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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 01/10/2015, n. 27
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.R. 25/01/2018, n. 7
- L.R. 26/05/2017, n. 15
- L.R. 29/12/2016, n. 34
- L.R. 26/05/2016, n. 14
- L.R. 23/02/2016, n. 2
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Oggetto)1. La presente legge detta disposizioni in materia di turismo e attrattività del territor |
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Art. 2 - (Finalità)1. La Regione, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto del principio di sussidiarietà: a) attiva politiche volte allo sviluppo e alla valorizzazione della filiera dell'attrattività intesa come sistema integrato nel quale la cooperazione tra soggetti pubblici e privati permette la costruzione di prodotti e servizi turistici innovativi e di qualità e nuovi investimenti sul territorio; b) orienta politiche volte all'innovazione per favorire la crescita competitiva del sistema turistico regionale e locale per il miglioramento della qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi; c) promuove, qualifica e valorizza, in forma integrata in Italia e all'estero, sia l'immagine unitaria della Lombardia sia le sue diverse componenti artistiche, storiche, culturali, ambientali e paesaggistiche; d) individua nelle aggregazioni e reti di impresa, anche nella forma di consorzi e |
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Art. 3 - (Valorizzazione del territorio lombardo e della sua attrattività)1. La Regione, al fine di valorizzare il territorio e l'economia lombarda, riconosce il ruolo di tutte le eccellenze territoriali, culturali, artigianali, produttive dell'offerta turistica, favorendone la mess |
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Art. 4 - (Turismo accessibile)1. In attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Con |
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TITOLO II - ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE |
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Capo I - Competenze |
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Art. 5 - (Competenze della Regione)1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalla presente legge e in particolare: a) programma e coordina le iniziative promozionali e le relative risorse finanziarie statali e regionali e verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività promozionali; b) individua i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive, determina gli standard di qualità delle strutture e le procedure per la verifica del loro rispetto; c) stabilisce indirizzi, criteri e standard dei servizi turistici di informazione e accoglienza e dei soggetti che possono collaborare allo svolgimento di tali attività; d) svolge attività di vigilanza e di controllo sulle procedure dis |
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Art. 6 - (Competenze delle province e della Città metropolitana di Milano)1. Le province e la Città metropolitana di Milano concorrono allo sviluppo delle attività di promozione turistica integrata del territorio di competenza, mediante la realizzazione di specifici progetti concordati con la Giunta regionale. 2. Le attività di cui al comma 1 devono essere coerenti con le priorità e le linee di azione individuate dalla Regione e con quelle previste dal piano intermedio della promozione turistica e dell’attrattività. N49 |
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Art. 7 - (Competenze dei comuni)1. I comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni relative alla: a) valorizzazione delle proprie attrattive turistiche e territoriali favorendo l'offerta integrata, l'espletamento dei servizi turistici di base e l'organizzazione di manifestazioni ed eventi, con facoltà di avvalersi delle associazioni, comprese le pro loco, dei consorzi e di altri organismi associa |
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Capo II - Strumenti e organismi di partecipazione |
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Art. 8 - (Soggetti e strumenti del partenariato)1. Le finalità di cui all'articolo 2 possono essere realizzate anche con la promozione e valorizzazione dello strumento del partenariato, quale modalità che permette la più ampia partecipazione dei soggetti pubblici e privati che concorrono all'attrattività del territorio. 2. Ai fini di cui al comma 1, possono essere stipulati accordi e conv |
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Art. 9 - (Partenariato con le CCIAA)1. La Regione e le CCIAA, singole o in forma associata, promuovono e sviluppano progetti e iniziative per l'attrattività turistica e integrata del territorio di riferimento con l'obi |
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Art. 10 - (Distretti dell'attrattività del territorio e distretti del commercio)1. I distretti dell'attrattività del territorio, ai fini della presente legge, sono accordi della Regione con i comuni e con altri soggetti |
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Capo III - Organismi di informazione e coordinamento |
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Art. 11 - (Strutture d'informazione e accoglienza turistica)1. Le attività d'informazione turistica sono svolte secondo criteri d'imparzialità, omogeneità, trasparenza, qualità, professionalità e pari rappresentatività di tutto il territorio e della sua offerta. 2. Le strutture d'informazione e accoglienza turistica forniscono informazioni e servizi, compresa la vendita di biglietti, finalizzati alla fruizione dell'offerta ricettiva, dei trasporti e della disponibilità complessiva delle risorse e dei prodotti del territorio. Il regolamento di cui all'articolo 37 |
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Art. 12 - (Associazioni pro loco)1. La Regione riconosce e promuove le associazioni pro loco e le loro unioni, organizzate in modo volontario e senza finalità di lucro, come uno degli strumenti efficaci della promozione turistica di base, nonché della valorizzazione delle eccellenze, favorendone il ruolo attivo all'interno dei partenariati previsti dalla presente legge e finalizzati all'attrattività del prop |
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Art. 13 - (Tavolo regionale per le politiche turistiche e dell'attrattività)1. È istituito, senza oneri per il bilancio regionale, il Tavolo regionale per le politiche |
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Art. 14 - (Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività)1. È istituito, presso la Giunta regionale l'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività con compiti di: a) analisi e valutazione dell'andamento dei flussi turistici in Lombardia, in relazione al trend e all'evoluzione del mercato interno ed internazionale, sulla base di indicatori standard e rispetto ai target di riferimento, utilizzando sia gli strumenti di rilevazione in carico al Sistema regionale, sia ulteriori strumenti di analisi sulle dinamiche del mercato; b) analisi e valutazione degli impatti degli interventi realizzati a seguito delle politiche regionali sul territorio ai fini della valutazione della loro efficacia; |
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Capo IV - Programmazione e promozione regionale |
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Art. 15 - (Piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività)1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano per lo svi |
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Art. 16 - (Piano intermedio della promozione turistica e dell’attrattività)1. Il Piano per lo sviluppo del turismo e dell’attrattività del territorio lombardo di cui all’articolo 15, si attua con lo strumento del Piano intermedio della promozione turistica e dell’attrattività, approvato dalla Giunta regionale, sentito il Tavolo regionale per le politiche turistiche e dell’attrattività, previo pare |
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Art. 17 - (Interventi per l'attrattività del territorio)1. La Giunta regionale sviluppa progetti con i soggetti di cui agli articoli 8 e 10 per: a) qualificare l'offerta turistica e rafforzare la sua competitività rispetto al contesto internazionale, attraverso l'innovazione di prodotto e la valorizzazione dei network turistic |
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TITOLO III - RICETTIVITÀ TURISTICA |
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Capo I - Strutture ricettive |
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Art. 18 - (Strutture ricettive)1. Le strutture ricettive si distinguono in: a) strutture ricettive alberghiere; b) strutture ricettive non alberghiere. 2. Sono strutture ricettive alberghiere quelle organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti e altri |
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Capo II - Strutture ricettive alberghiere |
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Art. 19 - (Tipologie di strutture ricettive alberghiere)1. Sono alberghi o hotel le strutture con capacità ricettiva totale o prevalente in camere, con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative. 2. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative e con eventuale capacità ricettiva residuale in camere. 3 |
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Art. 20 - (Classificazione delle strutture ricettive)1. La Giunta regionale, anche in coordinamento con le altre regioni e nel rispetto degli standard minimi uniformi sul territorio nazionale, predispone un sistema di classificazione omogenea sul territorio regionale al fine di garantire la qualità dei serviz |
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Art. 21 - (Procedure per la classificazione, la dichiarazione dei servizi offerti e il rispetto degli standard qualitativi)1. Il titolare della struttura ricettiva presenta al comune competente per territorio, contestualmente alla SCIA o alle comunicazioni di cui all'articolo 38, la dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione, oppure la dichiarazione dei servizi offerti e al rispetto degli standard qualitativi richiesti per le strutture ricettive disciplinate dalla presente legge. 2. La provincia competente per territorio o la Città metropolitana di Milano verificano le dichiarazioni di cui al comma 1, an |
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Art. 22 - (Strumenti di autodisciplina)1. La Regione favorisce l'elaborazione di codici di autodisciplina finalizzati al controll |
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Capo III - Strutture ricettive non alberghiere |
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Sezione I - Case per ferie e ostelli per la gioventù |
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Art. 23 - (Definizione delle case per ferie)1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gru |
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Art. 24 - (Definizione di ostelli per la gioventù)1. Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, prev |
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Art. 25 - (Requisiti delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù) |
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Sezione II - Case e appartamenti per vacanze |
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Art. 26 - (Definizione e caratteristiche funzionali di case e appartamenti per vacanze)1. Sono definite case e appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari, in unità abitative, o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e |
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Sezione III - Foresterie lombarde |
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Art. 27 - (Definizione di foresterie lombarde)1. Le foresterie lombarde sono strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale, in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto da chi, |
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Sezione IV - Locande e bed & breakfast |
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Art. 28 - (Definizione di locande)1. Le locande sono strutture ricettive complementari all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, gestite dallo stesso titolare in forma imprenditoriale in non più di sei camere, con un massimo di quattordici posti letto. |
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Art. 29 - (Definizione e caratteristiche di bed & breakfast)1. Si definisce bed & breakfast l'attività svolta a conduzione familiare in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in non più di quattro camere con un massimo di |
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Art. 30 - (Disposizioni per l'attività di bed & breakfast)1. La Giunta regionale definisce un apposito contrassegno identificativo dei bed & bre |
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Sezione V - Strutture alpinistiche |
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Art. 31 - (Tipologia)1. Le strutture alpinistiche si distinguono in: |
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Art. 32 - (Definizioni)1. I rifugi alpinistici sono strutture ricettive idonee a offrire ospitalità e ristoro, gestite e poste a quota non inferiore a 1.000 metri di altitudine in zone isolate di montagna, inaccessibili mediante strade aperte al traffico ordinario o impianti di risalita, a esclusione delle sciovie, oppure distanti da tali strade o impianti almeno 1.500 metri lineari o 150 metri di dislivello. |
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Art. 33 - (Gestori dei rifugi)1. Gestore del rifugio è la persona fisica che è proprietaria del rifugio e lo gestisce o che è titolare di un contratto di gestione di rifugio in corso di validità. Se il titolare del contratto è un ente diverso da persona fisica, il gestore coincide con la persona indicata come responsabile del rifugio. Durante il periodo di apertura del rifugio il gestore è il punto di riferimento informativo della zona; nel caso di incidente, il gestore del rifugio collabora nelle attività di soccorso fornendo supporto logistico e operativo. |
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Art. 34 - (Caratteristiche funzionali dei rifugi)1. I rifugi possiedono strutture, dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie idonee per il ricovero e il pernottamento degli utenti. 2. I rifugi sono sufficientemente attrezzati con distinti locali per la sosta e il ristoro e per il pernottamento. Inoltre dispongono di: a) servizio cucina; b) spazio attrezzato utilizzabile per il consumo di alimenti e bevande; |
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Art. 35 - (Elenco regionale dei rifugi)1. È istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale dei rifugi nel quale, su istanza dei proprietari non gestori o dei gestori di cui all'articolo 33, sono i |
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Art. 36 - (Agevolazioni e finanziamenti)1. La Regione può concedere agevolazioni finanziarie ai soggetti che hanno la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, degli immobili per le seguenti iniziative: a) costruzione, ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento e straordinaria manutenzione di rifugi; b) acquisto di immobili adibiti o da adibire a rifugi e realizzazione delle relative opere di ristrutturazione; c) realizzazione di impianti, di strutture e di opere complementari o comunque necessarie al funzionamento o all'adeguamento normativo; d) realizzazione di interventi per l'utilizzo di fonti alternative di energia nei rifugi; |
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Capo IV - Disposizioni comuni per attività ricettive alberghiere e non alberghiere |
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Art. 37 - (Regolamento di attuazione)1. La Giunta regionale, con regolamento, disciplina: a) i criteri per il riconoscimento delle denominazioni specifiche delle strutture ricettive alberghiere, nonché di quelle aggiuntive; b) i livelli di classificazione delle strutture ricettive ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1; c) le superfici e le cubature minime dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto, nonché le altezze minime dei locali di se |
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Art. 38 - (Disposizioni comuni per attività ricettive alberghiere e non alberghiere)1. Le attività ricettive alberghiere e non alberghiere disciplinate nei capi I, II, III e IV del titolo III della presente legge, ad esclusione delle case e appartamenti per vacanze e dei bivacchi fissi per i quali occorre la preventiva comunicazione al comune competente per territorio, sono intraprese previa SCIA, ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990. 2. La SCIA è presentata al comune competente per territorio corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti in base alle disposizioni vigenti. Copia della SCIA deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove è esercitata l'attività. 3. Il comune comunica alla provincia, alla Città metropolitana di Milano e alle strutture d'informazione e accoglienza turistica competenti per territorio, le SCIA, le comunicazioni di inizio attività e gli eventuali provvedimenti di sospensione o cessazione dell'attività. N60 |
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Art. 39 - (Vigilanza e sanzioni di competenza del comune)1. Chiunque intraprende un'attività ricettiva alberghiera e non alberghiera, nonché chiunque utilizza e pubblicizza, anche on line, una delle denominazioni di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, e all'articolo 19, comma 5, senza avere presentato la SCIA o la comunicazione di cui all'articolo 38, comma 1, incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 20.000. 2. Chiunque esercita un'attività ricettiva alberghiera e non alberghiera in mancanza dei requisiti per lo svolgimento dell'attività incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 10.000. |
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Art. 40 - (Vigilanza e sanzioni di competenza delle province e della Città metropolitana di Milano)1. Le province e la Città metropolitana di Milano esercitano le funzioni amministrative relative alla classificazione alberghiera e delle strutture ricettive all'aria aperta, alla comunicazione delle tariffe delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, alla relativa vigilanza, anche mediante controlli ispettivi, nonché le funzioni relative alla irrogazione delle sanzioni. 2. N66 3. In caso di accertate inadempienze, la Giunta regionale assegna alla provincia o alla Città metropolitana di Milano un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, provvede direttamente o mediante un commissario ad acta. |
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Art. 41 - (Sistema integrato dei controlli)1. La Giunta regionale promuove, anche mediante la stipulazione di specifiche convenzioni |
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Capo V - Attività ricettive all'aria aperta |
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Art. 42 - (Definizione e tipologie delle aziende ricettive all'aria aperta)1. Sono aziende ricettive all'aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, in aree recintate e attrezzate, forniscono alloggio in propri allestimenti o offrono ospitalità in piazzole attrezzate alla sosta e al rimessaggio di tende o altri mezzi di pernottamento mobili di proprietà di turisti. 2. Le aziende ricettive all'aria aperta, in relazione alle caratteristiche strutturali e ai servizi che offrono, si distinguono in villaggi turistici, campeggi e aree di sosta. 3. Sono vil |
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Art. 43 - (Norme comuni)1. Gli allestimenti e i mezzi di soggiorno insediabili nelle strutture ricettive all'aria aperta si distinguono in: a) allestimenti fissi realizzati di norma in muratura, di proprietà dell'azienda; |
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Art. 44 - (Aree destinate ad aziende ricettive all'aria aperta)1. L'insediamento delle aziende ricettive all'aria aperta è consentito esclusivamente nel |
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Art. 45 - (Titolo abilitativo edilizio)1. La realizzazione delle strutture fisse delle aziende ricettive di cui al presente capo è soggetta a permesso |
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Art. 46 - (Attrezzature, impianti e arredi)1. Le attrezzature e gli impianti devono essere in buone condizioni di funzionamento; la qualità degli |
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Art. 47 - (SCIA per campeggi temporanei)1. Non sono soggetti agli obblighi del presente capo, ove siano comunque garantite condizioni di sicurezza e sia assicurato il rispetto delle norme igienico-sanitarie e della tutela dell'ambiente: |
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Capo VI - Impianti turistici |
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Art. 48 - (Definizione di impianti turistici)1. Ai fini della presente legge sono definiti impianti turistici anche quelle strutture, i |
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TITOLO IV - GUIDA TURISTICA E ACCOMPAGNATORE TURISTICO |
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Art. 49 - (Caratteristiche delle attività)1. Il presente titolo stabilisce norme per le professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico a tutela del consumatore. |
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Art. 50 - (Accesso alle attività)1. L'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e di accompagnatore turistico si ottiene a seguito di superamento di esame di idoneità, anche previo specifico percorso formativo, relativo a ciascuna professione, ai sensi del presente articolo e secondo quanto disposto |
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Art. 51 - (Siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico)1. L'esercizio dell'attività di guida turistica nei siti di particolare interesse storico |
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Art. 52 - (Tesserino ed elenchi)1. Il tesserino personale di riconoscimento per l'esercizio delle professioni di guida tur |
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Art. 53 - (Regole di condotta)1. L'esercizio delle attività di guida turistica e di accompagnatore turistico sono svolt |
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Art. 54 - (Agevolazioni per le guide turistiche)1. Le guide turistiche hanno diritto, ai sensi del decreto del Ministro per i beni cultura |
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Art. 55 - (Vigilanza, controllo e sanzioni)1. Le province e la Città metropolitana di Milano esercitano la vigilanza e il controllo sull'attività professionale delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, nonché sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo. |
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TITOLO V - AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO |
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Art. 56 - (Finalità)1. Il presente titolo disciplina le attività delle agenzie di viaggio e turismo e l'organ |
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Art. 57 - (Agenzie di viaggio e turismo)1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che in via principale forniscono, organizzano, vendono, offrono o agevolano servizi e pacchetti turistici secondo le definizioni di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 2 |
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Art. 58 - (Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo)1. L'esercizio delle attività delle agenzie di viaggio e turismo è soggetto alla preventiva presentazione di una SCIA, su modello regionale, al comune competente per territorio. |
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Art. 59 - (SCIA e comunicazioni di variazioni)1. I titolari delle agenzie di viaggio e turismo hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al comune la modificazione di titolarità a seguito di mera variazione del legale rappresentante, il trasferimento di |
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Art. 60 - (Trasferimento di azienda o di suo ramo)1. La cessione per atto tra vivi o a causa di morte, di azienda o di suo ramo, esercenti a |
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Art. 61 - (Garanzie per il viaggiatore)1. Le agenzie di viaggio e turismo stipulano, prima della presentazione della SCIA, le polizze o le garanzie bancarie o consortili previste dalla normativa statale |
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Art. 63 - (Accesso alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo)1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico che svolge le funzioni indicate a |
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Art. 65 - (Uffici di biglietteria)1. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'apertura di uffici da parte delle imprese esercenti serviz |
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Art. 67 - (Associazioni, gruppi sociali e comunità)1. Le associazioni senza fine di lucro di cui all’articolo 5 del d.lgs. 79/2011 che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ric |
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Art. 67-bis - (Disposizione relativa alle scuole) |
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Art. 68 - (Vigilanza)1. Spettano al comune le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività disciplinate |
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Art. 69 - (Sanzioni)1. Il comune, nell'ambito delle competenze a esso conferite, dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo o “, in caso di presentazione della SCIA, adotta i provvedimenti di inibizione dell'attività in caso di perdita di anche uno solo dei requisiti richiesti, ovvero per mancata comunicazione, entro trenta giorni, delle variazioni intervenute. N16 2. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000: a) chiunque intraprende le attività di cui all'articolo 57, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione oppure senza aver presentato la SCIA; |
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TITOLO VI - INTERVENTI A FAVORE DELL'ATTRATTIVITÀ DEL TERRITORIO |
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Capo I - Misure di sostegno |
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Art. 70 - (Imprese turistiche e dell'attrattività)1. Ai fini della presente legge sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodot |
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Art. 71 - (Forme di contribuzione)1. La Giunta regionale, nell'ambito delle strategie delineate nel piano triennale di cui all'articolo 15, supporta e incentiva le iniziative dei soggetti pubblici e privati previste dalla presente legge, finalizzate ad accrescere l'attrattività del territorio. 2. La Giunta regionale, in conformità agli obiettivi del piano i |
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Capo II - Interventi e strumenti di sostegno |
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Art. 72 - (Interventi per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture e infrastrutture)1. La Giunta regionale disciplina la concessione di contributi anche diretti per iniziative riguardanti: a) acquisto, costruzione, riqualificazione, ristrutturazione, completamento e ammodernamento di immobili da destinarsi alle attività delle imprese di cui all'articolo 70, comprese le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere disciplinate dalla presente legge e gli |
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Art. 73 - (Disincentivi del gioco di azzardo lecito)1. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e contributi economici comunqu |
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Art. 74 - (Interventi per il turismo accessibile)1. La Giunta regionale per favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche e accres |
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Art. 75 - (Interventi per il turismo sostenibile)1. La Regione, al fine di sviluppare l'offerta e la domanda turistica, accrescere la competitività delle imprese, migliorare i livelli qualitativi delle strutture e infrastrutture connesse all'attività turistica, incentivare l'adozione di idonee azioni per lo sviluppo del turismo sostenibile, promuove iniziative di sviluppo e disciplina forme di contribuzione e di agevolazione di cui all'articolo 71, comm |
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Art. 76 - (Interventi per l'innovazione e la digitalizzazione)1. La Giunta regionale disciplina le forme di contribuzione e di agevolazione di cui all'articolo 71, comma 3, a favore delle imprese di cui all'articolo 70, al fine di sostenere la competitività del turismo e dell'attrattività territoriale, in coerenza con l'agenda digitale lombarda, attraverso: a) sistemi per la promozione e commercializzazione di servizi turistici, siti e piattaforme informa |
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Art. 77 - (Interventi per la formazione professionale)1. La Giunta regionale, in coerenza con le strategie e le azioni individuate nel piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività di cui all'art |
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Art. 78 - (Interventi per la valorizzazione delle strutture ricettive storiche e di qualità)1. La Giunta regionale istituisce un premio per la valorizzazione e promozione degli impre |
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Art. 79 - (Interventi di solidarietà)1. La Giunta regionale attua politiche per aumentare i flussi turistici a favore di turist |
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Art. 80 - (Fondo per il turismo e l'attrattività territoriale)1. In relazione alle forme di contribuzione di cui all'articolo 71, comma 3, è istituito |
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Art. 81 - (Sviluppo del sistema delle garanzie)1. La Giunta regionale, al fine di consentire alle imprese turistiche e dell'attrattività |
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Art. 82 - (Infrastrutture pubbliche per lo sviluppo dell'attrattività)1. La Regione, al fine di migliorare, qualificare e sviluppare iniziative di sostegno dell |
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Art. 83 - (Agevolazioni fiscali)1. Nell'ambito della legge di stabilità annuale vengono individuate forme e strumenti di |
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TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 84 - (Disposizioni transitorie e finali)1. Restano validi i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui alla legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico dell |
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Art. 85 - (Clausola valutativa)1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti dalle azioni intraprese per favorire lo sviluppo e l'innovazione del turismo e dell'attrattività territoriale della Lombardia. A questo scopo, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione biennale che descrive e documenta: a) gli interventi realizzati, gli strumenti e le modalità applicative utilizzate, i tempi dei procedimenti, le ri |
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Art. 86 - (Abrogazioni)1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 27 giugno 1988, n. 36 (Incentivi per l'ammodernamento, potenziamento e qualificazione delle strutture e infrastrutture turistiche in Lombardia); omissis f) l'articolo 2, comma 6, della legge regionale 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programma |
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Art. 87 - Omissis
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26/11/2024
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