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Sent.C. Cass. 23/09/2003, n. 14110

49591 49591
1. Appalti ll.pp. - Sospensione lavori - Riserva nel verbale di ripresa - Tempestiva.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, l’impossibilità di esattamente quantificare l’ammontare del danno cagionato dalla sospensione dei lavori non esonera l’appaltatore dall’onere di iscrivere a verbale la riserva, ai sensi dell’art. 54 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350, dovendosi al riguardo distinguere il momento nel quale il danno sia obiettivamente ma presumibilmente configurabile dal momento nel quale esso sia precisamente quantificabile, sorgendo l’onere di iscrivere la riserva sin dal primo momento e potendo la quantificazione operarsi nelle successive registrazioni. Da tanto deriva che, ove il danno sia correlato ai maggiori oneri della prolungata sospensione, è nel verbale di ripresa che deve essere formulata la riserva, salvo ad esplicare nelle successive registrazioni la sua entità.

1a. (SPS.2) - Ved. Cass. 28 maggio 2003 n. 8540 R
(R.D. 25 maggio 1895 n. 350, art. 54) [R=RD25MA95]

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