Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L’articolo 21 così recitava:
“Art. 21 (Attività private soggette a denuncia di inizio)
1. Nel regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i casi in cui l'esercizio di un'attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, può essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato all'amministrazione competente. In tali casi spetta all'amministrazione competente verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla normativa provinciale, statale, regionale o comunitaria applicabile nelle materie di competenza provinciale e disporre, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono indicati i casi in cui all'attività può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi in cui il rilascio dell'atto di assenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza l'esperimento di prove a ciò destinate, non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio dell'atto stesso e in ogni caso non possa derivare pregiudizio alla tutela dei valori storico artistici e ambientali e siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo del lavoro.
4. Restano ferme le norme attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.”
Dalla redazione
- Compravendite e locazioni immobiliari
- Fisco e Previdenza
Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura
- Emanuela Greco
- Edilizia e immobili
Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte
- Redazione Legislazione Tecnica
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
23/12/2024
- Stop confisca al professionista da Italia Oggi Sette
- Economia circolare al ralenti da Italia Oggi Sette
- Riciclo dei rifiuti, l’Italia non teme rivali da Italia Oggi Sette
- Comprar casa: sì, con l’aiutino da Italia Oggi Sette
- Libri e registri contabili 2023, è ora di stampare e conservare da Italia Oggi Sette
- Imposta di bollo differenziata da Italia Oggi Sette