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Sent. C. Cass. civ. 13/04/2015, n. 7370

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Contratto di appalto - Direttore e Direzione dei Lavori - Obblighi - Portata - Conseguenze - Fondamento.

In tema di appalto, il direttore dei lavori, quale rappresentante del committente, deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell'appal

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SENTENZA

sul ricorso 19075/2011 proposto da:

VENTURI LORIS VNTLRS53R01F097A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato CONTALDI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIER PAOLO GUGNONI, GIAN FRANCO FONTAINE PANCIATICHI giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

AMADORI PIER LUIGI MDRPLG44L06A565O, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. COLOMBO 436, presso lo studio dell'avvocato CARUSO RENATO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI LAURICELLA giusta procura a margine del controricorso;

VIZZI

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MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente Venturi denuncia violazione di varie norme del codice di procedura civile, ed in particolare dell'art. 112, nonché omessa od insufficiente motivazione su "fatti decisivi" (non meglio specificati), per il fatto che la Corte di appello - emettendo condanna a suo carico, in solido con l'impresa Visci - avrebbe accolto una domanda nuova, incorrendo in ultrapetizione.

Assume che l'impresa - unica convenuta - si è limitata a contestare la propria responsabilità nei confronti della committente e a proporre domanda di manleva contro esso Venturi e che la committente ha proposto la domanda di condanna del Venturi e degli altri chiamati in causa solo all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Né sussisterebbe identità o connessione obiettiva fra i titoli in base ai quali l'impresa Visci ed esso Venturi sono chiamati a rispondere, presupposto per poter estendere la domanda al terzo chiamato (richiama Cass. n. 25559/2008).


2.- Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità delle censure, sollevate dalla resistente Vizzini. L'esposizione in fatto del ricorso è sufficientemente chiara e la denuncia di violazione di molteplici norme di diritto di cui non è specificata la pertinenza con le censure sollevate, pur se non encomiabile, non è tale da impedire alla Corte di comprendere agevolmente - dalle argomentazioni difensive l'essenza delle censure rilevanti ai fini della decisione. Neppure è fondata l'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza e per la mancata trascrizione degli atti difensivi poiché - avendo le censure carattere processuale - è consentito alla Corte di cassazione di valutarne la fondatezza o meno, mediante diretto accesso agli atti. Nel merito, il motivo non è fondato.

La Corte di appello si è uniformata al principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui la domanda dell'attore si estende automaticamente al terzo chiamato in causa in tutti i casi in cui la chiamata del terzo sia effettuata al fine di ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa dell'attore, in ragione del fatto che il terzo deve essere individuato come unico obbligato nei confronti dell'attore, in vece e luogo dello stesso convenuto. In tal caso si

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P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla

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