L. P. Trento 09/03/2010, n. 6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. P. Trento 09/03/2010, n. 6

Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 18/09/2024, n. 11
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- L.P. 05/08/2024, n. 9
- L.P. 08/08/2023, n. 9
- L.P. 09/02/2021, n. 3
- L.P. 29/12/2017, n. 17
- L.P. 30/12/2015, n. 21
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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Finalità e definizioni

1. La Provincia autonoma di Trento riconosce che ogni tipo di violenza sulle donne, psicologica, morale, fisica, economica e sessuale, costituisce una violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, alla salute, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità e all'integrità psico-fisica e un ostacolo a! godimento del dir

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Art. 2 - Centri antiviolenza

1. La Provincia riconosce l'attività svolta sul territorio dai centri antiviolenza aderenti alla rete nazionale "Donne in rete contro la violenza ONLU

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Art. 3 - Indirizzi per l'attuazione delle azioni e degli interventi per la tutela e il sostegno delle donne vittime di violenza.

1. La Provincia e gli enti locali attuano le azioni e gli interventi di questa legge nell'ambito di quanto previsto dalla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (legge provinciale sulle politiche sociali), e in particolare:

a) tutelano le donne da ogni forma di violenza fondata sull'identità di genere, siano esse italiane o straniere;

b) riconoscono il d

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Capo II - Servizi antiviolenza per la tutela e il sostegno delle donne vittime di violenza, nonché per gli orfani di femminicidio e di crimini domestici

N15

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Art. 4 - Servizi antiviolenza

1. La Provincia e gli enti locali, secondo le rispettive competenze stabilite dalla legge provinciale sulle politiche sociali, garantiscono le prestazioni previste da questo capo attraverso un insieme di servizi integrati. Previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, la Provincia può gestire direttamente i servizi antiviolenza, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).

2. Nel rispetto di quanto previsto dall'intesa di cui al comma 1, la Provincia, tramite la struttura provinciale competente, attiva un centro per il coordinamento delle misure e delle azioni previ

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Art. 5 - Tipologie delle strutture di accoglienza

1. Le donne vittime di violenza sole o con figli minori che si trovino in situazioni di necessità o di emergenza possono trovare ospitalità temporanea in diverse tipologie di strutture, in funzione della specificità dei propri bisogni personali.

2. Fanno parte dei servizi antiviolenza le seguenti tipologie

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Art. 6 - Punti d'informazione antiviolenza

1. I punti d'ascolto per il cittadino previsti dall'articolo 45 della legge provinciale sulle politiche sociali forniscono attività di informazione ri

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Art. 7 - Contributo di solidarietà per il patrocinio legale

N3

1. La Provincia sosti

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Art. 7-bis - Assegno di autodeterminazione per le donne che hanno subito violenza

N5

1. La Provincia concede alle donne che hanno subito violenza, residenti nel territorio provinciale, un assegno di autodeterminazione per sostenerne l'autonomia e in particolare per agevolare:

a) l'autonomia abitativa;

b) il rafforzamento o il raggiungimento dell'autonomia personale.

2. Pu

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Art. 7-ter - Interventi a favore degli orfani di vittime di femminicidio e di crimini domestici

N16

1. Gli interventi previsti dall'articolo 4, in quanto applicabili, sono estesi ai figli minorenni o maggiorenni fino ai ventisei anni

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Art. 8 - Destinatari dei servizi antiviolenza

1. Sono destinatari degli interventi previsti da questa legge le donne e i loro figli minori residenti in provincia di Trento o presenti nel territorio provinciale che

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Art. 9 - Modalità di erogazione dei servizi antiviolenza

1. La Provincia e gli enti locali assicurano l'erogazione dei servizi previsti da questa legge secondo quanto previsto dall'articolo 22 della legge provin

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Art. 9-bis - Supporto al percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza

N18

1. Nell'ambito dei servizi antiviolenza previsti dall'articolo 4, i soggetti di cui all'articolo 9 costruiscono con la donna un percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza volto

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Capo III - Programmazione e coordinamento degli interventi
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Art. 10 - Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza

1. La Provincia istituisce nell'ambito del comitato per la programmazione sociale, previsto dall'articolo 11 della legge provinciale sulle politiche sociali, un sottocomitato per l'approfondimento delle tematiche relative alla tutela delle donne vittime di violenza, denominato "comitato per la tutela delle donne vittime di violenza".

2. Il comitato è un organismo tecnico di supporto al comitato per la programmazione sociale con funzioni propositive e consultive, composto anche da esperti in materia di tutela delle donne vittime di violenza. Nell'ambito del comitato è promossa, in ogni caso, la presenza di rappresentanti di:

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Art. 11 - Osservatorio provinciale sulla violenza di genere

1. La Provincia istituisce l'osservatorio provinciale sulla violenza di genere. L'attività dell'osservatorio è coordinata dal dipartimento provincial

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Art. 11-bis - Gruppo interistituzionale per la protezione delle vittime dì violenza ad alto rischio

N7

1. La Provincia, acquisita la disponibilità del Commissariato del Governo per la provincia di Trento, istituisce un gruppo interistituzionale avente il compito di elaborare piani coordinati di supporto e protezione delle vittime di violenza nei casi ad alto rischio, caratterizzati da grave minaccia o rischio di letalità.

2. Il gruppo interistituzionale è composto

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Art. 12 - Interventi di prevenzione e di sensibilizzazione

1. La Provincia e gli enti locali, secondo le rispettive competenze stabilite dalla legge provinciale sulle politiche sociali:

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Art. 13 - Formazione e aggiornamento del personale operante nel settore

1. La Provincia e gli enti locali favoriscono le azioni di formazione, estese e congiunte tra i vari soggetti, di aggiornamento e di riqualificazione d

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Capo IV - Disposizioni finali
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Art. 14 - Deliberazioni attuative

1. Le deliberazioni della Giunta provinciale previste dagli articoli 4, 5, 7 e 8 sono approvate previo parere della competente commissione permanente d

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Art. 15 - Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 7 si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte in bilancio sull'unità previsionale di base 40.5.110 (Fondo socio-assistenziale).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 si provvede con gli stanziamenti previsti in bilancio sull'unità previsionale di base 15.5.120 (Oneri per serv

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