Responsabilità solidale tra appaltatore, progettista e DL per vizi dell'opera | Bollettino di Legislazione Tecnica
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19/02/2021

Responsabilità solidale tra appaltatore, progettista e DL per vizi dell'opera

In materia di appalti privati, la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti in merito ai presupposti necessari affinché progettista e direttore dei lavori possano essere ritenuti responsabili in solido con l’appaltatore per i vizi dell’opera.

Nel caso di specie, era stata proposta domanda di risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 1669 c.c., nei confronti della ditta appaltatrice per vizi e difformità catastali relativi all’edificazione di un immobile. La ditta appaltatrice aveva chiamato in causa il progettista e direttore dei lavori chiedendo la condanna in solido di quest’ultimo al risarcimento del danno.

In proposito, la Corte di appello ha ricordato che, in tema di appalto ed in ipotesi di responsabilità ex art. 1669 c.c. per rovina o difetti dell'opera, la natura extracontrattuale di tale responsabilità trova applicazione anche a carico di coloro che abbiano collaborato nella costruzione, sia nella fase di progettazione o dei calcoli relativi alla statica dell'edificio, che in quella di direzione dell'esecuzione dell'opera, qualora detta rovina o detti difetti siano ricollegabili a fatto loro imputabile.

La Corte di Cassazione, con l’Ord. C. Cass. civ. 28/01/2021, n. 1842, ha poi precisato che:
- il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 2055 c.c. opera solo se e nella misura in cui i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il medesimo evento dannoso;
- tale vincolo non si estende, quindi, agli ulteriori danni che siano stati arrecati da un inadempimento commesso dall'appaltatore, al quale il direttore dei lavori e progettista non abbia concorso in alcun modo causalmente rilevante.

L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 c.c., ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito, va intesa, però, non in senso assoluto ma relativo; sicché ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti ed anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno.

Dalla redazione