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Sent.C. Stato 04/06/2007, n. 2943

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1. Appalti ss.pp. - Gara - Procedimento - Rapporto fra impresa e geologo - Contratto d’opera intellettuale.
1. Sebbene confortata da una determinazione dell’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici (n. 3/2003), non può sostenersi che il rapporto tra l’impresa che concorre alla gara ed un geologo debba necessariamente essere o di lavoro subordinato o di associazione in A.T.I., configurandosi altrimenti una ipotesi di subappalto. Infatti il rapporto tra l’impresa e il professionista iscritto all’albo, indicato, nel caso di specie, come consulente esterno contrattualmente impegnato, non può essere inquadrato di per sè nell’ambito del contratto di appalto (e perciò di subappalto), in assenza di specifici elementi idonei a dimostrare gli elementi tipici di tale istituto (l’organizzazione dei mezzi, l’assunzione del rischio, lo scopo del compimento di un’opera o di un servizio), essendo invece configurabile un contratto d’opera intellettuale, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

1. Il contenuto dell’art. 17, comma 14 quinquies della L. 94/109, richiamato dall’appellante, può al limite dimostrare la possibilità di configurare in astratto il subappalto anche in relazione ad attività di carattere geologico (configurabilità da escludere nella fattispecie concreta). Peraltro, il sopravvenuto art. 118 del D.Lgs. 06/163 ha espressamente escluso il subappalto per «l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi», con previsione che può essere intesa anche come ricognitiva di un principio già esistente. 1a. - Ved. C.Stato VI 30 gennaio 2007 n. 364 [R=WCS3GE07364]

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