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28/07/2022

Responsabilità solidale tra direttore lavori e appaltatore per difetti dell’opera

La Corte di Cassazione fornisce chiarimenti sulla responsabilità del direttore dei lavori e dell’appaltatore per gravi difetti delle opere eseguite.

FATTISPECIE - Nel caso di specie si trattava dei lavori (mal eseguiti) di manutenzione straordinaria di uno stabile condominiale. I giudici del merito, accertato l’inadempimento all’incarico professionale del direttore dei lavori, lo condannavano al risarcimento del danno al condominio, accogliendo però la sua domanda di regresso nei confronti della ditta appaltatrice. Quest’ultima ricorreva in Cassazione sostenendo l’inapplicabilità dell’art. 2055 c.c. e l’insussistenza del vincolo di solidarietà.

RESPONSABILITÀ SOLIDALE E AZIONE DI REGRESSO - L’art. 2055 c.c. prevede che se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE C. Cass. civ. 19/07/2022, n. 22575 ha confermato entrambe le condanne spiegando che qualora il danno subito dal committente rientri nell'ambito dell'art. 1669 c.c. (Rovina e difetti di cose immobili) e sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (come era stato accertato nel caso in esame) entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento.

Secondo la Corte, a tal fine, non rileva che le condotte costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse, trovando il vincolo di responsabilità solidale fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c. Non rilevano neanche in contrario la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità, essendo sia l'appaltatore che il direttore dei lavori, con le rispettive azioni od omissioni, entrambi autori dell'unico illecito extracontrattuale, e perciò rispondendo, a detto titolo, del danno cagionato.
In altri termini, l’attività dell'appaltatore come quella del direttore dei lavori, pur essendo i contratti ai quali si ricollegano di diversa natura, possono concorrere tutte alla produzione del danno, con la conseguenza che entrambi i soggetti (indipendentemente dalla graduazione delle rispettive colpe nei rapporti interni) sono tenuti a risarcire integralmente i danneggiati.

Dalla redazione