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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 05/08/2024, n. 9
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Capo I - Modificazioni di leggi provinciali e altre disposizioni connesse all'assestamento del bilancio di previsione |
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Sezione I - Disposizioni in materia di entrate, di contenimento della spesa e di enti locali |
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Art. 1 - Integrazioni dell'articolo 4 della legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18, relativo all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale n. 18 del 2017 sono inserite le parole: "Questo comma s'interpreta nel senso che fino alla data di abrogazione ivi stabilita l'esenzione è riconosciuta, senza soluzione di continuità, anche alle ONLUS che hanno perso tale qualifica a seguito dell'iscrizione nel registro unico nazion |
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Art. 2 - Omissis
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Art. 3 - Disposizioni in merito alla copertura della spesa per investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale1. Per il finanziamento degli investimenti pubblici rilevanti per il territorio provinciale è autorizzato per il periodo 2024 - 2026 il ricorso all'indebitamento per complessivi 115,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 84,7 milioni di euro per l'anno 2026 per far fronte a effettive esigenze di cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2-bis, e 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni |
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Art. 4 - Omissis
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Art. 5 - Integrazione dell'articolo 7 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di imposta immobiliare semplice (IMIS)1. Dopo la lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 14 del 2014 |
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Sezione II - Disposizioni in materia di personale e organizzazione |
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Art. 6 - Art. 8 - Omissis
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Art. 9 - Modificazioni della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia 1997)1. Nel comma 7 dell'articolo 12-bis della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "Annualmente è trasmesso al Consiglio provinciale l'atto organizzativo aggiornato comprensivo di tutte le modificazioni intervenute." sono soppresse. 2. Nel comma 1-bis dell'articolo 34-bis della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "coadiuvato dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di personale o dal direttore generale" sono sostituite dalle seguenti: "coadiuvato dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di personale o dal direttore generale, o da dirigenti delegati da questi ultimi". 3. Nel comma 2-bis dell'articolo 34-bis della legge sul personale della Provincia 1997 le parole: "coadiuvato dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di personale o dal direttore generale" sono sostituite dalle seguenti: "coadiuvato dal dirigente generale del dipartimento competente in materia di personale o dal direttore generale, o da dirigenti delegati da questi ultimi". 4. Il comma |
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Art. 10 - Omissis
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Art. 11 - Inserimento dell'articolo 22-bis nella legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 (Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti)1. Dopo l'articolo 22, nel capo VIII, della legge provinciale n. 16 del 2012 è inserito il seguente: "Art. 22-bis - Implementazione dell'intelligenza artificiale nell'azione amministrativa 1. Allo scopo di assicurare il buon andamento e l'efficienza dell'azione amministrativa e aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, la Giunta provinciale definisce con proprio provvedimento la strategia territoriale per l'applicazione dell'intelligenza artificiale alla pubblica amministrazione trentina. Questa strategia si fonda sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale in funzione strumentale e di supporto all'attività della pubblica amministrazione, nel |
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Art. 12 - Omissis
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Sezione III - Disposizioni in materia di coesione territoriale e politiche per la casa |
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Art. 13 - Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1-ter della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente: "2-bis. L'indicatore composito costituisce lo strumento di individuazione dei territori nei quali attuare le politiche provinciali di coesione territoriale, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale." 2. Nel comma 3 dell'articolo 1-ter della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: "La Giunta provinciale con successive deliberazioni, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, individua le politiche pubbliche oggetto di applicazione dell'indicatore previsto dal comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta provinciale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, può individuare altre politiche pubbliche cui applicare l'indicatore previsto dal comma 2". |
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Art. 14 - Modificazione dell'articolo 29 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10, in materia di contributo integrativo alla locazione sul libero mercato1. Nel comma 1 dell'articolo 29 della legge provinciale n. 10 |
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Art. 15 - Interventi per favorire l'acquisto da parte di giovani e famiglie numerose della prima casa di abitazione da recuperare |
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Art. 16 - Misure per il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare esistente1. Per promuovere la realizzazione di interventi sul patrimonio immobiliare esistente, la Provincia può concedere un contributo a copertura degli interessi maturati su finanziamenti contratti con gli istituti di credito convenzionati per le spese relative a interventi di recupero o di riqualificazione energetica di unità immobiliari destinate o da destinare a prima casa di abitazione nonché di ulteriori unità immobiliari ad uso abitativo come individu |
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Art. 17 - Sostegno al pagamento dei canoni di locazione nelle zone periferiche e svantaggiate1. Per favorire l'incremento della popolazione insediata nelle zone periferiche e svantaggiate del territorio provinciale, la Provincia può promuovere azioni volte a riconoscere ai nuclei familiari che si trasferiscono in queste zone un incentivo economico per il pagamento del canone di locazione sul libero mercato. Il contributo è riconosciuto per un periodo di tre anni. L'inc |
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Art. 18 - Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)1. L'articolo 62 della legge provinciale n. 21 del 1992 è sostituito dal seguente: "Art. 62 - Interventi per il risanamento di immobili a fini locativi |
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Art. 19 - Ulteriori disposizioni in materia di politiche della casa1. Per il 2024, la Provincia è autorizzata a incrementare le dotazioni del fondo di garanzia per la prima casa, previsto dall'articolo 1, comma 48, le |
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Sezione IV - Disposizioni in materia di istruzione, giovani, cultura e sport |
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Art. 20 - Art. 23 - Omissis
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Art. 24 - Modificazioni della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali 2007)1. Nel comma 2 dell'articolo 9 della legge provinciale sulle attività culturali 2007, le parole: "promuove il coordinamento degli enti, degli istituti e delle associazioni operanti in ambito provinciale nel campo della ricerca storica riguardante il territorio del Trentino e sostiene in particolare l'attività della Società di studi trentini di scienze storiche, anche con ricorso allo strumento della convenzi |
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Art. 25 - Modificazioni della legge provinciale 18 maggio 2021, n. 8 (Misure straordinarie per l'organizzazione dei venticinquesimi giochi olimpici invernali e dei quattordicesimi giochi paralimpici invernali 2026 e modificazioni della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione dell'impatto ambientale delle opere pubbliche)1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 8 del 2021 è inserito il seguente: "3-bis. In relazione alle funzioni previste dal comma 3, il coordinamento provinciale garantisce anche l'accoglienza e l'ospitalità dei soggetti coinvolti nell'organizzazione dei giochi ed è autorizzato a sostenerne le relative spese." 2. Nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge provinciale n. 8 del 2021, dopo le parole: "per le olimpiadi e le paralimpiadi invernali 2026" sono inserite le seguenti: ", secondo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10 (Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società "Infrastrut |
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Art. 26 - Integrazione dell'articolo 37 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)1. Dopo il comma 3 dell'articolo 37 della legge provinciale sullo sport 2016 è inserito il seguente: "3-bis. Per garantire la continuità delle attivit |
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Sezione V - Disposizioni in materia di turismo e sviluppo economico |
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Art. 27 - Disposizioni in materia di codice identificativo nazionale e connesse modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)1. Con riferimento agli esercizi alberghieri, agli esercizi extra-alberghieri e agli alloggi per uso turistico disciplinati dalla legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002), nonché agli agriturismi che svolgono le attività previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (legge provinciale sull'agriturismo 2019), ai campeggi, campeggi-villaggio e campeggi parco per vacanze previsti dalla legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012), ai rifugi alpini |
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Art. 28 - Modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica 20021. L'articolo 13 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, nonché l'arti |
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Art. 29 - Integrazione dell'articolo 16 della legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 (legge sulla promozione turistica provinciale 2020)1. Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge sulla promozione turistica provinciale 2020, dopo le parole: "differenziabile con riferime |
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Art. 30 - Modificazione dell'articolo 12 (Disposizione transitoria concernente le aziende per il turismo) della legge provinciale 29 dicembre 2022, n. 19)1. Nel comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 19 |
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Art. 31 - Modificazioni dell'articolo 13-bis della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica 2002)1. La rubrica dell'articolo 13-bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002 è sostituita dalla seguente: "Contributi per iniziative e manifestazio |
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Art. 32 - Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)1. Il comma 1 dell'articolo 9 e l'articolo 10 della legge provinciale sui campeggi 2012, nonché l'articolo 65 della legge provinciale 1 |
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Art. 33 - Omissis
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Art. 34 - Modificazione dell'articolo 61 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010)1. Nel comma 3 dell'articolo 61 della legge provinciale sul commercio 2010 le parole: ", nel limite massimo di 20.000 euro" sono sostituite dalle segue |
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Art. 35 - Modificazioni della legge provinciale 6 luglio 2023, n. 6 (legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023)1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale sugli interventi a favore dell'economia 2023 le parole: "stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale" sono sostituite dalle seguenti: ", nonché fra i contratti collettivi territoriali di primo livello, stipulati dalle associazioni dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative su |
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Art. 36 - Omissis
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Art. 37 - Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006)1. Nel comma 10-bis dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006, dopo le parole: "o nel caso di modifiche" sono inserite le seguenti: "amministrativo-procedurali". 2. Alla fine del comma 10-bis dell'articolo 4 della legge provinciale sulle cave 2006 sono inserite le parole: "Le modifiche previste da questo comma, ad eccezione dello stralcio di aree non esaurite o non ripristinate, costituiscono adeguamento tecnico-amministrativo che non comporta variante del piano cave." 3. Nell'alinea del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale sulle cave 2006 le parole: "se ciò è previsto dal piano regolatore generale o dagli altri strumenti di pianificazione di livello provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "se ciò è previsto dal piano regolatore generale e dagli altri strumenti di pianificazione di livello provinciale o se è consentito dalla normativa vigente". 4. Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale sulle cave 2006, dopo le parole: ", come definite dalla normativa urbanistica provinciale vigente" sono inserite le seguenti: "e impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili". 5. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente: |
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Art. 38 - Integrazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 (Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006)1. Nel comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale n. 14 del |
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Sezione VI - Disposizioni in materia di politiche sociali, sanitarie, del lavoro e per la sicurezza stradale |
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Art. 39 - Art. 40 - Omissis
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Art. 41 - Modificazioni dell'articolo 19 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sulle disabilità 2003), e dell'articolo 16 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011) |
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Art. 42 - Modificazioni dell'articolo 11-bis della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime)1. Le lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 11-bis della legge provinciale n. 6 del 2010 sono abrogate. |
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Art. 43 - Integrazione dell'articolo 26 della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)1. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 26 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente: |
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Art. 44 - Modificazione dell'articolo 45 della legge provinciale sulla tutela della salute 20101. Alla fine del comma 3-bis dell'articolo 45 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 sono inserite le parole: "Il piano considera la ne |
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Art. 45 - Integrazione dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 20101. Dopo il comma 6-bis dell'articolo 56 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è inserito il seguente: |
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Art. 46 - Modificazioni della legge provinciale 11 marzo 2008, n. 2 (Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura), e abrogazione di disposizioni regolamentari connesse1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 2 del 2008 è inserit |
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Art. 47 - Modificazioni della legge provinciale 2 novembre 2022, n. 12 (Sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità - progettone - e integrazione della legge provinciale sul lavoro 1983)1. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale n. 12 del 2022, dopo le parole: "connessi allo svolgimento degli obblighi di servizio pubblico relativi ai suddetti servizi, " sono inserite le seguenti: "comprensiva di un margine di utile ragionevole, ". |
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Art. 48 - Omissis
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Art. 49 - Integrazione dell'articolo 3 (Progetti per il miglioramento della sicurezza stradale) della legge provinciale 13 marzo 2024, n. 31. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale |
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Sezione VII - Disposizioni in materia di agricoltura, territorio e protezione civile |
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Art. 50 - Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura 2003)1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 15-ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente: "1-ter 1. Al fine di favorire l'economia circolare la Provincia, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di stato, può inoltre concedere contributi fino al 50 per cento della spesa ammessa per la realizzazione, da parte di aziende agricole singole o associate e di consorzi o cooperative costituiti tra imprese agricole, di str |
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Art. 51 - Integrazioni del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)1. Dopo il comma 5-quater dell'articolo 95 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 è inserito il seguente: "5-quinquies. Negli impianti di stoccaggio dei depuratori provinciali possono essere conferiti da parte di soggetti terzi rifiuti della medesima tipologia di quelli prodotti dai dep |
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Art. 52 - Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)1. Nel numero 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 le parole: "quadro conoscitivo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "quadro conoscitivo di cui all'articolo 23, comma 2, lettera a)". 2. Dopo il numero 2) della lettera e) del comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente: |
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Art. 53 - Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007: a) il comma 2 dell'articolo 107; b) il comma 8 dell'articolo 108; c) il comma 5 dell'articolo 109; d) il comma 5 dell'artic |
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Art. 54 - Integrazioni dell'articolo 11 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 è inserito il seguente: "1-bis. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata dalla Giunta provinciale ogni cinque anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall |
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Art. 55 - Modificazioni della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991)1. Dopo il comma 2 dell'articolo 46 della legge provinciale sulla caccia 1991 sono inseriti i seguenti: "2-bis. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata dalla Giunta provinciale ogni cinque anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - media nazionale - verificatasi nei cinque anni precedenti. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se è inferiore. 2-ter. Per le sanzioni previste da quest'articolo il trasgressore è ammesso a pagare una somma ridotta del 30 per cento rispetto alla somma corrispondente alla misura ridotta prevista dall'articolo 16, comma 1, della legge 24 novembre 1981 |
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Art. 56 - Omissis
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Art. 57 - Integrazione della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9 (Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema alpicolturale)1. Dopo il comma 1-quinquies dell'articolo 1 della legge provinciale n. 9 del 2018 è inserito il seguente: |
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Art. 58 - Integrazione dell'articolo 17 della legge provinciale 1° luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale n. 9 del 2011 è inserito il seguente: |
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Sezione VIII - Disposizioni in materia di contratti pubblici |
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Art. 60 - Modificazioni dell'articolo 36-ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)1. I commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 36-ter 1 della legge provinciale n. 23 del 1990 sono abrogati. 2 |
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Art. 61 - Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)1. Nella lettera h) del comma 2 dell'articolo 13-bis della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, dopo le parole: "del progetto" sono inserite le seguenti: ", delle relative varianti". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti, secondo quanto previsto dalla normativa statale. Questo comma si applica a decorrere dalla data prevista dalla normativa statale, salvi i casi in cui è già stato affidato l'incarico di progettazione o è già sta |
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Art. 62 - Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016)1. Il comma 2-bis dell'articolo 2 della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è abrogato. 2. Dopo l'articolo 5-ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 è inserito il seguente: |
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Art. 63 - Disposizioni transitorie per l'applicazione nell'anno 2024 dell'elenco prezzi relativo all'anno 20231. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3-bis, della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, per i progetti in corso di elaborazione |
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Art. 64 - Omissis
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Sezione IX - Omissis
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Capo II - Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione |
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Art. 68 - Omissis
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Art. 69 - Entrata in vigore1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
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Allegati - Omissis |
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