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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 15/05/2002, n. 7
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- L.P. 02/12/2010, n. 25
- L.P. 17/06/2010, n. 14
- D. Pres. P. 20/10/2008, n. 46-153/Leg.
- L.P. 04/03/2008, n. 1
- L.P. 15/11/2007, n. 20
- L.P. 11/03/2005, n. 3
- L.P. 10/02/2005, n. 1
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1 - (Finalità della disciplina)1. La presente legge disciplina la tipologia e la classifica degli esercizi alberghieri nonché la tipologia e le caratteristiche de |
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TITOLO II - RICETTIVITÀ ALBERGHIERA |
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Capo I - Disciplina della ricettività alberghiera |
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Art. 2 - (Definizione dell'attività alberghiera)1. Gli esercizi alberghieri sono esercizi ricettivi a gestione unitaria dotati di almeno sette unità abitative e organizzati per prestare al pubblico, verso corrispettivo di un prezzo, servizio di alloggio nelle unità abitative e servizio di prima colazione, nonché eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi accessori. 2. Si intendono per unità abitative, sempre che siano dotate dei requisiti previsti dal regolamento di esecuzione: a) le camere; b) le suite; c) gli appartamenti con o senza servizio autonomo di cucina. 3. La prestazione del servizio di alloggio e di quello di prima colazione nonché, se previsti, dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande N4 deve es |
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Art. 3 - (Gestione unitaria)1. Si considerano unitarie, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, le gestioni che in alternativa: a) facciano capo a un unico soggetto per la fornitura dei servizi di alloggio e di prima colazione, degli eventuali servizi |
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Art. 4 - (Dipendenze dell'esercizio alberghiero)1. Negli esercizi alberghieri costituiti da più immobili, ovvero da più strutture di un unico immobile aventi ingressi separati e autonomi, sono dipendenze gli immobili o le strutture diversi dalla sede, detta "casa madre", nella quale sono ubicati il servizio di ricevi |
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Capo II - Tipologie
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Art. 5 - (Tipologie degli esercizi alberghieri)1. Gli esercizi alberghieri si distinguono in: a) alberghi; b) alberghi garnì; c) residenze turistico alberghiere; d) villaggi alberghieri; d-bis) condhotel. N44 2. Sono alberghi gli esercizi alberghieri che forniscono servizio di somministrazione di alimenti e bevande nonché alloggio e prima colazione agli ospiti in unità abitative prive di servizio autonomo di cucina o fornite di detto servizio per una quota massima del 30 per cento dei posti letto. 3. Sono alberghi garnì gli esercizi individuati al comma 2 nei quali sono forniti il servizio di prima colazione e di somministrazione di bevande. Ove dotati di esercizio di somministrazione di bevande aperto al pubblico gli alberghi garnì possono altresì somministrare pasti veloci, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pubblici esercizi. N3 4. Sono residenze turistico alberg |
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Art. 6 - Pertinenze degli esercizi alberghieri |
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Capo III - Classifica
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Art. 7 - (Classifica alberghiera)1. La classifica consiste nel riconoscimento della denominazione, della specifica tipologia e dei requisiti posseduti da ciascun esercizio alberghiero. 2. In relazione ai requisiti posseduti, gli esercizi alberghieri sono classificati in cinque livelli, contrassegnati in ordine decrescente da 5, 4, 3, 2 e 1 stella. 3. N6 4. Gli esercizi classific |
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Art. 8 - (Requisiti minimi)1. Gli esercizi alberghieri, a pena di diniego o di revoca della classifica, devono assicurare in ogni caso i seguenti requisiti minimi: a) pulizia giornaliera delle unità abitative; b) cambio settimanale della biancheria; c) servizio di chiamata ventiquattro ore su ventiquattro; d) |
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Art. 9 - (Parametri per la classifica)1. Il regolamento di esecuzione individua i parametri strutturali e funzionali per la classifica e prevede ulteriori parametri in relazione al numero |
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Art. 10 - (Procedimento per la classifica)1. Il gestore dell'esercizio alberghiero presenta al servizio provinciale competente in materia di turismo, anche per il tramite del comune sul cui territorio è situato l'esercizio alberghiero, una dichiarazione concernente l'autoclassifica dell'esercizio debitamente compilata e contenente l'indicazione della denominazione dell'esercizio, degli elementi necessari per la classifica, del livello di classifica, della tipologia da assegnare all'esercizio. Tale dichiarazione va presentata per i nuovi esercizi e per segnalare tutte le variazioni intervenute negli elementi di classifica anche se non comportino mutamenti nel livello di classifica o nella tipologia. 2. La dichiarazione di autoclassifica deve essere presentata d |
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Art. 11 - (Diminuzioni temporanee dell'offerta ricettiva)1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, il gestore dell'esercizio alberghiero non è tenuto a presentare la dichiarazione di modifica dell'autoclassifica qualora l'offert |
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Art. 12 - (Denominazioni)1. Le denominazioni degli esercizi alberghieri non devono generare confusione con quelle di altri esercizi alberghieri presenti nel territorio di uno stesso ambito turistico come definito dal |
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Art. 13 - (Visto di corrispondenza e attestazione di conformità) |
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Art. 13-bis - (Disposizioni in materia di realizzazione di villaggi alberghieri e di residenze turistico alberghiere)1. Nel caso di realizzazione di villaggi alberghieri e di residenze turistico alberghiere previste dalle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 5, la proprietà di tali strutture non può essere frazionata per tutto il periodo di permanenza del vincolo urbanistico di destinazione alberghiera dell'area interessata. Il vincolo di non frazionabilità è annotato nel libro fondiario a cura del comune e a spese del concessionario, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione. N12 1-bis. Per tutti gli esercizi alberghieri è comunque fatto divieto di divisione delle unità abitative come definite all'articolo 2 in unità immobiliari autonome. Il mancato rispetto del divieto comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria, irrogata al proprietario dell'esercizio alberghiero, pa |
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Art. 13-ter - Recupero e valorizzazione di esercizi alberghieri dismessi1. Per assicurare elevati livelli qualitativi dell'offerta turistico-ricettiva sul territorio provinciale, la Provincia promuove il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso destinato a funzioni turistico-ricettive. Per i fini di quest'articolo, per esercizi alberghieri dismessi si intendono gli esercizi alberghieri esistenti alla sua data di entrata in vigore in cui l'attività alberghiera è cessata da più di dicci anni e che in tale p |
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TITOLO III - MARCHIO DI QUALITÀ E MARCHI DI PRODOTTO |
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Art. 14 - (Generalità)1. Il marchio di qualità costituisce lo strumento per la valutazione della qualità dell'offerta, con riferimento agli aspetti gest |
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Capo I - Marchio di qualità |
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Art. 15 - (Caratteristiche del marchio di qualità)1. Il marchio di qualità dell'offerta alberghiera ed extra-alberghiera della provincia di Trento è rivolto a garantire, sulla base |
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Art. 16 - (“Creazione, modificazione, approvazione e sostegno del marchio di qualità”)1. La Provincia promuove le condizioni necessarie alla definizione, alla affermazione e alla corretta gestione del marchio di qualità. 2. La Giunta provinciale riconosce un solo marchio a con |
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Art. 17 - (Sostegno provinciale) |
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Capo II - Marchi di prodotto turistico |
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Art. 18 - (Riconoscimento dei marchi di prodotto turistico)1. La Giunta provinciale riconosce i marchi di prodotto che presentano valenza strategica o per i quali si prevede una significativa diffusione. In particolare possono essere riconosciuti dalla Giunta provinciale: |
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TITOLO IV - PREZZI E PUBBLICITÀ |
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TITOLO V - SANZIONI AMMINISTRATIVE |
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Art. 24 - (Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti la classifica alberghiera)1. Chiunque utilizzi abusivamente il titolo di esercizio alberghiero o le dizioni riservate dalla presente legge o dal regolamento di esecuzione senza aver ottenuto la classifica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 euro a 2.000,00 euro. 2. Il gestore di un esercizio alberghiero che utilizzi abusivamente un livello di classifica o una dizione diversi da quelli attribuiti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro. 3. Il gestore dell'esercizio alberghiero che nella dichiarazione di autoclassifica di cui all'arti |
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Art. 25 - (Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti i marchi)1. Chiunque utilizzi abusivamente il marchio di qualità di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro. Resta ferma la facoltà del soggetto gestore del march |
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Art. 26 - (Sanzioni inerenti i prezzi) |
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Art. 27 - (Recidiva e rivalutazione)1. Le sanzioni pecuniarie previste dal presente titolo e dal regolamento di esecuzione sono raddoppiate in caso di recidiva. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nel corso |
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Art. 28 - (Vigilanza)1. L'accertamento della sussistenza dei requisiti per la classificazione nonché la vigilanza sul rispetto delle altre disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di esecuzione sono svolti dai dipen |
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TITOLO VI - RICETTIVITÀ EXTRA-ALBERGHIERA |
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Capo I - Tipologie |
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Art. 30 - (Tipologie degli esercizi extra-alberghieri)1. Gli esercizi extra-alberghieri si distinguono in: a) esercizi di affittacamere; |
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Capo II - Definizioni e caratteristiche
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Art. 31 - (Esercizi di affittacamere)1. Sono esercizi di affittacamere gli esercizi ricettivi dotati di non più di venticinque camere destinate agli ospiti, anche disposte in più appartamenti di uno stesso edificio o di edifici diversi, comunque direttamente collegati fra loro, nei quali |
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Art. 32 - (Esercizi rurali)1. Sono esercizi rurali gli esercizi ricettivi ubicati in edifici tradizionali esistenti ed inseriti in ambiente rurale, dotati di camere destinate agli ospiti, anche disposte in più appartamenti dello stesso edificio forniti di angolo cottur |
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Art. 33 - (Bed and breakfast)1. Si definisce "bed and breakfast" l'ospitalità turistica offerta con carattere saltuario da coloro che, avvalendosi della sola organizzazione familiar |
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Art. 34 - (Case e appartamenti per vacanze)1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative arredate e dotate di angolo cottura o di servizio autonom |
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Art. 34-bis - (Interpretazione autentica dell'articolo 34)N161. Per disponibilità delle unità |
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Art. 35 - (Ostelli per la gioventù) |
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Art. 36 - (Case per ferie)1. Le case per ferie sono esercizi ricettivi attrezzati per ospitare temporaneamente persone o gruppi e gestiti, in via diretta o indiretta, senza fine di lucro. |
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Art. 36-bis - Alberghi diffusi1. Al fine di garantire il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente ed il recupero degli immobili in disuso, promuovere nuove forme di ricettività e valorizzare la fru |
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Art. 37 - (Utilizzo di immobili diversi)1. Al fine di garantire il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente, promuovere nuove forme di ricettività e valorizzare |
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Art. 37-bis - Alloggi per uso turistico1. La Provincia acquisisce, nell’ambito del proprio sistema informativo del turismo, i dati relativi alla ricettività degli alloggi in locazione ad uso turistico divers |
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Art. 37-ter - Codice identificativo turistico provinciale |
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Capo III - Norme comuni |
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Art. 38 - (Adempimenti amministrativi)1. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi extra-alberghieri di cui all'articolo 30, comma 1, lettere “a), c), d), e), f) ed f-bis)”,N3 sono consentiti previa presentazione al comune competente per territorio di una denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), come sostituito dall' |
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Art. 40 - (Requisiti minimi)1. I locali destinati all'ospitalità turistica negli esercizi extra-alberghieri disciplinati dal presente titolo devono possedere i |
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Capo IV - Prezzi e pubblicità |
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Capo V - Sanzioni e vigilanza |
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Art. 43 - (Sanzioni)1. Chiunque offra ospitalità turistica in uno degli esercizi extra-alberghieri di cui al presente titolo senza la presentazione della denuncia di inizio attività prevista dall'articolo 38, comma 1, o senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 38, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro. 2. Il gestore di un esercizio extra-alberghiero che non comunichi la variazione dei requisiti intervenuta successivamente alla presentazione della denuncia di inizio attività o al rilascio dell'autorizzazione ovvero la chiusura temporanea dell'esercizio o la cessazione della sua attività, è soggetto alla |
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Art. 44 - (Vigilanza)1. Per le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle norme di cui al presente titolo si osservano le disposizioni di |
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Titolo VI-bis Disposizioni per l'ospitalità diffusa |
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Art. 45-bis Ospitalità diffusa1. Al fine di favorire la messa in rete e la promozione congiunta dell'offerta ricettiva, la Provincia riconosce la denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa" alle strutture destinate alla ricettività e alla somministrazione di alimenti e bevande proposte al pubblico in forma aggregata all'interno di una specifica area territoriale. 2. L'ospitalità diffusa è caratterizzata dalla presenza di un centro di ricevimento che pu� |
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TITOLO VII - DISPOSIZIONI VARIE |
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Art. 46 - (Modificazioni della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale))1. All'articolo 3 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9, nel comma 1, alla lettera d), le parole: "a complessi ricettivi a carattere turistico-sociale" sono so |
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Art. 47 - (Diminuzione del numero di stelle degli esercizi alberghieri)1. La diminuzione, in applicazione della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione, del livello di classifica di un es |
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Art. 48 - (Deroghe urbanistiche)1. Le deroghe previste a favore dell'edilizia alberghiera dalle vigenti norme urbanistiche per le residenze turistico alberghiere e |
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Art. 48-bis - Accompagnamento degli ospiti sul territorio |
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TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE |
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Art. 49 - (Regolamento di esecuzione)1. Il regolamento di esecuzione della presente legge è approvato dalla Giunta provinciale entro centottanta giorni dalla data di pu |
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Art. 50 - (Disciplina transitoria)1. Le disposizioni della presente legge si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 49. Fino alla medesima data continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dall'articolo 51, nonché il testo previgente delle disposizioni modificate dall'articolo 46. 2. I gestori degli esercizi alberghieri classificati ai sensi della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 (Disciplina degli esercizi alberghieri, degli esercizi di affittacamere e dell'ospitalità turistica familiare), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, presentano la dichiarazione di autoclassifica di cui all'articolo 10, comma 1, entro "diciotto mesi" N1 dalla data di applicazione della presente legge, tenendo conto delle deroghe ai criteri di classifica stabilite ai commi 3, 4, 5, 6 e 7. "In presenza di giustificati motivi il dirigente del servizio provinciale competente può consentire al gestore dell'esercizio alberghiero di presentare la dichiarazione di autoclassifica anche oltre la predetta scadenza, purché entro il 31 dicembre 2005."N1 "In tutti i casi predetti",N1 il termine per l'efficaci |
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Art. 50-bis - Esercizi alberghieri non classificati1. Per favorire il permanere dell'utilizzo alberghiero delle strutture ricettive, gli esercizi alberghieri già classificati villaggio-albergo ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981 possono classificarsi come villaggio alberghiero, anche con riferimento alla tipologia prevista dall'articolo 5, comma 4, e secondo il corrispondente livello di classifica. |
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Art. 51 - (Abrogazioni)1. Sono abrogati: a) la legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 (Disciplina degli esercizi alberghieri, degli esercizi di affittacamere e dell'ospitalità turistica familiare); |
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Art. 52 - (Disposizione finanziaria)1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 17 si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui alle disposizioni di legge richiamate al ca |
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