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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.C.M. 30/05/2019
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PremessaIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l’art. 117, comma 2, lett. e) e s) , della Costituzione; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante la definizione e l’ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province autonome e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali; Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, n. 60, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; Visto il decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare l’art. 21, comma 19, che trasferisce all’Autorità per l’energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012 recante l’individua |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto, l’espressione: a) «Banche» indica le banche iscritte all’albo di cui all’art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; b) «Comitato di valutazione dei rischi» indica l’organo di amministrazione del Fondo individuato ai sensi dell’art. 9 del presente decreto; c) «Convenzione» indica la convenzione sottoscritta dall’EGA con il gestore, predisposta o adeguata sulla base della convenzione-tipo di cui all’art. 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottata dall’ARERA con delibera 656/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015; d) «EGA» indica l’Ente di governo dell’ambito definito ai sensi dell’art. 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; e) «Fondo» indica il Fondo di garanzia delle opere idriche istituito ai sensi dell’art. 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221; |
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Art. 2. - Finalità1. Il Fondo è finalizzato al potenziamento delle infrastrutture idriche e al superamento di deficit infrastrutturali attraverso la realizzazione degli interventi di cui all’ art. 5. |
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Art. 3. - Oggetto della garanzia1. Per le finalità di cui all’art. 2, il Fondo interviene a supporto delle nuove operazioni di finanziamento |
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Art. 4. - Principi generali1. L’ARERA definisce le modalità di gestione del Fondo per l’accesso alle garanzie finanziarie nel risp |
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Art. 5. - Criteri di valutazione per la concessione della garanzia1. L’ARERA prevede che la garanzia del Fondo sia subordinata alla sottoscrizione di una convenzione di affidamento del servizio conforme alla Convenzione di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) , o all’acquisizione dell’assenso formale alla gestione in forma autonoma del servizio idrico integrato rilasciato dall’EGA per le gestioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera h, numero 1, se previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, o di equivalenti garanzie per i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera h) , numero 2. |
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Art. 6. - Garanzia dello Stato1. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia di ultima istanza dello Stato, secondo i criteri, le condizioni |
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Art. 7. - Modalità di gestione del Fondo1. L’ARERA con il provvedimento di cui all’art. 58, comma 3, della legge n. 221 del 2015, ai fini dell’individuazione delle modalità di gestione del Fondo di garanzia, tenendo conto di quanto previsto nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’art. 6, definisce: a) i requisiti soggettivi dei richiedenti; b) le modalità di richiesta della garanzia; |
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Art. 8. - Fonti di finanziamento ed equilibrio del Fondo1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, l’ARERA definisce con propria delibera |
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Art. 9. - Natura ed organi di amministrazione del Fondo1. Il Fondo istituito presso la Cassa per i servizi energetici ed ambientali (CSEA) costituisce un patrimonio separato privo di personalità giuridica. CSEA gestisce il Fondo e concede le garanzie nel rispetto dei criteri del presente decreto, nonché del decreto di cui al precedente art. 6. CSEA, inoltre, definisce le modalità operative in coerenza con quelle individuate dall’ARERA ai sensi dell’art. 7 e provvede, altres |
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Art. 10. - Obbligo di comunicazione1. La Cassa per i servizi energetici ed ambientali comunica periodicamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero dello sviluppo economico e all’ARERA le garanzie concesse e lo sviluppo degli investimenti. 2. |
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