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Sent.C. Stato 31/05/2007, n. 2836

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Procedimento - Comunicazione delle false dichiarazioni all’Osservatorio ll.pp.
1. Se è vero che l’art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 prevede la comunicazione all’Osservatorio dei lavori pubblici, ed il conseguente inserimento nel casellario informatico, delle falsità accertate a séguito del procedimento di verifica di cui all’art. 10, comma 1 quater della L. 11 febbraio 1994 n. 109, si deve tenere conto anche del disposto di cui alla successiva lettera t), che - nel prevedere l’inserimento nel casellario stesso di «tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario» - non può non ricomprendere, tra tali «altre notizie», anche ogni altra falsità, che, messa a disposizione dell’Osservatorio da parte delle stazioni appaltanti, valga a realizzare in concreto la medesima situazione di fatto, dal punto di vista della tutela del bene giuridico messo in pericolo da siffatti comportamenti dei soggetti partecipanti alle pubbliche gare, che l’anzidetto procedimento di verifica mira ad accertare.

1a. - Ved. C.Stato VI 30 gennaio 2007 n. 364.[R=WCS3GE07364]
(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 10, c. 1 quater; R D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, art. 27)R

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