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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 22/10/1993, n. 17
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
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- L.P. 21/01/1998, n. 1
- L.P. 09/06/1995, n. 14
- L.P. 13/03/1995, n. 5
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CAPO I - Formazione dei provvedimenti e ricorsi |
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Art. 1 (Principi generali e delegificazione)1. L’attività amministrativa si attiene a criteri di imparzialità, di efficacia, di economicità, di speditezza, di pubblicità, di trasparenza, di parità e di pari opportunità nonché ai principi dell’ordinamento dell’Unione europea per il perseguimento delle finalità volute dalla legge. N96 1-bis. I rapporti tra i soggetti privati e l’amministrazione sono improntati reciprocamente alla leale collaborazione, correttezza e buona fede. N122 1-ter. L’amministrazione facilita l’accesso alle procedure amministrative anche mediante la semplificazione del linguaggio adottato per la redazione degli atti amministrativi. N122 1-quater. Per rendere più efficace e trasparente |
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Art. 1-bis (Misure di contenimento della spesa pubblica) |
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Art. 1-ter (Ambito di applicazione) |
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Art. 1-quater (Misure per incrementare la qualità nell’amministrazione provinciale)1. Il direttore generale della Provincia effettua periodicamente l’analisi e il moni |
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Art. 2 (Criteri per l'attribuzione di vantaggi economici)1. La Giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, predetermina i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, borse di studio, premi, incentivi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, società ed enti pubblici e privati, nonché le modalità di liquidazione dei medesimi e la documentazione di spesa all'uopo da presentarsi. Per gli enti e i soggetti non aventi scopo di lucro operanti nei settori dell'assistenza, del sostegno della famiglia, del lavoro, della sanità, della protezione civile, dell'istruzione, della cultura, dello sport dell’edilizia abitativa agevolata, nonché, della tutela del paesaggio e dell'ambiente, la documentazione può essere limitata all'importo del vantaggio economico concesso, fermo restando l'obbligo dell'attestazione dello svolgimento dell'intera iniziativa ammessa all'agevolazione e la facoltà di quantificare le prestazioni rese dagli enti e dai soggetti stessi. N44 1-bis. Il rilevamento della situazione econ |
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Art. 2-bis (Indebita percezione di vantaggi economici)1. Qualora da un controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o l’omissione di informazioni dovute, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali, il dichiarante decade dall’intero vantaggio economico conseguente al provvedimento emanato sulla base della predetta violazione. L’importo eventualmente da restituire non può superare cinque volte la parte del vantaggio economico indeb |
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Art. 2-ter |
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Art. 3 (Termini)1. Sono perentori i te |
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Art. 4 (Durata del procedimento)1. Le strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 1-ter, comma 1, ove il procedimento amministrativo consegua obbligatoriamente a una istanza o debba essere iniziato d’ufficio, sono tenuti a concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Qualora l’amministrazione dovesse constatare la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell’istanza, conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata e la relativa motivazione consiste in un sintetico e comprensibile riferimento al punto di fatto e di diritto ritenuto risolutivo. In caso di |
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Art. 4-bis (Potere sostitutivo)1. Decorso inutilmen |
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Art. 5 (Documentazione)1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza e la residenza possono essere comprovati mediante esibizione dei relativi documenti di riconoscimento. È comunque fatta salva per l’amministrazione la facoltà di verificare nel corso del procedimento la veridicità e l’autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento. 2. Per quanto concerne i fatti, gli stati e le qualità personali necessari all’istruttoria del singolo procedimento nonché i fatti che siano a diretta conoscenza della persona interessata, e con la sola eccezione di quelli previsti al comma 8, le strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 1-ter, comma 1, sono tenute ad accettare, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sottoscritta dalla persona interessata. |
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Art. 5-bis (Concessioni di beni pubblici)1. Fatte salve le disposizioni statali in materia di lotta alla criminalità organizzata, ai sensi della legge sulla trasparenza alle società fiduciarie possono essere assegnate concessioni solo a condizione che tali società rendano nota l'identità dei fiducianti e si impegnino a rendere |
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Art. 6 (Contratti)1. I contratti in cui è parte la Provincia debbono avere termini e durata certi e non possono essere stipulati con onere, diretto o indiretto, continuativo per l'amministrazione provinciale, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità, da indicarsi nel provvedimento di autorizzazione a contrarre. 2. Non possono essere stipulati interessi e provvigioni a favore dei contraenti sulle somme eventualmente obbligati ad anticipare per l'esecuzione dei contratti, né sono ammesse anticipazioni sui corrispettivi dovuti o provvigioni in favore di terzi per affari procurati. 3. Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento o una diminuzione delle forniture, dei servizi o dei lavori, il contraente è obbligato ad effettuarli, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo pattuito. Oltre tale limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto e alla liquidazione del prezzo delle prestazioni eseguite a termini di contratto. 4. Salvo quanto previsto al comma 10, i contratti sono stipulati in forma di scrittura privata, tramite lettera d'incarico o scambio di corrispondenza, previa acquisizione della documentazione richiesta dalla normativa vigente, e sono immediatamente esecutivi. N33 5. N26 |
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Art. 6-bis (Razionalizzazione degli acquisti provinciali) |
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Art. 6-ter (Funzionamento del sistema di acquisto centralizzato) |
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Art. 6-quater (Procedure telematiche i acquisto) |
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Art. 6-quinquies (Preferenza per trasporti a basse emissioni) |
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Art. 6-sexies |
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Art. 7 (Motivazione del provvedimento)1. Ogni provvedimento amministrativo, deve essere motivato, con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisi |
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Art. 8 (Notificazione e comunicazione degli atti amministrativi)1. Gli enti di cui all’articolo 1/ter, comma 1, provvedono alla comunicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e, nei casi previsti dalla legge, alla relativa notificazione, utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 2. Le comunicazioni ai soggetti tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese e ai professionisti tenuti all’iscrizione in albi ed elenchi avvengono esclusivamente tramite il domicilio digitale indicato nell’“Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti” (INI-PEC |
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Art. 9 (Ricorso gerarchico)1. Contro gli atti amministrativi, adottati dal “Presidente della Provincia” N59, dagli assessori provinciali e dai direttori delle strutture organizzative provinciali, o loro organi delegati, salvo che si tratti di atti dichiarati definitivi per legge, è ammesso ricorso in unica istanza alla Giunta provinciale, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse. 2. Contro gli atti amministrativi di organi collegiali provinciali è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge. 3. La comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi dei commi 1 e 2 deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato. 4. Il ricors |
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CAPO II - Responsabili del procedimento |
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Art. 10 (Struttura organizzativa responsabile del procedimento)1. La struttura organizzativa |
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Art. 11 (Responsabile del procedimento)1. Il direttore della ripartizione provinciale competente per l’elaborazione o l’emissione del provvedimento finale riceve tutte le istanze e i rapporti d’ufficio e provvede tempestivamente ad assegnarli all |
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Art. 11-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda)1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento de |
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Art. 12 (Funzioni del responsabile del procedimento)1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, acquisisce d’ufficio le informazioni o i documenti ai sensi dell’articolo 5 e invita l’interessato, ove a |
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Art. 12-bis (Conflitto d’interessi)1. Il responsabile del procedimento e "i direttori delle strutture organizzative competenti ad adottare i pareri, l |
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Art. 13 (Responsabilità tecnica, contabile e amministrativa)1. Ogni decreto o altro provvedimento assessorile, prima di essere sottoposto alla firma dell’assessore provinciale competente, deve essere vistato: a) per la regolarità tecnica, dal direttore della struttura organizzativa responsabile per l’elaborazione finale dell’atto; b) per la regolarità contabile, dal direttore del competente ufficio della Ripartizione Finanze; c) per la legittimità, dal direttore di ripartizione competente; |
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CAPO III - Partecipazione al procedimento amministrativo |
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Art. 14 (Comunicazione di avvio del procedimento)1. L’avvio del procedimento amministrativo è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge devono intervenirvi. L’avvio del procedimento è comunicato altresì ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale. N54 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comu |
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Art. 15 (Intervento nel procedimento) |
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Art. 15-bis (Diritti dei partecipanti al procedimento) |
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Art. 16 (Provvedimento concordato)1. In accoglimento di proposte e di osservazioni presentate ai sensi "articolo 15-bis, comma 1" N87, il competente organo provinciale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, ed in ogni caso n |
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Art. 17 (Esclusione della partecipazione al procedimento)1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della Provincia diretta all'emanazione |
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CAPO IV - Semplificazione dell’attività amministrativa e disposizioni sulla conferenza dei servizi |
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Art. 18 (Conferenza dei servizi)1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo N93, il direttore della ripartizione provinciale competente per l’attuazione dell’intervento finale o comunque prevalente rispetto alle attività del procedimento indice una conferenza di servizi. |
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Art. 18-bis (Forme di collaborazione fra pubbliche amministrazioni) |
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Art. 19 (Pareri obbligatori e pareri facoltativi)1. Ove previsto il parere obbligatorio di un organo consultivo provinciale, questo deve rendere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o, in mancanza, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano ri |
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Art. 20 (Valutazioni tecniche) |
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Art. 20-bis (Ricevuta di presentazione) |
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Art. 21 (Attività private soggette a denuncia di inizio) |
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Art. 21-bis (Segnalazione certificata di inizio attività)1. Allo scopo di semplificare le attività dei cittadini e delle imprese e di ridurre gli oneri e i costi amministrativi, è introdotta la segnalazione certificata di inizio attività. 2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinati i casi in cui l’esercizio di una attività privata, subordinato |
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Art. 22 (Silenzio assenso nei procedimenti ad istanza di parte)1. Nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui a |
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Art. 23 (Sanzioni per dichiarazioni mendaci o false attestazioni dei privati)1. “Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 21-bis” N59 e 22 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dic |
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Art. 23-bis (Controlli sul possesso dei requisiti) |
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CAPO V - Accesso ai documenti amministrativi |
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Art. 24 (Diritto d’accesso)1. Ai fini della presente legge si intende per: a) “diritto di accesso”: il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; |
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Art. 25 (Limitazioni al diritto d'accesso)1. Il diritto di accesso è escluso: a) nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento; b) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione; c) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinal |
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Art. 26 (Modalità di esercizio del diritto di accesso)1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia può essere subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, stabilito dalla Giunta provinciale, salve le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo. 2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta alla struttura organizzativa dell'amministrazione che ha formato i |
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Art. 27 (Segreto d'ufficio)1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provved |
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CAPO VI - Pubblicazione di atti amministrativi e normativi, misure di trasparenza e sportello per le relazioni con il pubblico |
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Art. 28 (Pubblicazione di atti amministrativi per finalità di efficacia legale) |
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Art. 28-bis (Misure di trasparenza)1. Al fine di realizzare un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino e attuare i criteri e i principi stabiliti nell'articolo 1, l'amministrazione assicura a chiunque la più ampia accessibilità ai dati e documenti detenuti dall'amministrazione nonché la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti la propria organizzazione, attività e |
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Art. 28-ter (Accesso civico semplice)1. L’accesso civ |
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Art. 28-quater (Accesso civico generalizzato)1. L’accesso civico generalizzato è il diritto |
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Art. 29 (Pubblicazione degli atti normativi provinciali) |
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Art. 29-bis (Dati aperti e loro riutilizzo)1. L’amministrazione, anche al fine di attuare i p |
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Art. 29-ter (Sportello per le relazioni con il pubblico)1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Provincia istituisce uno Sportello per le relazio |
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CAPO VII - Ordinamento degli organi collegiali provinciali |
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Art. 30 (Incompatibilità dei componenti di organi collegiali e degli organi individuali)1. I componenti di organi collegiali provinciali e degli organi delle aziende e di enti strumentali della Provincia devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni: a) che riguardano liti o contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono o verso le aziende od enti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro vigilanza o controllo; |
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Art. 31 (Costituzione degli organi collegiali)1. Salvo che non sia diversamente disposto da norma di legge, se entro quaranta giorni dalla richiesta non perviene la designazione di componenti di organi collegiali provinciali, o di aziende o enti dipendenti dalla Provincia, l'organo stesso è validamente costituito, prescindendo dai componenti dei quali manca la designazione, purché sia |
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Art. 32 (Funzionamento degli organi collegiali)1. Salvo che non sia diversamente disposto da legge speciale o statuto, agli organi collegiali costituiti nell'ambito della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, si applicano le seguenti disposizioni. 2. Le adunanze degli organi di cui al comma 1 non sono pubbliche. È in facoltà del presidente di far partecipare alle sedute esperti o impiegati, nei limiti strettamente necessari a fornire chiarimenti o delucidazioni di natura tecnica o giuridica sull'argomento in trattazione; essi devono allontanarsi dall'aula al momento della discussione e della votazione. 3. In caso di assenza o impedimento, il presidente dell'organo collegiale è sostituito dal vice presidente o, in difetto, rispettivamente da altro componente dal medesimo designato, anche di volta in volta, o dal componente più anziano d'età. 4. Per |
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Art. 33 (Scadenza, proroga e ricostituzione degli organi e regime degli atti)1. Gli organi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine devono essere ricostituiti. 1-bis) Gli organi eletti o nominati per la durata della legislatura, svolgono le loro funzioni fino alla data di insediament |
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Art. 34 (Decadenza degli organi non ricostituiti, regime degli atti, responsabilità)1. Decorso il termine di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi decadono. |
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CAPO VIII - Norme transitorie e finali |
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Art. 35 (Norma transitoria)1. Le disposizioni degli articoli 33 e 34 si applicano, dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti gli organi che, alla stessa data, non siano ancora scaduti. |
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Art. 36 - Omissis
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