D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 20/07/2016, n. 208 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 20/07/2016, n. 208

Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro.
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[Premessa]

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare


VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 R recante “Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142 R, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo Indipendente di Valutazione e degli Uffici di Diretta Collaborazione”, che nel disporre la nuova organizzazione del dicastero in sette Direzioni Generali istituisce la “Direzione generale per il clima e l'energia”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 gennaio 2015, n. 8, recante “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 22 febbraio 2016, n. 38 registrato presso la Corte dei conti in data 21 marzo 2016, Reg. n. 1, Fog. 653, con

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Articolo 1 - Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro

1. Il Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile incentiva scelte di mobilità urbana alternative all'automobile privata, anche al fine di ridurre il traffico, l'inquinamento e la sosta degli autoveicoli in pross

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Articolo 2 - Approvazione modalità e criteri

1. Per le finalità di cui in premessa sono approvate e rese esecutive le modalità e i criteri per la present

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Articolo 3 - Soggetti destinatari del Programma sperimentale

1. Il Programma sperimentale finanzia progetti predisposti da uno o più Enti Locali e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

2. A parità di valutazione, ai sensi di quanto previsto nell'Allegato 2, sono finanziati pri

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Articolo 4 - Termini per la presentazione dei progetti

1. I progetti devono essere presentati in conformità a quanto previsto nell'Allegato 2 e devono pervenire, a pena di irricevibilità, a mezzo Posta Elettronica Certificata (di seguito anche più brevemente PEC) al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all'indirizzo programmasperimentale@pec.minambiente.it entro e non oltre 90 (novanta) giorni da quello successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italian

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Articolo 5 - Cofinanziamento del programma

1. All'onere derivante dall'attuazione del Programma sperimentale di cui all'articolo 1, fissato nel limite massimo di cofinanziamento in euro 35.000.000, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 19, comma 6, del Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 30 R, anche iscritte nel conto dei residui e conservate quali residui di stanziamento, sul Capitolo 8415 - PG 1 - “Spese per interventi nazionali di riduzione delle emissioni climalteranti e la promozione delle fonti energetiche alternative, l'efficientamento energet

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Articolo 6 - Programma Operativo di Dettaglio e trasferimento delle risorse

1. Entro sessanta giorni dalla presentazione dei progetti, con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentito il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 R e trasmesso alle Camere ai fini dell'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, si provvede alla selezione dei progetti meritevoli di cofinanziamento, secondo i criteri di cui all'Allegato 2, con conseguente ripartizione delle risorse e individuazione degli Enti Locali beneficiari.

2. Il Decreto di cui al comma 1 è notificato agli Enti Locali beneficiari che entro i successivi trenta giorni trasmettono al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il Programma Operativo di Dettaglio (di seguito POD) redatto sulla b

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Articolo 7 - Rimodulazioni del POD

1. Gli Enti Locali beneficiari possono presentare al Ministero richieste di rimodulazione del POD. Nel caso di progetti presentati ai sensi del Paragrafo 1.3 dell'Allegato 2 la richiesta deve essere trasmessa dall'Ente Locale capofila.

2. Ai fini dell'approvazione della richiesta di cui al comma precedente devono essere rispettate le seguenti condizioni:

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Articolo 8 - Revoca dei cofinanziamenti e riutilizzo delle risorse

1. Oltre a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 5 agosto 2010 n. 153, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela dei Territorio e del Mare dispone la revoca dei cofinanziamenti concessi se è accertato il verificarsi di anche una sola tra le seguenti condizioni:

a. mancata presentazione del POD nei termini previsti dall'art. 6;

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Articolo 9 - Relazione attestante l'avanzamento delle attività

1. Gli Enti Locali beneficiari trasmettono, secondo le modalità definite dal Ministero, una relazione semestrale dalla quale deve risultare, in modo dettagliato, lo stato di avanzamento delle attività, corredata dalla documentazione contabile attestante l'impegno delle risorse, l'affidamento delle forniture, le spese sostenute e i pagamenti effettuati sulla base delle voci di costo risultanti dal POD approvato

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Articolo 10 - Produzione di materiali e divulgazione dei risultati

1. Il Ministero divulga i risultati conseguiti tramite la realizzazione dei progetti cofinanziati nell'ambito del Programma sperimentale attraverso la pubblicazione di informazi

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Allegato 1 - Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro

1. Quadro normativo

L'art. 5, commi 1 e 2 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 R “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” prevede la definizione di un Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro (di seguito anche più brevemente Programma sperimentale).

Per l'attuazione del Programma sperimentale sono destinati 35 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'art. 19, comma 6 del Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 30 R.


2. Finalità

Il Programma sperimentale è finalizzato a incentivare iniziative strutturali di mobilità sostenibile per favorire gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro con mezzi di trasporto sostenibili, in linea con gli obiettivi nazionali e comunitari di riduzione delle emissioni di gas serra derivanti dal settore dei trasporti. Il Programma è altresì finalizzato a promuovere azioni da adottare in sede locale che abbiano come finalità la riduzione del numero di autoveicoli privati in circolazione, favorendone la sostituzione con mobilità ciclistica o pedonale, trasporto pubblico locale e uso condiviso e multiplo dell'automobile, con riduzione del traffico, dell'inquinamento e della soste degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici e delle sedi di lavoro.


3. Soggetti destinatari

Il Programma sperimentale finanzia progetti predisposti da uno o più Enti Locali e riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore a 100.000 abitanti. Con il termine “popolazione” si intende la popolazione residente calcolata, ai sensi dell'art. 156, comma 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 R e ss. mm. ii, alla fine del penultimo anno precedente per le Province ed i Comuni secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le Comunità montane. Per le Comunità montane e i Comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile.

A parità di valutazi

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Allegato 2 - Modalità e criteri per la presentazione dei progetti

1. Modalità per la presentazione dei progetti

1.1.I soggetti di cui al capitolo 3 dell'Allegato I possono presentare progetti finalizzati a promuovere e incentivare la mobilità sostenibile per gli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro afferenti alle tipologie di cui al capitolo 4 dell'Allegato 1, anche in partenariato con soggetti pubblici e privati, questi ultimi selezionati dall'Ente mediante procedure di selezione pubblica e trasparente.

1.2.Ogni Ente Locale può presentare un solo progetto finalizzato alla realizzazione di iniziative afferenti anche a più tipologie di cui al capitolo 4 dell'Allegato 1, in una logica integrata. In caso di presentazione di più progetti da parte dello stesso Ente Locale è considerato ricevibile il solo ultimo progetto pervenuto in ordine temporale e comunque entro i termini di cui all'art. 4 del Decreto di approvazione del presente Allegato.

1.3.Il progetto presentato da più Enti Locali, associati ai sensi del Capo V, Titolo II, Parte I del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 R, deve essere trasmesso dall'Ente Locale capofila e referente nei confronti del Ministero e deve contenere l'indicazione dei Comuni interessati affinché sia assicurata una popolazione complessiva residente negli stessi Comuni superiore a 100.000 abitanti di cui al capitolo 3 dell'Allegato 1.

1.4.Il progetto presentato da un Ente Locale sovracomunale, che abbia i requisiti di cui al capitolo 3 dell'Allegato 1, deve contenere l'indicazione dei Comuni interessati.

1.5.I soggetti di cui al capitolo 3 dell'Allegato 1 trasmettono:

1.5.1. il modulo A “Domanda di partecipazione” , debitamente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal legale rappresentante o da un funzionario appositamente delegato con decreto sindacale. In caso di progetto presentato ai sensi dei Paragrafi 1.3 e 1.4, il modulo A deve essere sottoscritto dai legali rappresentanti o da funzionari appositamente delegati con decreto sindacale degli Enti Locali interessati;

1.5.2. copia degli atti convenzionali o accordi sottoscritti secondo quanto stabilito dal precedente paragrafo 1.3 e copia di eventuali convenzioni e accordi sottoscritti con ulteriori partner pubblici e privati nel progetto;

1.5.3. il modulo B “Proposta progettuale” , debitamente compilato in tutte le sue parti e approvato con Delibera di Giunta Comunale o di Consiglio Comunale, o con Determinazione Dirigenziale del Dirigente competente. Nel caso di progetti presentati ai sensi del precedente Paragrafo 1 .3, il modulo B deve essere approvato da tutti gli Enti Locali interessati;

1.5.4. il modulo C “Stima dei benefici ambientali” , attestante la stima ex-ante dei benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, dei consumi di carburante, dei flussi di traffico privato e della sosta degli autoveicoli in prossimità degli istituti scolastici e/o delle sedi di lavoro e in generale in termini di miglioramento delle condizioni di mobilità;

1.5.5. la documentazione comprovante la copertura finanziaria del progetto per la quota non coperta dal cofinanziamento ministeriale richiesto. In particolare gli Enti Locali devono produrre una dichiarazione di cofinanziamento sottoscritta dal legale rappresentante o da un funzionario appositamente delegato con decreto sindacale con l'indicazione delle voci del bilancio dell'Ente Locale che attestano la disponibilità finanziaria; eventuali partner pubblici e privati devono produrre una dichiarazione di cofinanziamento siglata dal rappresentante legale o da un suo delegato;

1.5.6. eventuali elaborati cartografici che riportino in scala adeguata l'evidenza della localizzazione delle iniziative previste;

1.5.7. copie di eventuali decreti sindacali di delega.

1.6.I progetti devono pervenire in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del decreto di approvazione del presente Allegato.

1.7.II Ministero può richiedere

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Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

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