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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Transiz. Ecologica 21/09/2022
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Premessa
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale è stato istituito il Ministero della transizione ecologica e, in particolare, l'art. 2, che attribuisce al Ministero della transizione ecologica le competenze in materia di energia già a qualunque titolo esercitate dal Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 228 del 23 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che ha istituito uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Vista la decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21, del 6 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (sessione n. 3808, del 13 luglio 2021) allegato - Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza - tabella, modello piani per la ripresa e la resilienza, del 22 gennaio 2022; Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021; Vista la Riforma 4 «Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogeno», della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», del PNRR, la quale «consiste nel varo di misure fiscali che incentivino la produzione e/o l'utilizzo dell'idrogeno, in linea con le norme UE in materia di tassazione, e nel recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva RED II). Questa misura deve sostenere la produzione di idrogeno elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 o dall'energia elettrica di rete»; Vista la milestone M2C2-21 della citata Riforma 4, con scadenza 30 giugno 2022, la quale prevede che «La legge deve introdurre incentivi fiscali a sostegno della produzione di idrogeno verde e del consumo di idrogeno verde nel settore dei trasporti. Questa misura deve sostenere unicamente attività legate all'idrogeno che soddisfino il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4% per l'idrogeno [che si traduce in 3 t CO2eq/t H2]»; Visti gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2020 che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»); |
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Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, |
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Art. 2 - Soggetti beneficiari1. Accedono alle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti, pubblici o privati, in relazione ai consumi annui di energia elettrica da fonti ri |
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Art. 3 - Condizioni tecniche per l'accesso alle agevolazioni1. Le agevolazioni di cui all'art. 4 si applicano all'energia elettrica da fonti rinnovabili utilizzata per alimentare impianti di produzione di idrogeno verde, ossia l'idrogeno che soddisfa il requisito di riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita del 73,4% rispetto a un combustibile fossile di riferimento di 94 g CO2e/MJ ovvero l'idrogeno che comporta meno di 3 tCO2eq/tH2. L'idrogeno di cui al primo periodo è prodotto mediante processo elettrolitico a partire da fonti di energia rinnovabile e/o dall'energia elettrica di rete. |
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Art. 4 - Agevolazioni e disciplina delle modalità di fruizione1. Conformemente a quanto previsto all'art. 23, comma 2, del decreto-legge n. 36 del 2022, l'energia elettrica rinnovabile impiegata in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde che rispettano le condizioni di cui all'art. 3, non è assoggettata al pagamento della |
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Art. 5 - Cumulabilità1. L'agevolazione di cui al comma 4 è cumulabile con altre agevolazioni di qualunque natura concesse in favore di impianti di produzione di idrogeno v |
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Art. 6 - Disposizioni finali ed entrata in vigoreIl Ministro: Cingolani1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto è pubblicato altresì sul sito intern |
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