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Sent.C. Cass. 21/10/1991, n. 11116

45474 45474
1. Direttore dei lavori - Obbligazione di mezzi e non di risultato - Estinzione della sua responsabilità per accettazione dell'opera - Esclusione.
1. L'obbligazione del direttore dei lavori, che per conto del committente è tenuto a controllare la regolarità ed il buon andamento dell'opera posta in essere dall'appaltatore, costituisce un'obbligazione di mezzi, cioè di comportamento, non già di risultato, in quanto ha per oggetto la prestazione di un'opera intellettuale che non si estrinseca nemmeno in parte in un risultato di cui si possa cogliere tangibilmente la consistenza, non sfociando in un'opera materiale; in conseguenza, all'obbligazione del direttore dei lavori non è applicabile la disciplina dell'art. 2226 Cod. civ. (che riguarda le obbligazioni di risultato) secondo cui l'accettazione espressa o tacita libera il prestatore d'opera da responsabilità per difformità vizi della medesima, con la conseguenza che l'accettazione dell'opera oggetto del contratto d'appalto da parte del committente, non esonera il direttore dei lavori dalla responsabilità nei confronti del committente stesso per inadempimento delle obbligazioni da lui assunte.

1. Conf. Cass. 7 maggio 1988 n. 3389R. Cass. 8 novembre 1985 n. 5463 R; Cass. 19 marzo 1985 n. 1917[R=W19M851917]; Cass. 28 gennaio 1985 n. 488 R; Cass. 7 febbraio 1975 n. 474.[R=W7F75474]
C.c. art. 2226

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Responsabilità del direttore dei lavori negli appalti privati

A cura di:
  • Emanuela Greco