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05/09/2022

Abusi edilizi, estinzione del reato e obbligo di vigilanza del direttore dei lavori

La Corte di Cassazione fornisce un utile riepilogo dei principi giurisprudenziali in tema di estinzione del reato di abuso edilizio, facendo chiarezza sull'obbligo di vigilanza del direttore dei lavori.

FATTISPECIE - Nel caso di specie i ricorrenti erano stati condannati per il reato di cui all’art. 44, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. c), per avere realizzazione un immobile residenziale su due livelli in luogo di una casetta al piano terra in area agricola, assoggettata a vincolo paesaggistico, in zona sismica e senza la redazione di idoneo progetto. Secondo la Corte territoriale si trattava di intervento edilizio in totale difformità rispetto all'originario permesso di costruire. Proponeva ricorso anche il direttore dei lavori, il quale affermava di non essere a conoscenza della prosecuzione dei lavori edilizi dopo la loro formale sospensione, né, a suo avviso, incombevano sulla sua figura doveri di controllo di un cantiere i cui lavori erano sospesi.

C. Cass. pen. 31/08/2022, n. 32020 ha respinto i ricorsi richiamando i seguenti consolidati principi in materia.

INTERVENTI IN TOTALE O PARZIALE DIFFORMITÀ - In primo luogo i giudici hanno ribadito che, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 44 del D.P.R. 380/2001:
- si considera in "totale difformità" l'intervento che, sulla base di una comparazione unitaria e sintetica fra l'organismo programmato e quello che è stato realizzato con l'attività costruttiva, risulti integralmente diverso da quello assentito per caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche, di utilizzazione o di ubicazione,
- mentre, invece, si considera in "parziale difformità" l'intervento che, sebbene contemplato dal titolo abilitativo, all'esito di una valutazione analitica delle singole difformità risulti realizzato secondo modalità diverse da quelle previste a livello progettuale.

ESCLUSIONE DELLA SANATORIA GIURISPRUDENZIALE - È stato ricordato che la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44, D.P.R. 380/2001:
- non ammette termini o condizioni,
- deve riguardare l'intervento edilizio nel suo complesso e
- può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall'art. 36, D.P.R. 380/2001 e, precisamente, la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto, che al momento della presentazione della domanda di sanatoria. Deve perciò escludersi secondo la Corte la possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, solo successivamente, in applicazione della cosiddetta sanatoria "giurisprudenziale" o "impropria", siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica.

ESCLUSIONE DELLA SANATORIA CONDIZIONATA - Deve quindi ritenersi illegittimo, e non determina l'estinzione del reato edilizio, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica, senza quindi che siano consentiti accorgimenti per far rientrare la stessa nell'alveo della legittimità urbanistica.

ESTINZIONE DEL REATO PAESAGGISTICO - La speciale causa estintiva, prevista dall'art. 181, D. Leg.vo 42/2004, comma 1-quinquies - secondo cui la rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato - opera a condizione che l'autore dell'abuso si attivi "spontaneamente" alla rimessione in pristino, anticipando l'emissione del provvedimento amministrativo ripristinatorio, sì da non essere eseguita coattivamente su impulso dell'autorità amministrativa.

OBBLIGO DI VIGILANZA DEL DIRETTORE DEI LAVORI - Infine, i giudici hanno confermato la responsabilità del direttore dei lavori, sulla base del principio secondo cui l'obbligo di vigilanza sulla conformità delle opere al permesso di costruire, gravante sul direttore dei lavori ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.P.R. 380/2001, cui consegue la responsabilità penale del predetto nel caso di reati commessi da altri senza che intervenga la sua dissociazione ai sensi del comma 2 della medesima disposizione:
1. permane sino alla comunicazione della formale conclusione dell'intervento o alla rinunzia all'incarico,
2. non viene meno in caso di adozione dell'ordinanza di sospensione dei lavori, salvo che - e fintanto - che il cantiere sia sottoposto a sequestro, in quanto sussiste a carico del medesimo un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate e, se del caso, di rinunzia all'incarico.

Dalla redazione