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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Responsabilità di fornitore, appaltatore e Direttore lavori per vizi dell'opera
Nel caso di specie, erano stati riscontrati vizi relativi alle opere di impermeabilizzazione di un invaso artificiale e in appello si accertava la responsabilità:
- della fornitrice, vista l'attiva partecipazione della stessa alla posa del prodotto;
- della ditta appaltatrice, la quale avrebbe dovuto adempiere la propria prestazione con la diligenza e la perizia richieste dalla natura dell'opera;
- del direttore dei lavori, in quanto non esonerato dall'obbligo di eseguire le verifiche e i necessari controlli su tutte le fasi di preparazione del fondo e di posa in opera del materiale.
La Corte di Cassazione, con la Sent. C. Cass. civ. 03/09/2020, n. 18289, ha confermato la sentenza d’appello e precisato quanto segue:
In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale.
L'esecuzione da parte dell'appaltatore di riparazioni, a seguito di denuncia di vizi dell'opera da parte del committente, deve intendersi come riconoscimento dei vizi e il termine decennale comincia a decorre, ex novo, dal momento in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti.
Il riconoscimento dell'appaltatore di vizi e difformità dell'opera, perché sia valido agli effetti dell'art. 1667, comma 2, c.c., non deve accompagnarsi alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità. Pertanto, la denuncia del committente prescritta a pena di decadenza è superflua anche quando l'appaltatore, riconoscendo l'esistenza di vizi o difformità, contesti o neghi - avendo egli imputato al fornitore la consegna di merce difettosa - di doverne rispondere.
Il direttore dei lavori, quale rappresentante del committente, deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo altrimenti tenuto ad astenersi dall'accettare l'incarico o a delimitare, sin dall'origine, le prestazioni promesse; sicché è responsabile nei confronti del committente se non rileva in corso d'opera l'inadeguatezza delle opere strutturali, sebbene affidate ad altro professionista, salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata.
Il direttore dei lavori per conto del committente presta un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto.
Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi; sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente.