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14/05/2021

Responsabilità del DL per omessa vigilanza anche in caso di assenza dal cantiere

In tema di reati edilizi, l'assenza dal cantiere non esclude la responsabilità del direttore dei lavori, sul quale ricade l'onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed il dovere di contestare le irregolarità riscontrate.

Nel caso di specie, il direttore dei lavori era stato condannato in appello con per la realizzazione abusiva delle seguenti opere edilizie, in assenza o difformità del permesso di costruire, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico: strada della lunghezza di metri 65,50 e della larghezza di 2,50 metri; annesso agricolo in legno delle dimensioni pari a 7,55 metri di lunghezza, 4,0 metri di larghezza e 2,20 metri di altezza. 

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna del direttore dei lavori per non aver vigilato sulla regolarità dell'intervento edilizio e ricordato i seguenti principi di diritto applicabili in tema di reati edilizi:
- l'assenza dal cantiere non esclude la penale responsabilità per gli abusi commessi dal direttore dei lavori, sul quale ricade l'onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed il dovere di contestare le irregolarità riscontrate, se del caso rinunziando all'incarico;
- relativamente all'applicazione della causa di esonero della responsabilità, prevista dall'art. 29, comma 2, del D.P.R. 380/2001, il direttore non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente.

Dalla redazione