Sent.C. Stato 05/07/2007, n. 3819 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Stato 05/07/2007, n. 3819

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Aggiudicazione - Illegittima aggiudicazione dei lavori - Riconoscimento all’impresa ricorrente del mancato utile e del danno emergente - Obbligo P.A.
1. In caso di illegittima aggiudicazione a seguito di una gara d’appalto ll.pp., deve essere riconosciuto all’impresa ricorrente il risarcimento danni, come somma del mancato utile e del danno emergente. Il mancato utile va liquidato nella misura del 5% dell’offerta presentata (in applicazione del criterio corrente in giurisprudenza che applica in via analogica l’art. 345 della L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, sulle opere pubbliche, ora sostanzialmente riprodotto dall’art. 122 del regolamento emanato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, circa la quantificazione del danno risarcibile a favore dell’appaltatore in caso di recesso della P.A. Il danno emergente può essere liquidato in via equitativa nella misura del 2% del prezzo offerto dall’impresa ricorrente: la relativa voce comprende (a) le spese o costi sostenuti per la preparazione dell’offerta e per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione (art. 2, c. 7, della Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 25 febbraio 1992 n. 92/13/CEE) e (b) il pregiudizio per la perdita di chance legata all’impossibilità di far valere, nelle future contrattazioni, il requisito economico legato all’esecuzione dei lavori. (Nella specie, la determinazione in misura equitativa è giustificata dalla vicinanza della sede dell’impresa a quella dei lavori). Sulle somme liquidate deve riconoscersi la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, da computarsi dalla data della stipula del contratto da parte dell’impresa che è rimasta illegittimamente aggiudicataria e fino alla data di deposito della presente decisione (data quest’ultima che costituisce il momento in cui, per effetto della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta). Sulle somme progressivamente e via via rivalutate, sono altresì dovuti gli interessi nella misura legale secondo il tasso vigente all’epoca della stipulazione del contratto, a decorrere dalla data della stipulazione medesima e fino a quella di deposito della presente decisione.

1. L’art. 345 della L. 1865/2248 è stato abrogato dall’art. 256 del Codice LSF, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163; vi corrisponde l’art. 122 del D.P.R. 99/554.
(L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 345; R Regolamento ll.pp., D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, art. 122; R Dir. 25 febbraio 1992 n. 92/13/CEE, art. 2, c. 7)

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