1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, anche in collaborazione con gli enti locali e coordinandone gli interventi, al fine di conservare,
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3584012153424
Art. 2 - (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) parco naturale regionale: un sistema territoriale che, per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici di particolare interesse, è organizzato in modo unitario con le seguenti finalità:
1) conservare, tutelare, restaurare, ripristinare e migliorare l'ambiente naturale e le sue risorse;
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Art. 3 - (Parchi e riserve naturali regionali)
1. I parchi naturali regionali e le riserve naturali regionali, di seguito denominati rispettivamente parchi e riserve, sono aree naturali protette ai sensi della legge 394/1991 e sono individuati in coerenza con le previsioni degli strumenti regionali di pianificazione territoriale generale, al fine di tutelare i più elevati val
1. I biotopi naturali sono individuati, in aree esterne ai parchi, alle riserve e alle aree della rete Natura 2000, con decreto del Presidente della Regione, su parere vincolante del Comitato tecnic
1. I Comuni singoli o associati o fra loro convenzionati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), sono autorizzati a istituire parchi comunali e intercomunali.
2. I territori su cui istituire i parchi di cui al comma 1 non possono comunque coincidere con quelli dei parchi naturali o delle riserve naturali statali o regionali.
1. Presso la Direzione centrale competente in materia di biodiversità è istituito, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, il Comitato tecnico-scientifico per le aree protette, di seguito denominato Comitato, quale organo di consulenza scientifica dell'Amministrazione regionale, che esprime pareri obbligatori, ai sensi delle successive disposizioni, nelle seguenti materie:
a) piani di conservazione e sviluppo dei parchi o delle riserve e loro varianti;
b) regolamenti dei parchi o delle riserve e modifiche dei medesimi;
e) misure di conservazione e piani di gestione dei siti
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CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARCHI E RISERVE
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SEZIONE I - Istituzione
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Art. 9 - (Legge istitutiva)
1. I parchi e le riserve sono istituiti con legge regionale che ne definisce il perimetro provvisorio e, limitatamente ai parchi, istituisce il relativo Ente gestore. N86
2. Fino all'approvazione del piano di conservazione e sviluppo di cui all'articolo 11, all'interno del perimetro di cui al comma 1, con esclusione delle aree delimitate dagli strumenti urbanistici comunali come zone territoriali omogenee A, B, C, D, G e H, vigono le seguenti norme di salvaguardia:
1. Per ogni parco o riserva istituiti, l'Amministrazione regionale provvede alla formazione di un piano di conservazione e sviluppo
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Art. 12 - (Contenuti del PCS)
1. Il PCS contiene:
a) la perimetrazione del territorio del parco o della riserva, che precisa definitivamente quella provvisoriamente indicata dalla legge istitutiva;
b) la suddivisione del territorio del parco o della riserva nelle seguenti zone:
1) zona RN di tutel
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Art. 13 - (Elementi del PCS)
1. Il PCS è costituito da:
a) una relazione illustrativa delle caratteristiche naturalistiche, sociali, economiche e culturali delle aree oggetto del piano, degli inte
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Art. 14 - (Effetti del PCS)
1. Successivamente all'adozione del PCS, il Sindaco, su parere della Commissione edilizia, sospende, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di concessione od autorizzazione edilizia per interventi in contrasto con il PCS.
1. Le attività agricole e silvo-pastoriali rientrano tra le economie locali da qualificare e valorizzare nelle aree protette di cui all'articolo 2.
2. I PCS, al fine di consentire la continuità delle attività di cui al comma 1, devono tener conto prioritariamente:
a) per le attività agricole:
1) delle colture e degli allev
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3584012153442
Art. 17 - (Procedure di formazione del PCS)
1. L'Organo gestore provvede alla redazione del PCS, ovvero all'adeguamento del PCS esistente ai contenuti della presente legge. Il PCS è adottato, con apposita deliberazione, dall'Ente parco di cui all'articolo 19 o dall'Organo gestore della riserva di cui all'articolo 31, di seguito denominati Organo gestore. N59
2. Successive rielaborazioni e varianti del PCS, eventualmente necessarie, sono redatte dall'Organo gestore ed adottate con apposita deliberazione.
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Art. 18 - (Regolamento)
1. Il regolamento del parco o della riserva disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il loro ambito territoriale e, in particolare, contiene le norme per:
a) l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali;
b) la gestione della flora e della fauna selvatica;
c) le attività scientifiche, didattiche, educative e di promozione;
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SEZIONE III - Gestione del parco
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Art. 19 - (Ente gestore del parco)
1. La gestione del parco è affidata a un ente pubblico strumentale della Regione, di seguito denominato Ente parco, sottoposto al controllo e alla vigilanza della Regione.N72
2. L'Ente parco persegue le finalità indicate nella presente legge, svolge le funzioni tecnico-operative necessarie ad attuare il PCS e il regolamento d
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Art. 20 - (Organi)
1. Gli organi dell'Ente parco sono:
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Art. 21 - (Presidente)
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente parco, convoca e presiede il Consiglio direttivo, vigila sulla esecuzione del
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Art. 22 - (Consiglio direttivo)
1. Il Consiglio direttivo è composto:
a) dai Sindaci dei Comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte nel perimetro delle aree protette gestite dall'Ente parco, o loro delegati;
b) da un ulteriore rappresentante, per ogni Comune la cui superficie inclusa nelle aree protette di cui alla lettera a) superi il trenta per cento del territorio complessivo gestito dall'Ente parco;
c) da esperti, in numero da uno a tre, in materia di parchi naturali, designati dalla Regione e scelti secondo il criterio della maturata esperienza nella materia delle aree protette; N105
d) da due rappresentanti delle categorie economiche relative alle attività maggiormente presenti nel parco, individuati nella legge istitutiva, di cui almeno un rappresentante delle categorie agricole e forestali;
1. La Giunta esecutiva è costituita da tre componenti del Consiglio direttivo: il Presidente, un componente di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a)
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3584012153450
Art. 23 - (Revisione economico-finanziaria degli Enti parco)
1. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il rendiconto di gestione sono trasmessi, entro dieci giorni dalla loro adozione, alla struttura regionale competente in materia di biodiversità che provvede a trasmetterli, corredati della relat
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3584012153455
Art. 28 - (Controllo sostitutivo)
1. La Giunta regionale può disporre, in ogni tempo, indagini, ispezioni o verifiche sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente parco, al fine di assicurare l'ordinato funzionamento dello stesso e, ove sia omesso o ritardato un atto obbligatorio, può inviare, previa diffida all'organo responsabile, un Commissario per l'adozione de
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Art. 29 - (Direttore)
1. Il Direttore esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo e dalla Giunta esecutiva ed esercita tutte le attività necessarie alla gestione dell'Ente parco. N125
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Art. 30 - (Personale)
1. L'Ente parco determina il proprio fabbisogno organico provvedendo direttamente alle assunzioni di personale.
1.La Regione, con deliberazione della Giunta regionale, individua quale organo gestore delle riserve naturali regionali, previa verifica della disponibilità ad assumere le funzioni di gestione delle medesime:
a) il Comune ovvero i Comuni territorialmente competenti c
1. L'Organo gestore è tenuto ad indennizzare i danni arrecati alla proprietà privata in conseguenza di attività gestionali o le limitazioni, comportanti modificazioni all'esercizio dell'attività agricola o forestale in atto, conseguenti alla imposizione di vincoli e divieti, secondo le modalità stabilite dal regolamento del parco o della riserva. N138
1-bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un rimborso all'Organo gestore a copertura delle spese sostenute per l'erogazione degli indennizzi previsti dal comma 1. A tal fine l'Organo gestore presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, una richiesta di rimborso al Servizio competente in materia di biodiversità con quantificazione dell'ammontare degli indennizzi corrisposti a favore dei proprietari o degli altri aventi titolo, nel precedente esercizio contabile, secondo la disciplina del proprio regolamento unitamente alla documentazione prevista dagli articoli da 41 a 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).
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3584012153463
Art. 33-bis - (Promozione dell'emblema o marchio di qualità)
3. La fauna selvatica non può essere oggetto di prelievo venatorio all'interno del territorio del parco e della riserva, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge 394/1991.
4. Fatta salva l'attività di pesca professio
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3584012153467
Art. 37 - (Disciplina delle aree contigue)
1. Con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Organo gestore, successivamente all'approvazione del PCS può essere emanata la disciplina relativa alle aree contigue perimetrate ai sensi
1. Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 30, comma 8, della legge 394/1991, alla violazione delle prescrizioni e dei divieti previsti dalla presente legge, dal regolamento del parco o della riserva che hanno provocato un danneggiamento reversibile, si applica la sanzione amministrativa da 60 euro a 600 euro. N153
2. Nel caso di danneggiamento irreversibile si applica la sanzione amministrativa da 600 euro a 6.000 euro. N20
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Art. 40 - (Determinazione ed irrogazione delle sanzioni)
1. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 39, commi 1, 2, 2-bis e 3, che riguardino i parchi naturali, sono determinate e irrogate dal Direttore dell'Ente parco e i relativi proventi sono introitati dall'Ente parco.
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CAPO II-BIS - INCENTIVI A FAVORE DELLE AREE NATURALI
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire risorse a copertura delle spese di gestione e per il perseguimento dei fini istituzionali delle riserve naturali regionali ai seguenti organi gestori individuati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere a), b) e c), ovvero ai soggetti cui sono delegate singole funzioni ai sensi dell'articolo 31, comma 2:
a) all'Associazione dei Comuni di Forgaria e Trasaghis per la Riserva del Lago di Cornino;
b) a
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Art. 40-quater - (Contributi ai gestori delle aree della Rete Natura 2000)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai soggetti cui è attribuita la gestione delle aree della Rete Natura 2000 ai sensi dell'articolo 6, commi 4, lettera a), e 4-bis, della
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Art. 40-quinquies - (Contributi agli Enti parco e agli organi gestori delle riserve per interventi strutturali e acquisto di immobili)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli Enti parco e agli organi gestori delle riserve naturali per la realizzazione di interventi strutturali e per l'acquisto di immobili nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. Con bando del Direttore del Servizio competente in materia di biodiversità sono determinati:
a) il termine di presentazione delle domande;
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Art. 40-sexies - (Contributi per parchi comunali e intercomunali)
Art. 45 - (Istituzione della Riserva naturale delle Foci dello Stella)
1. È istituita la Riserva naturale regionale delle Foci dello Stella.
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Art. 46 - (Istituzione della Riserva naturale della Valle Cavanata)
1. È istituita la Riserva naturale regionale della Valle Cavanata.
2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 �
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Art. 47 - (Istituzione della Riserva naturale della Foce dell'Isonzo)
1. È istituita la Riserva naturale regionale della Foce dell'Isonzo.
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3584012153489
Art. 48 - (Istituzione della Riserva naturale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa)
1. È istituita la Riserva naturale regionale dei Laghi di Doberdò e Pietrarossa.
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3584012153490
Art. 49 - (Istituzione della Riserva naturale delle Falesie di Duino)
1. È istituita la Riserva naturale regionale delle Falesie di Duino.
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3584012153491
Art. 50 - (Istituzione della Riserva naturale del Monte Lanaro)
1. È istituita la Riserva naturale regionale del Monte Lanaro.
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3584012153492
Art. 51 - (Istituzione della Riserva naturale del Monte Orsario)
1. È istituita la Riserva naturale regionale del Monte Orsario.
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3584012153493
Art. 52 - (Istituzione della Riserva naturale della Val Rosandra)
1. È istituita la Riserva naturale regionale della Val Rosandra.
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3584012153494
CAPO IV - ISTITUZIONE DEGLI ENTI PARCO
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3584012153495
Art. 53 - (Ente gestore del Parco naturale delle Dolomiti Friulane)
1. È istituito l'Ente parco naturale delle Dolomiti Friulane con sede in Cimolais.
2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di cui al comma 1 è così composto:
a) il Sindaco del Comune di Andreis o suo delegato;
b) il Sindaco del Comune di Cimolais o suo delegato;
c) il Sindaco del Comune di
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3584012153496
Art. 54 - (Ente gestore del Parco naturale delle Prealpi Giulie)
1. È istituito l'Ente parco naturale delle Prealpi Giulie, con sede in Resia.
2. Il Consiglio direttivo dell'Ente di cui al comma 1 è così composto:
a) il Sindaco del Comune di Chiusaforte o suo delegato;
b) il Sindaco del Comune di Lusevera o suo delegato;
c) il Sindaco del Comune di Moggio Udinese o suo delegato
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3584012153497
CAPO V - DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL CARSO E PER L'AREA DEL TARVISIANO
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3584012153498
Art. 55 - (Area protetta del Carso)
1. La Regione promuove la costituzione di un'area naturale protetta di valenza nazionale ed internazionale nel Carso.
2. La Regione promuove altresì, N63 con le Province di Gorizia e Trieste, la Comunità montana del Carso e i Comuni interessati, un apposito accordo di programma per la perimetrazione delle aree protette ai sensi degli articoli 3 e 6 all'interno della perimetrazione del parco naturale prevista dal Piano urbanistico re
2. Al personale del Corpo forestale regionale sono attribuite le funzioni di tutela dei beni naturali nei parchi e nelle riserve. N193
3. Il Corpo forestale regionale collabora, secondo le modalità stabilite
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
3584012153502
Art. 58 - (Organico del ruolo unico regionale)
1. Per le finalità di cui all'articolo 57, nonché in relazione all'esercizio delle più articolate funzioni di tutela e vigilanza in materia di parchi e riserve, l'organico del ruolo unico regionale è aumentato di 68 unità, di cui 50 nella qualifica di
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
3584012153503
CAPO VII - ISTITUZIONE DELL'AZIENDA DEI PARCHI E DELLE FORESTE REGIONALI - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7/1988
1. Con deliberazione della Giunta regionale di concerto tra gli Assessori competenti in materia di biodiversità e di patrimonio sono definiti i beni immobili del patrimoni
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
3584012153525
Art. 80 - (Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 64/1986)
Omissis
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
3584012153526
Art. 81 - (Attuazione della legge 442/1971)
1. La presente legge costituisce attuazione della legge 442/1971.
IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
3584012153527
Art. 82 - (Definizione dei parchi e riserve regionali di cui all'articolo 142, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 42/2004)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per l'attuazione delle finalità previste dalla presente legge relativamente alla stipula di accordi di programma, alla formazione dei PCS ed alla gestione delle riserve naturali, all'acquisizione di aree naturali protette e di biotopi, ivi compresi gli oneri per la concessione degli indennizzi e degli incentivi di cui all'articolo 33, commi 1 e 2. N71
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 750 milioni per l'anno 1998.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono istituiti alla Rubrica n. 31 di nuova istituzione con la denominazione " Azienda dei parchi e delle foreste regionali " - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - i seguenti capitoli:
a) capitolo 3086 (2.1.210.5.08.29) con la denominazione " Spese per accordi di programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali regionali, per l'acquisizione di aree naturali protette e biotopi ", con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.250 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996 e di lire 750 milioni per l'anno 1998 e lo stanziamento in termini di cassa di lire 1.500 milioni;
b) capitolo 3087 (2.1.210.3.08.29) con la denominazione " Spese per accordi di programma, per i piani di conservazione e sviluppo e la gestione delle riserve naturali regionali, per l'acquisizione di aree naturali protette e biotopi - Fondi statali " e con lo stanziamento in termini di competenza di lire 1.500 milioni per l'anno 1997.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti gestori dei parchi naturali regionali finanziamenti annui per le spese di funzionamento e il perseguimento dei fini istituzionali, per il triennio di riferimento e nei limiti dello stanziamento annuo autorizzato con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione. N70
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l'anno 1996, di lire 3.200 milioni per l'anno 1997 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1998, così ripartita a favore degli Enti parco istituiti con gli articoli 41 e 42:
a) complessive lire 5.100 milioni a favore dell'Ente parco delle Dolomiti Friulane, suddivise in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.100 milioni per l'anno 1998;
Disamina delle nuove norme in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici per Ordini e Collegi professionali efficaci dal 1° gennaio 2024, con un particolare focus sul funzionamento di una piattaforma tipo di approvvigionamento digitale
Analisi degli interventi edilizi di manutenzione o ristrutturazione dai quali discende l’obbligo della dichiarazione di variazione in catasto e aggiornamento della rendita
Disamina della stesura del capitolato per l’affidamento del servizio di gestione rifiuti in conformità ai nuovi CAM rifiuti approvati con DM del 23 giugno 2022
Disamina delle nuove norme in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici per Ordini e Collegi professionali efficaci dal 1° gennaio 2024, con un particolare focus sul funzionamento di una piattaforma tipo di approvvigionamento digitale
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Disamina delle nuove norme in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici per Ordini e Collegi professionali efficaci dal 1° gennaio 2024, con un particolare focus sul funzionamento di una piattaforma tipo di approvvigionamento digitale
Sorgenti inquinanti e fattori di rischio per la salute - Scelte progettuali per la mitigazione delle criticità sanitarie - Valutazione dell’edificio nel suo contesto di prossimità - Criteri e strategie per il progetto di riuso e recupero edilizio - Intervento edilizio e rigenerazione dell’ambiente costruito - Relazioni tra l’edificio, il territorio e il paesaggio - Criteri ambientali minimi per l’interno, l’edificio ed il territorio
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Classificazione degli interventi edilizi - Regime degli interventi con schema e dettaglio dalla A alla Z - Varianti e cambi di destinazione d’uso - Procedimenti edilizi, segnalazioni e comunicazioni - Contributo di costruzione e opere a scomputo - Agibilità e norme igienico-sanitarie - Revoca, annullamento, rifiuto o ritardo del titolo edilizio - Casi e questioni - Modulistica e formulario
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