Rivista online e su carta in tema di
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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Codirezione dei lavori, corresponsabilità dei professionisti incaricati
FATTISPECIE - Nel caso di specie si trattava di una sopraelevazione di un edificio in zona del centro storico sottoposta a vincolo, realizzata in difformità dai titoli autorizzativi. I lavori erano stati affidati alla direzione di due professionisti: uno per la parte strutturale e sismica, l’altro per la parte edilizia.
Il ricorrente (direttore dei lavori per la parte strutturale) contestava la sanzione per l’inottemperanza all’ordine di demolizione irrogata nella misura massima di euro 20.000 prevista dall’art. 31, comma 4-bis, D.P.R. 380/2001, in solido con la proprietaria, la ditta esecutrice e il codirettore dei lavori. In particolare, riteneva di non essere responsabile dell’abuso, atteso che le difformità accertate dal Comune erano relative ad opere realizzate in difformità dal permesso di costruire e dall’autorizzazione paesaggistica in relazione alle quali non aveva mai rivestito la qualifica di progettista, avendo soltanto provveduto al progetto di adeguamento sismico delle strutture.
POSIZIONE DI GARANZIA E ONERE DI VIGILANZA DEL DIRETTORE DEI LAVORI - TAR Umbria 30/09/2022, n. 716 ha ricordato che ai sensi dell’art. dell’art. 29, comma 1, D.P.R. 380/2001, il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso (in termini analoghi art. 142, comma 1, della L.R. Umbria 1/2015).
Come chiarito dalla giurisprudenza, all’evidente fine di realizzare una tutela più forte dei beni oggetto di protezione penale, il legislatore ha configurato anche in capo al direttore dei lavori una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, prescrivendo a suo carico un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate e, se del caso, di rinunzia all’incarico, addebitandogli le conseguenze sanzionatorie dell’omesso controllo.
CORRESPONSABILITÀ - Nel caso di specie appariva evidente come i due incaricati della direzione lavori, nei cui confronti grava per legge una corresponsabilità in vigilando, avessero concorso a realizzare un illecito permanente derivante dalla indebita sopraelevazione in centro storico, peraltro non eliminata a seguito dell’ordinanza di riduzione in pristino e conseguentemente culminata nella definitiva acquisizione dell’immobile al demanio. Inoltre l’abuso contestato rientrava senz’altro nelle competenze del ricorrente quale ingegnere strutturista, sicché nessuna esimente poteva configurarsi in suo favore, non avendo egli fornito alcuna prova della propria dissociazione dalla condotta parimenti illecita di proprietario e costruttore.
Sul punto è stato richiamato l’art. 29, comma 2, del D.P.R. 380/2001 (in termini analoghi art. 142, comma 2, L.R. Umbria 1/2015), ai sensi del quale il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d’opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell’ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall’albo professionale da tre mesi a due anni.
APPLICABILITÀ DELLA SANZIONE NELLA MISURA MASSIMA - Infine è stata ritenuta priva di fondamento l’asserita sproporzione della sanzione pecuniaria irrogata al ricorrente nella misura del massimo edittale, in quanto la stessa appariva senz’altro commisurata in relazione all’abuso contestato, comportante una difformità essenziale non sanabile rispetto al titolo edilizio.