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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Bolzano 04/05/2016, n. 9
L. P. Bolzano 04/05/2016, n. 9
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Art. 21. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito: “1. L’attività amministrativa si attiene a criteri di imparzialità, di efficacia, di economicità, di speditezza, di pubblicità, di trasparenza nonché ai principi dell’ordinamento dell’Unione europea per il perseguimento delle finalità volute dalla legge.” |
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Art. 31. Dopo l’articolo 1-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo: |
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Art. 41. Dopo l’articolo 1-ter della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo: |
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Art. 51. Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole: “da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione” |
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Art. 61. Il comma 1 dell’articolo 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito: “1. Qualora da un controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o l’omissione di inform |
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Art. 71. L’articolo 4 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito: “Art. 4 (Durata del procedimento) - 1. Le strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 1-ter, comma 1, ove il procedimento amministrativo consegua obbligatoriamente a una istanza o debba essere iniziato d’ufficio, sono tenuti a concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Qualora l’amministrazione dovesse constatare la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell’istanza, conclude il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata e la relativa motivazione consiste in un sintetico e comprensibile riferimento al punto di fatto e di |
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Art. 81. Dopo l’articolo 4 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo: |
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Art. 91. L’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito: “Art. 5 (Documentazione) - 1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza e la residenza possono essere comprovati mediante esibizione dei relativi documenti di riconoscimento. È comunque fatta salva per l’amministrazione la facoltà di verificare nel corso del procedimento la veridicità e l’autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento. 2. Per quanto concerne i fatti, gli stati e le qualità personali necessari all’istruttoria del singolo procedimento nonché i fatti che siano a diretta conoscen |
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Art. 101. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. |
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Art. 111. L’articolo 8 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito: “Art. 8 (Notificazione e comunicazione degli atti amministrativi) - 1. L’amministrazione provvede alla comunicazione degl |
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Art. 121. Nel comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, nel testo italiano le parole: “Presidente della Giunta provinciale“ sono sostituite dalle parole: “Presidente della Provincia”. 2. Nel comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la parola: “trenta” è sostituita dalla cifra: “45”. |
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Art. 131. L’articolo 10 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito: &ld |
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Art. 141. L’articolo 11 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito: “Art. 11 (Responsabile del procedimento) - 1. Il direttore della ripartizione provinciale competente per l’elaborazione o l’emissione del provvedimento finale riceve tutte le istanze e i rapporti d’ufficio e p |
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Art. 151. Il comma 1 dell’articolo 11-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito: “1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della f |
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Art. 161. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituita: |
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Art. 171. Dopo l’articolo 12 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo: |
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Art. 181. I commi 1 e 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono così sostituiti: “1. Ogni decreto o altro provvedim |
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Art. 191. La rubrica dell’articolo 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita: “Comunicazione di avvio del procedimento”. 2. Il comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è |
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Art. 201. La rubrica e il comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 22 ottobre |
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Art. 211. Dopo l’articolo 15 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo: |
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Art. 221. Il comma 2 dell’articolo 16 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, |
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Art. 231. La rubrica del Capo IV della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituita: “Semplificazione dell’attività amministrativa e disposizioni sulla conferenza dei servizi”. 2. Il comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito: “1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari in |
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Art. 241. Dopo l’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo: |
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Art. 251. La rubrica e i commi 1 e 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono così sostituiti: &ldquo |
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Art. 261. La rubrica dell’articolo 20 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, |
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Art. 271. Alla fine del comma 2 dell’articolo 21-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il seguente periodo: “Con la deliberazione sono altresì definite le modalità di presentazione della segnalazione e di svolgimento della procedura, anche t |
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Art. 281. L’articolo 22 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito: “Art 22 (Silenzio assenso nei procedimenti ad istanza d |
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Art. 291. Al comma 1 dell’articolo 23 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: “Con la denuncia o con la domanda di cui agli artico |
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Art. 301. Al comma 1 dell’articolo 24 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: “di favorirne lo svolgimento imparziale” sono sostituite dalle parole: “di favorirne lo svolgimento imparzi |
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Art. 311. Il comma 5 dell’articolo 26 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito: “5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è da |
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Art. 321. La rubrica del Capo VI della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è co |
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Art. 331. L’articolo 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito: “Art. 28 (Pubblicazione di atti amministrativi per fina |
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Art. 341. L’articolo 28-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito: “Art. 28-bis (Misure di trasparenza) - 1. Al fine di realizzare un’amministrazione aperta, al servizio del cittadino e attuare i criteri e i principi stabiliti nell’articolo 1, l’amministrazione assicura a chiunque la più ampia accessibilità alle informazioni concernenti la propria organizzazione e attività, l’uso delle risorse pubbliche, le prestazioni offerte e i servizi erogati anche nei diversi settori speciali. 2. Ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in un’apposita sezione del sito web istituzionale dell’amministrazione, che sia visibile e accessibile dalla pagina principale. 3. Con deliberazione della Giunta pro |
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Art. 351. I commi 1 e 2 dell’articolo 29 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono così sostituiti: |
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Art. 361. Dopo l’articolo 29 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo: “Art 2 |
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Art. 371. Dopo l’articolo 29-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo: “Art 29-ter (Sportello per le relazioni con il pubblico) - 1. Per il perseguimento delle finalit& |
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Art. 38 - Abrogazione di norme1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: a) il comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17; |
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Art. 39 - Norme transitorie1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell’articolo 6 della presente legge trovano applicazione |
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Art. 40 - Denominazione di funzioni1. Le denominazioni di funzioni riferite a persone, riportate nella sola forma maschi |
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Art. 41 - Norma finanziaria1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per l’esercizio finanz |
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