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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Responsabilità del direttore lavori e segnalazione del dissenso per interventi inadeguati
Fattispecie
Gli acquirenti di un immobile citavano in giudizio i venditori, esponendo che l'immobile era risultato soggetto ad allagamento in occasione di copiose precipitazioni ed invocando la condanna dei convenuti alla riduzione del prezzo ed al risarcimento del danno in conseguenza dei vizi riscontrati nel bene venduto.
I convenuti chiamavano in giudizio l’impresa appaltatrice, che aveva ristrutturato l’immobile oggetto di compravendita, ed il progettista e direttore dei lavori di tale intervento.
Decisione della Corte di Appello
In proposito, la Corte di Appello:
- ha dato atto che il direttore lavori aveva espresso il suo dissenso dall’esecuzione di alcuni interventi voluti dai committenti - in particolare, si trattava di uno scavo a profondità superiore a quella ritenuta compatibile con lo stato dei luoghi - ma ha ritenuto che ciò non fosse sufficiente ad escludere la sua responsabilità in relazione al danno conseguente all’esecuzione degli interventi;
- ha affermato che il direttore dei lavori sarebbe, in linea di principio, responsabile del danno oggetto di causa perché, dopo essersi accorto dell’intervenuta realizzazione di alcuni lavori con modalità difformi rispetto al progetto da lui redatto, si sarebbe limitato alla mera segnalazione, senza recedere dal contratto stipulato con la committenza;
- ha aggiunto che il direttore lavori, resosi conto che una parte dei lavori, di estrema importanza per la buona riuscita dell’opera, si era svolta a sua insaputa, in sua assenza, e contro il proprio parere, avrebbe potuto e dovuto pretendere la rimozione di quanto così eseguito, al fine di verificare l’esecuzione a regola d’arte.
Argomentazioni del direttore lavori
Secondo la tesi del direttore lavori, egli assume una obbligazione di mezzi, non di risultato, e dunque il suo dissenso all’esecuzione di determinate opere sarebbe sufficiente ad elidere il nesso causale tra la realizzazione di dette opere e l’eventuale danno dalle stesse derivante. Né la Corte di merito avrebbe potuto configurare una responsabilità dello stesso soggetto come progettista, posto che nel caso di specie si discuteva di opere eseguite in difformità dal progetto, che in sé sarebbe stato corretto.
Decisione della Corte di Cassazione
L'Ord. C. Cass. civ. 28/03/2022, n. 9965 ha chiarito che:
- la responsabilità del prestatore d’opera può sussistere, o meno, a prescindere dall’esercizio del diritto di recesso per giusta causa. Quest’ultimo, infatti, costituisce un rimedio che consente alla parte di svincolarsi legittimamente dall’obbligo di rispettare gli impegni contrattualmente assunti, ma ciò non implica, in linea generale, l’automatico venir meno dell’eventuale responsabilità della parte recedente per fatti, attivi od omissivi, anteriori all’esercizio del recesso;
- il direttore dei lavori dell'appaltatore risponde del danno derivato al terzo se ha omesso di impartire le opportune direttive per evitarlo e di assicurarsi della loro osservanza, ovvero di manifestare il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi astenendosi dal continuare a dirigerli in mancanza di adozione delle cautele disposte;
- il direttore dei lavori quindi, per andare esente da colpa, non è tenuto soltanto a segnalare il proprio dissenso dall’esecuzione di interventi che egli ritiene non adeguati o pericolosi, ma deve anche attivarsi positivamente affinché l’appaltatore rispetti le sue indicazioni e, se ciò non accade, deve astenersi dal continuare a dirigere i lavori.