Abusi edilizi, responsabilità del direttore dei lavori | Bollettino di Legislazione Tecnica
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30/08/2023

Abusi edilizi, responsabilità del direttore dei lavori

In tema di abusi edilizi, il Consiglio di Stato ha confermato la responsabilità del direttore dei lavori che non abbia fornito la prova della effettiva rinuncia all'incarico.

Nel caso di specie il direttore dei lavori contestava l'atto del Comune inerente la demolizione di opere abusive (volume tecnico per serra captante e ampliamento di una finestra) e la sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell’art. 33, comma 4, D.P.R. 380/2001 e dell’art. 16 della L.R. Lazio 15/2008. In particolare sosteneva di avere informato il proprietario delle irregolarità edilizie e di avere interrotto il rapporto professionale, rimanendo dunque estraneo agli abusi realizzati.

In proposito si ricorda che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 29, D.P.R. 380/2001:
- il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso;
- il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d’opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell’ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall’albo professionale da tre mesi a due anni.

In applicazione di tale normativa, C. Stato 24/07/2023, n. 7227 ha affermato che anche il direttore dei lavori può essere chiamato a rispondere dell’abuso edilizio. In particolare, la giurisprudenza ha chiarito che il direttore dei lavori riveste una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, in quanto è prescritto a suo carico un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate e, se del caso, di rinunzia all'incarico, con addebito delle conseguenze sanzionatorie dell'omesso controllo (v. C. Cass. pen. 18/07/2018, n. 33387; C. Cass. pen. 22/01/2019, n. 2833; C. Cass. pen. 03/05/2021, n. 16668).

Nel caso di specie il ricorrente non aveva dedotto in giudizio e provato alcun elemento atto ad escludere la sua responsabilità, limitandosi ad addossarla genericamente al proprietario. Non sussistendo dunque la prova che il direttore dei lavori avesse effettivamente interrotto ogni tipo di rapporto d’ordine professionale con il proprietario, il ricorso è stato respinto.

Dalla redazione