FAST FIND : FL6877

Flash news del
16/02/2022

Responsabilità penale per mancata esposizione del cartello di cantiere

La Corte di Cassazione si pronuncia in tema di responsabilità penale del proprietario-esecutore e del direttore dei lavori per la mancata affissione del cartello di cantiere.

Nel caso di specie il proprietario ed esecutore dei lavori e il direttore dei lavori erano stati condannati per il reato di cui agli artt. 110 del Codice penale e art. 44, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. a) per avere eseguito delle opere di movimento terra senza esporre il cartello di cantiere come previsto dal regolamento comunale. I ricorrenti sostenevano che i lavori non fossero ancora iniziati in quanto si trattava solo di opere di sbancamento del terreno. Inoltre, avendo gli stessi già pagato la sanzione amministrativa prevista per tale inadempimento dall’art. 141, comma 4 della L.R. Umbria 1/2015, ritenevano inapplicabile una seconda sanzione per violazione del divieto del "ne bis in idem".

Secondo C. Cass. pen. 04/02/2022, n. 3950 invece l’applicazione di una sanzione amministrativa da pagare al Comune (che costituisce l'organo competente alla vigilanza del rispetto delle norme edilizie) in caso di mancata apposizione del cartello d’inizio lavori, è strettamente connessa all'espletamento delle attività amministrative di controllo demandate dalla Regione all'ente locale, lasciando intatto l’obbligo di denuncia penale. Quindi è ammissibile la previsione di una sanzione amministrativa che si accompagni a quella penale. E' stato dunque escluso il bis in idem, come pure è stata esclusa, nel caso di specie, la possibilità di qualificare la sanzione amministrativa come “sostanzialmente” penale, data la misura “irrisoria” di quest’ultima (da 200 a 600 euro).
Confermata la possibile applicazione di entrambe le sanzioni e l’illiceità della condotta, la Corte ha deciso tuttavia il rinvio al Tribunale per la valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis del Codice penale.

La sentenza in discorso offre l’occasione per ricordare i principali e consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia, secondo i quali:
- la violazione dell'obbligo di esporre il cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo, qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal titolo medesimo, è punita dall'art. 44, D.P.R. 380/2001, lett. a), se commessa dal titolare del permesso a costruire, dal committente, dal costruttore o dal direttore dei lavori, essendo detti soggetti responsabili, stante il principio ricavabile dall'art. 29, comma 1, D.P.R. 380/2001, di conformarsi alle previsioni urbanistiche ed esecutive risultanti dalla normativa, dalla pianificazione e dal titolo edilizio (C. Cass. pen. 10/08/2021, n. 31356);
- il committente-proprietario, autonomamente responsabile per legge, non può legittimamente abdicare al proprio obbligo di osservanza semplicemente facendo leva sul fatto di avere affidato i lavori e persona esperta e competente come appunto il direttore dei lavori, non essendo tale solo fatto sufficiente a far venire meno la culpa in vigilando incombente sul committente stesso (v. C. Cass. pen. 22/09/2015, n. 38380; C. Cass. pen. 11/07/2013, n. 29730);
- in costanza d'efficacia del titolo, l'obbligo di apposizione del cartello perdura sino all'ultimazione dei lavori, anche se gli stessi siano stati momentaneamente sospesi, ed infatti l’obbligo non viene meno nel caso di cantiere inoperante o sospeso, essendo invece necessaria la sua presenza dall'inizio dei lavori fino alla loro definitiva conclusione (C. Cass. pen. 28/10/2019, n. 43698);
- la violazione penale sussiste ogni qual volta il regolamento edilizio preveda l'apposizione del cartello ed è configurabile indipendentemente dal fatto che l'intervento edilizio sia assoggettato a permesso di costruire oppure a SCIA (C. Cass. pen. 10/08/2021, n. 31356; C. Cass. pen. 28/10/2019, n. 43698).

Dalla redazione