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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 21/07/2022, n. 6
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- L.P. 29/06/2023, n. 12
- L.P. 13/03/2023, n. 5
- L.P. 18/10/2022, n. 13
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TITOLO I - DISCIPLINA DELLA DIRIGENZA DEL SISTEMA PUBBLICO PROVINCIALE |
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CAPO I - Finalità |
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Art. 1 - (Finalità)1. La presente legge istituisce e disciplina la dirigenza del sistema pubblico provinciale, escluse la dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Se |
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CAPO II - Dirigenza del sistema pubblico provinciale |
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Art. 2 - (Ruolo unico della dirigenza a livello provinciale)1. È istituito il ruolo unico della dirigenza a livello provinciale, di seguito denominato ruolo unico. Nel ruolo unico sono iscritti, all’atto del conferimento dell’incarico, i dirigenti e le dirigenti della Provincia autonoma di Bolzano, di seguito denominata Provincia, dei suoi enti strumentali, delle agenzie provinciali, degli altri enti pubblici dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata. Nel ruolo unico non sono iscritti i dirigenti e le dirigenti scolastici delle scuole a caratt |
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Art. 3 - (Istituzione della qualifica di dirigente)1. Per il personale dirigente del sistema pubblico provinciale, escluse la dirigenza del ruolo sanitario e la dirigenza delle scuole a carattere statal |
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CAPO III - Accesso alla qualifica di dirigente |
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Art. 4 - (Accesso alla qualifica di dirigente)1. Alla qualifica di dirigente si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami. 2. Al concorso per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia sono ammessi: a) i dipendenti e le dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica/magistrale, master universitario di primo livello o laurea triennale. Tali dipendenti devono aver prestato, alla data ultima per la presentazione della domanda, un servizio effettivo di almeno cinque anni in una qualifica funzionale dell’organico provinciale non inferiore alla settima-ter ovvero in qualifiche funzionali corrispondenti anche presso altri enti pubblici o altri soggetti pubblici o privati. Ai fini della dete |
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Art. 5 - (Conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia)1. Previa pubblicazione sul sito istituzionale di apposito avviso riportante il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale disponibili e dei criteri di scelta, gli organi di governo dell |
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Art. 6 - (Durata degli incarichi dirigenziali di prima fascia)1. Gli incarichi dirigenziali di prima fascia hanno una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. |
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Art. 7 - (Conferimento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia)1. Previa pubblicazione sul sito istituzionale di apposito avviso riportante il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale disponibili e dei criteri di scelta, gli organi delle amministrazioni di cui all’articolo |
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Art. 8 - (Durata degli incarichi dirigenziali di seconda fascia)1. Gli incarichi dirigenziali di seconda fascia hanno una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Gli incarichi sono rinnovabili. |
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Art. 9 - (Ulteriori modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia)1. Gli incarichi di cui agli articoli 5 e 7 possono essere conferiti dalla Provincia, dai suoi enti strumentali, dalle agenzie provinciali, dagli altri enti pubblici dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa propria o delegata, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2 e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determin |
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Art. 10 - (Conferimento di incarichi speciali strategici a dirigenti di prima fascia)1. Con la procedura prevista dall’Art. 5 sono conferiti alle e ai dirigenti di prima fascia incarichi speciali strategici con funzioni di amministrazione attiv |
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Art. 11 - (Conferimento di incarichi speciali complessi a dirigenti di seconda fascia)1. Con la procedura prevista dall’articolo 7 sono conferiti alle e ai dirigenti di seconda fascia incarichi speciali complessi con funzioni di ammini |
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Art. 12 - (Revoca degli incarichi dirigenziali di struttura, degli incarichi speciali strategici e degli incarichi speciali complessi)1. Qualora si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti ovvero l’inosservanza delle direttive impartite dal/dalla dirigente superiore per motivi imputabili al/alla dirigente, l’incarico dirigenziale di struttura, l’incarico speciale strategico o l’incarico speciale complesso viene revocato, |
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Art. 13 - (Dirigenti a disposizione)1. In linea di principio tutti i dirigenti hanno diritto a un incarico. 2. Le dirigenti e i dirigenti privi di incarico senza demerito rimangono iscritti al ruolo unico per un periodo di sei anni. Trascorso tale periodo senza conferimento di alcun incari |
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Art. 14 - (Mobilità)1. È garantita la mobilità della dirigenza tra le varie strutture dirigenziali della Provincia e tra gli enti strumentali della stessa nonché con il |
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Art. 15 - (Sostituzione in caso di assenza o impedimento)1. In caso di assenza o impedimento il/la dirigente è sostituito/sostituita da altro/altra dirigente del medesimo dipartimento. |
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Art. 16 - (Sostituzione provvisoria per posizione dirigenziale vacante)1. Fino al suo conferimento una posizione dirigenziale vacante è affidata in via provvisoria al/alla dirigente superiore o, come incarico aggiuntivo a |
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Art. 17 - (Cumulo temporaneo di incarichi dirigenziali)1. Nell’ambito di processi di razionalizzazione, riorganizzazione e accorpamento di strutture dell’Amministrazione provinciale, di enti dipendenti |
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Art. 18 - (Formazione permanente della dirigenza)1. La dirigenza è tenuta ad assolvere annualmente agli obblighi formativi previsti per la funzione ricoperta, tenuto conto delle proprie competenze pr |
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CAPO IV - Trattamento economico |
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Art. 19 - (Trattamento economico della dirigenza del ruolo unico)1. Il trattamento economico delle e dei dirigenti, distinto per fascia dirigenziale, è determinato dai contratti collettivi in modo da perseguire l’armonizzazione delle retribuzioni della dirigenza del sistema pubblico provinciale. Esso spetta a partire dalla data di conferimento del primo incarico ed è composto dal trattamento fondamentale, differenziato in ragione dell’appartenenza alla fascia dirigenziale, dalla retribuzione di posizione, composta da una parte fissa e da una pa |
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Art. 20 - (Indennità per incarichi aggiuntivi)1. Per l’assunzione di incarichi aggiuntivi rispetto a quello ricoperto, al/alla dirigente spetta un incremento della retribuzione di risultato, da s |
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CAPO V - Norme regolamentari |
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Art. 21 - (Regolamento di esecuzione)1. Alle disposizioni di cui al presente titolo può essere data attuazione con regolamento di esecuzione. |
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CAPO VI - Disposizioni transitorie |
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Art. 22 - (Disposizioni transitorie)1. La qualifica di dirigente di prima fascia è riconosciuta alle persone iscritte nella Sezione A dell’Albo dirigenti e aspiranti dirigenti di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a), della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, nonché nei corrispondenti albi degli enti strumentali della Provincia e degli altri enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia, ovvero del Consiglio provinciale, e che ricoprono incarichi dirigenziali e sono in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La qualifica di dirigente di seconda fascia è riconosciuta alle persone iscritte nelle Sezioni B e C dell’Albo dirigenti e aspiranti dirigenti di cui all’articolo 15, comma 2, lettere b) e c), della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, nonché nei corrispondenti albi degli enti strumentali della Provincia e degli altri enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata della Provincia, ovvero del Consiglio provinciale, e che ricoprono incarichi dirigenziali e sono in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Le persone in possesso della mera idoneità alle nomine previste nelle sezioni A, B e |
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Art. 23 - (Disposizioni transitorie per l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige)1. Alle persone iscritte nella Sezione A dell’albo dirigenti e aspiranti dirigenti dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige ai sensi del decreto del Presidente della Provincia 18 novembre 2019, n. 28, che al 1° gennaio 2022 ricoprono incarichi dirigenziali, è riconosciuta la qualifica di dirigente di prima fascia. 2. Alle persone iscritte nella Sezione B dell’albo dirigenti |
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TITOLO II - ORDINAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE |
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CAPO I - Struttura dirigenziale |
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Art. 24 - (Principi generali)1. La Provincia adegua il proprio sistema organizzativo alle esigenze di cittadini e cittadine, anche favorendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione della dirigenza e del personale nel governo dell’autonomia. 2. L’organizzazione e l’attività dell’Amministrazione provinciale si basano sui seguenti principi: |
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Art. 25 - (Pianificazione strategica)1. La Giunta provinciale indica gli obiettivi di programmazione e governance che l’Amministrazione provinciale deve perseguire ed emana le direttive generali per il loro raggiungimento e per la verifica dei relativi risultati. 2. Il/La Presidente della Provincia, gli assessori e le assessore provinciali hanno la responsabilità politica dell’attività amministrativa svolta nelle materie di loro competenza. Nel Piano integrato di attività e organizzazione, attuato dalle strutture organizzative dell’Amministrazione previa approvazione della Giunta provinciale, sono definiti gli obiettivi programmatici e strategici della performance e il collegamento tra performance individuale e risultati attesi. La relazione sul raggiungimento degl |
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Art. 26 - (Sistema organizzativo)1. Il sistema organizzativo della Provincia si basa sul principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione. I dirigenti e le dirigenti |
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Art. 27 - (Articolazione della struttura dirigenziale)1. La struttura dirigenziale dell’Amministrazione provinciale si articola in: a) Segreteria generale e Direzione generale; b) dipartimenti; c) Direzioni Istruz |
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Art. 28 - (Segreteria generale Segretario/Segretaria generale)1. Il segretario/La segretaria generale opera alle dipendenze funzionali del/della Presidente della Provincia. Lui/Lei: a) cura la trattazione dei provvedimenti che la Giunta provinciale deve adottare nonché la verbalizzazione delle sedute della Giunta provinciale; |
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Art. 29 - (Direzione generale Direttore/Direttrice generale)1. Il direttore/La direttrice generale opera alle dipendenze funzionali del/della Presidente della Provincia, al/alla quale relaziona periodicamente sull’attività svolta. 2. Il direttore/La direttrice generale: a) provvede all |
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Art. 30 - (Dipartimento)1. Il dipartimento raggruppa le ripartizioni, le aree funzionali e gli uffici posti alle dipendenze di ciascun membro di Giunta in ragione della ripartizione delle materie ai sensi |
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Art. 31 - (Direzioni Istruzione e Formazione)1. Le Direzioni Istruzione e Formazione italiana, tedesca e ladina assicurano il raccordo con le direttive politiche sulla formazione e coordinano lo sviluppo |
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Art. 32 - (Direttore/Direttrice di dipartimento)1. Il direttore/La direttrice di dipartimento funge da raccordo tra il membro della Giunta provinciale competente per materia e le ripartizioni dipendenti, curando l’attuazione puntuale e tempestiva degli indirizzi e delle decisioni della Giunta provinciale e del membro di Giunta competente per materia. A tal fine, su proposta di quest’ultimo la Giunta provinciale può, solo per specifici obiettivi di particolare rilevanza e con un’adeguata motivazione, attribuire al direttore/alla direttrice di dipartimento i relativi compiti, riservati dalla presente legge alle ripartizioni del dipartimento. 2. Il direttore/La direttrice di dipartimento supporta il membro della Giunta provinciale competente per materia, lo coadiuva in tutte le attività e in particolare nell’individuazione degli obiettivi strategici, nell’elaborazione dei Piani integrati di attività e organizzazione e nella loro articolazione in piani settoriali, nella programmazione finanziaria e nel |
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Art. 33 - (Segreteria dipartimentale)1. Nell’esercizio delle loro funzioni i direttori e le direttrici di dipartimento si avvalgono di una segreteria dipartimentale in cui opera personale assegnato al dipartimento. |
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Art. 35 - (Direttore/Direttrice di ripartizione)1. Il direttore/La direttrice di ripartizione è responsabile dell’espletamento dei compiti assegnati alla ripartizione. Insieme ai direttori e alle direttrici d’ufficio definisce, nel quadro degli obiettivi, dei programmi e delle priorità della ripartizione, gli obiettivi da perseguire nelle attività degli uffici della ripartizione, ne programma e coordina l’esecuzione e ne verifica l’attuazione, sostituendosi, se necessario, al direttore/alla direttrice d’ufficio. Inoltre, assicura un adeguato flusso informativo all’interno della ripartizione. 2. Il direttore/La direttrice di ripartizione provvede all’assegn |
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Art. 36 - (Ufficio)1. Gli uffici sono le strutture operative all’interno delle singole ripartizioni. 2. Di nor |
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Art. 37 - (Direttore/Direttrice di ufficio)1. Il direttore/La direttrice d’ufficio assicura il buon andamento dell’ufficio e cura l’esecuzione dei provvedimenti di competenza propria e delle strutture organizzative sovraordinate. 2. Il direttore/La direttrice d’ufficio cura personalmente o assegna ad altro/altra dipendente dell’ufficio l’istruttoria e ogni altro adempimento inerente ai singoli procedimenti amministra |
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Art. 38 - (Istituzioni formative della Provincia)1. Le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica a carattere statale nonch |
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Art. 39 - (Dirigenti di scuola dell’infanzia, di scuola professionale o di scuola di musica della Provincia)1. Il/La dirigente di una scuola dell’infanzia o di una scuola professionale o di una scuola di musica della Provincia organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficacia formativa, nel rispetto degli ordinamenti vigenti. 2. Il/La dirigen |
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Art. 40 - (Gestione del personale)1. Tutti i provvedimenti di gestione del personale sono, per quanto non diversamente disposto, di competenza del diretto/della diretta superiore a norma della presente legge. 2. Compete, in particolare, al diretto/alla diretta superiore: a) vigilare sull’osservanza dei doveri d’ufficio e autorizzare brevi assenze dal servizio nei casi di stretta necessità; b) autorizzare e disporre le missioni di servizio e la partecipazione a corsi di aggiornamento e di formazione nel territorio prov |
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Art. 41 - (Gestione di progetti)1. Fatti salvi gli eventuali altri strumenti disponibili, per la realizzazione e gestione dei progetti che coinvolgono più dipartimenti, ripartizioni |
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Art. 42 - (Responsabilità dei/delle dirigenti)1. I dirigenti e le dirigenti sono direttamente responsabili del risultato dell’attività svolta dalla struttura cui sono preposti e rispondono dell’attuazione dei programmi, dei progetti e delle direttive impartit |
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CAPO II - Strutture presso gli organi politici |
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Art. 43 - (Segreteria del/della Presidente della Provincia)1. Della segreteria del/della Presidente della Provincia fanno parte il/la capo di gabinetto, il/la portavoce, tre segretari/segretarie particolari, un |
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Art. 44 - (CAPO di gabinetto)1. Il/La capo di gabinetto coadiuva il/la Presidente della Provincia nell’esercizio delle sue funzioni e nella trattazione delle materie di sua competenza. Su indicazione del/della Presi |
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Art. 45 - (Portavoce del/della Presidente della Provincia)1. Per il periodo della sua durata in carica il/la Presidente della Provincia può avvalersi di un/una portavoce, che può essere anche una persona est |
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Art. 46 - (Segretari e segretarie particolari)1. Il/La Presidente della Provincia può avere alle proprie dirette dipendenze fino a tre segretari/segretarie particolari e un segretario/una segretaria personale; ogni assessore/assessora provinciale può avere alle proprie dirette dipendenze un segretario/una segretaria particolare. I segretari e le segretarie coadiuvano il/la Pre |
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Art. 47 - (Segreterie assessorili)1. Ciascun membro della Giunta provinciale è coadiuvato da una segreteria assessorile in cui opera personale individuato tra i dipendenti e le dipendenti dell’Amministrazione provinciale o chiamat |
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Art. 48 - (Trattamento economico)1. Il trattamento economico del personale di cui al presente capo viene determinato dalla Giunta provinciale nel rispetto dei principi della contrattaz |
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CAPO III - Altre strutture organizzative |
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Art. 49 - (Avvocatura)1. L’Avvocatura della Provincia è collocata all’interno della Segreteria generale ed è posta alle dipendenze funzionali del/della Presidente della Provincia. All’Avvocatura è preposto/preposta l’Avvocato/Avvocata della Provincia, individuato/individuata tra i dirigenti e le dirigenti di prima fascia del ruolo unico di cui all’articolo 2, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, oppure tra gli avvocati e le avvocate con funzioni di coordinamento in servizio presso l'Avvocatura della Provincia. L’Avvocatura è composta da avvocati e avvocate, distinti in due livelli, alcuni con funzioni di coordinamento, e da personale amministra |
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Art. 50 - (Organismo di valutazione)1. L’organismo di valutazione, collocato presso il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, esercita, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio, le seguenti funzioni: a) monitora il funzionamento del sistema dei controlli interni all’Amministrazione provinciale; b) esprime un parere in merito alla relazione sulla performance delle strutture organizzative dell’Amministrazione provinciale; c) valida il sistema di attribuzione dei premi al personale della Provincia; d) attesta l’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e integrità; e) redige un |
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Art. 51 - (Stampa e comunicazione)1. Un’efficace, tempestiva e professionale opera di informazione a cittadini e cittadine sulle attività della Giunta provinciale e dell’Amministrazione provinciale è svolta dall’Agenzia di stampa e comunicazione, di seguito denominata Agenzia, gestita come ripartizione. |
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TITOLO III - ALTRE DISPOSIZIONI |
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Art. 52 - (Valorizzazione delle alte professionalità)1. Per favorire la valorizzazione del personale avente elevata professionalità è istituito un apposito elenco. Al personale che vi è iscritto possono essere affidati incarichi a tempo determinato, di durata non superiore |
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Art. 53 - (Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano)1. Le disposizioni dell’articolo 28, comma 3, dell’articolo 46 e dell’articolo 52 trovano applicazione anche per il Consiglio della Provincia aut |
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Art. 54 - (Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, “Disciplina del procedimento amministrativo”)1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successi |
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TITOLO IV - ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE |
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Art. 55 - (Abrogazione di norme)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) la legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche; |
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Art. 56 - (Disposizioni finanziarie)1. Salvo quanto previsto all’Art. 2, all’attuazione degli adempimenti disposti dalla presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e |
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Allegato A - Elenco degli enti strumentali e delle società partecipate dalla Provincia autonoma di Bolzano (articolo 22, comma 5)
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