Sent. C. Cass. civ. 30/09/2014, n. 20557 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. civ. 30/09/2014, n. 20557

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Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Lavori eseguiti su parti comuni - Danni ad un singolo appartamento - Responsabilità dell'impresa - Sussistenza - Responsabilità dell'amministratore - Condizioni.

1. Costituisce pacifica giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cui in tema di appalto, è di regola l’appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell’inosservanza della legge penale durante l’esecuzione del contratto, attesa l’autonomia con cui egli svolge la sua attività nell’esecuzione dell’opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l’opera o il servizio cui si era obbligato.

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SENTENZA

La Suprema Corte di Cassazione Civile

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Svolgimento del processo

1. D.N.R.F. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, il Condominio di Palazzo (OMISSIS) , l’amministratore dello stesso A.I. in proprio, nonché la Athos s.r.l. e la ERPA s.r.l., chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni patiti, nell’unità immobiliare di sua proprietà, a causa della cattiva esecuzione di opere di bonifica e di impermeabilizzazione del tetto del Palazzo; lamentò, in particolare, che, a seguito della fortissima pioggia caduta su (…) il (omissis) , erano stati gravemente danneggiati i preziosi manoscritti e le filze costituenti l’archivio storico della biblioteca A. .

Si costituirono in giudizio tutti i convenuti e la società ERPA chiese di poter chiamare in manleva la s.p.a. RAS, la quale pure si costituì.

Il Tribunale, in accoglimento parziale della

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Motivi della decisione

1. Con il primo motivo dei due ricorsi si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., erronea qualificazione della fattispecie e violazione degli artt. 112 e 345 del codice di procedura civile.

Rilevano i ricorrenti che la domanda risarcitoria è stata avanzata in primo grado, sia nei confronti del Condominio che dell’amministratore, deducendo, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., la mancata vigilanza nell’esecuzione dei lavori effettuati sul tetto di Palazzo XXXXXXX. Il titolo, quindi, era quello della responsabilità omissiva per culpa in vigilando; da tanto conseguirebbe che la domanda di risarcimento fondata sulla culpa in eligendo sarebbe nuova, in quanto proposta in grado di appello; come pure nuova dovrebbe ritenersi la domanda di cui all’art. 2051 cod. civ., fondata su un obbligo di custodia mai fatto valere in primo grado.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. La censura posta dai ricorrenti impone alla Corte l’esame degli atti processuali, dovendosi ritenere come una censura di error in procedendo, ancorché non formalmente contestata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. (Sezioni Unite, 24 luglio 2013, n. 17931).

Risulta effettivamente dalla lettura dell’atto di citazione (in particolare, il punto 27) che la domanda originariamente posta da D.N.R.F. era fondata sulla prospettazione, sia a carico del Condominio che dell’amministratore e direttore dei lavori A. , di una culpa in vigilando. Si legge nell’atto introduttivo del giudizio che il Condominio aveva “autorizzato i relativi lavori mancando poi di seguirli nonostante il periodo di intense piogge”; mentre l’amministratore era ritenuto responsabile per essere “venuto meno ai suoi doveri di vigilanza, onde evitare che dall’esecuzione delle opere derivassero danni agli immobili”.

Non sussiste dubbio alcuno, pertanto, su quale fosse, nello specifico, il titolo della responsabilità invocato.

Nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, l’attore, dopo aver riepilogato la vicenda, ha ribadito la domanda originaria pressoché negli stessi termini, prospettando espressamente il titolo della culpa in eligendo soltanto a carico del condomino società Athos, “nella sua qualità di committente dei lavori”.

1.3. La sentenza impugnata, nel dare conto dei successivi passaggi, ha ritenuto di poter superare il profilo della novità della domanda, sul rilievo che l’appellante, ossia il D.N.R. , aveva “ravvisato il titolo della imputata responsabilità nella mancanza di diligenza nella scelta dell’appaltatore nonché nella omessa sorveglianza da parte de

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P.Q.M.

La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, accoglie il primo ed il terzo motivo di entrambi i ricorsi,

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