazione degli impegni derivanti dalla comunicazione della Commissione europea “Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente sostenibile e inclusiva” [COM (2010) 2020 definitivo], dalle raccomandazioni del Consiglio n. 2012/C219/14, del 10 luglio 2012, e n. 2013/C217/11, del 9 luglio 2013, e dal regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, in accordo con le raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle performa

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Art. 69. - Disposizioni in materia di gestione di rifiuti speciali per talune attività economiche

1. Il comma 8 dell’articolo 40 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

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Art. 70. - Delega al Governo per l’introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per l’introduzione di un sistema di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il sistema di PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di v

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Art. 71. - Oil free zone

1. Al fine di promuovere su base sperimentale e sussidiaria la progressiva fuoriuscita dall’economia basata sul ciclo del carbonio e di raggiungere gli standard europei in materia di sostenibilità ambientale, sono istituite e promosse le “ Oil free zone “.

2. Si intende per “Oil free zone” un’area territoriale nella quale, entro un determinato arco temporale e sulla base di specifico atto

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Art. 72. - Strategia nazionale delle Green community

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, promuove la predisposizione della strategia nazionale delle Green community.

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Art. 73. - Disposizioni in materia di impianti termici civili alimentati da gas combustibili

1. Le disposizioni in materia di requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici ci

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Art. 74. - Gestione e sviluppo sostenibile del territorio e delle opere di pubblica utilità e tutela degli usi civici

1. Ai fini della gestione e dello sviluppo sostenibile del territorio e delle opere pubbliche o di pubblica ut

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Art. 75. - Disposizioni relative all’attuazione della Convenzione sul commercio internazionale di specie minacciate di estinzione - CITES

1. La misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale

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Art. 76. - Proroga del termine per l’esercizio della delega in materia di inquinamento acustico

1. All’

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Art. 77. - Modifica all’articolo 514 del codice di procedura civile

1. All’artic

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Art. 78. - Modifica all’articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di dragaggio

1. All’articolo 5-bis, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

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Art. 79. - Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale

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Allegato 1 (articolo 23, comma 2)

“Allegato L-bis

(articolo 206-quater, comma 2)

 

CATEGORIE DI PRODOTTI CHE SONO OGGETTO

DI INCENTIVI ECONOMICI ALL’ACQUISTO,

AI SENSI DELL’ARTICOLO 206-quater, COMMA 2

 

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