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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. 25/10/2007, n. 22370
Sent. C. Cass. 25/10/2007, n. 22370
Sent. C. Cass. 25/10/2007, n. 22370
1. Appalti e contratti pubblici - Gara - Offerta anomala - Per eccesso di ribasso - Aggiudicazione - Condizioni - Necessità di congrua motivazione - Omissione - Conseguenze. 2. Appalti e contratti pubblici - Gara - Procedimento - Condotta non iure della P.A. appaltante - Danno subito da un'impresa - Risarcimento dovuto.1. In una gara per l’appalto di opera pubblica, l’aggiudicazione in favore di chi abbia presentato un’offerta anomala per eccesso di ribasso, non è preclusa dall’art. 21, comma 1-bis, L. 11/02/1994 n. 109, ma deve essere congruamente motivata, nel rispetto della regola di buona amministrazione che impone alla P.A. di dare conto delle sue scelte tra diversi aspiranti a contrarre e di indicare le ragioni per cui l’offerta dell’aggiudicatario è la più conveniente. Quando ciò non accada, viene leso l’interesse legittimo (pretensivo) allo svolgimento di una corretta gara di cui sono titolari i partecipanti non vincitori, i quali possono agire per far valere la responsabilità aquiliana dell’amministrazione ed ottenere il risarcimento del danno ingiusto derivante dalla c.d. perdita di chances, cioè del venir meno, per effetto della condotta non iure della stazione appaltante, dell’occasione di ottenere l’utilità patrimoniale conseguibile con la gara. 1. Sulla prova della perdita di chances come danno patrimoniale, ved. Cass. 11/05/2007 n. 10840, 28/01/2005 n. 1752, 24/03/2004 n. 5840, 18/03/2003 n. 3999. 2a. Sul procedimento per una gara d’appalto ll.pp. Ved. C. giust. CE 24/01/2008 n. C-532/06 (l’art. 36 n. 2, Dir. 18.6.92 n. 92/50/CEE impedisce che, in una procedura di aggiudicazione, la P.A. determini in un momento successivo sottocriteri per i criteri di aggiudicazione menzionati nel Capitolato speciale o nel bando di gara); C Cost. 14/12/2007 n. 431 (le procedure di gara mirano a garantire che le medesime si svolgano nelle regole della concorrenza, dei principi comunitari e dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento); C. Stato, sez. V, 21/11/2007 n. 5916 (per un appalto misto, di lavori e forniture, l’importo complessivo può essere scomposto per verificare la necessità di affidare i lavori in subappalto); C. Stato, sez. VI, 12/06/2007 n. 3055 [In base all’art. 21, Dir. 71/305/CEE, nelle procedure ristrette, la P.A. sceglie, sulla base delle indicazioni fornite ai sensi dell’art. 17, lett. a), i candidati che essa invita a presentare offerta (tale revisione è stata poi perfezionata: ved. L’art. 44, c.3, Dir. 2004/18/CEE, attualmente in vigore)]; C. Stato, sez. VI, 04/06/2007 n. 2943 (non può sostenersi - come pure afferma l’Autorità di vigilanza ll.pp. nella determinazione 2003/3 - che il rapporto fra l’impresa concorrente ed un geologo debba necessariamente essere o di lavoro subordinato o di A.T.I.; tale rapporto infatti può essere configurabile, nella specie, come un contratto d’opera intellettuale, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa); C. Stato, sez. IV, 31/05/2007 n. 2836 (sull’obbligo - che hanno le amministrazioni appaltanti ai sensi dell’art. 10, c.1 quater, L. 94/109 - di comunicare all’Osservatorio le falsità accertate); C. Stato, sez. V, 11/05/2007 n. 2355 (nelle gare - ferma restando l’obbligo della pubblicità della seduta in cui necessita una valutazione comparativa di fattori, come nell’appalto concorso o col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa - la valutazione dell’offerta economica deve avvenire in seduta non pubblica); C. Stato, sez. V, 08/05/2007 n. 2119; C. Stato, sez. IV, 12/03/2007 n. 1192 (è configurabile, ai sensi dell’art. 1337 C.c., una responsabilità precontrattuale della P.A. in presenza di una ingiustificata e arbitraria interruzione delle trattative dirette alla conclusione del contratto d’appalto); Csi 2 marzo 2007 n. 109 (nelle gare, il termine ex art. 10, comma 1-quater assegnato dalla P.A. appaltante per la presentazione di documenti ha carattere perentorio); C. Stato, sez. VI, 08/02/2007 n. 522 (nelle gare l’impresa deve indicare chiaramente dall’inizio l’utile che si propone di conseguire e non può poi dichiarare che lo stesso è inferiore, per compensare sottostime di alcuni prezzi); C. Stato, sez. VI, 01/02/2007 n. 413 (sulla funzione e le finalità che ha l’informativa prefettizia antimafia ved. anche le conformi C. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2007 n. 364; C. Stato, sez. VI, 11/09/2001 n. 4724; C. Stato, sez. IV, 06/06/2001 n. 3058). Ved. anche, sulla procedura di project financing, Csi 29/01/2007 n. 7 e 19. 1c. L. 11/02/1994 n. 109, art. 21, comma 1-bis |
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