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L. P. Trento 02/11/2022, n. 12

Sistema provinciale per la politica attiva del lavoro e la realizzazione di interventi e servizi di pubblica utilità - progettone - e integrazione della legge provinciale sul lavoro 1983.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 05/08/2024, n. 9
- L.P. 13/03/2024, n. 3
- L.P. 08/08/2023, n. 9
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CAPO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Finalità

1. La Provincia promuove misure di politica attiva del lavoro finalizzate a perseguire obiettivi di inclusione sociale di soggetti appartenenti a particolari fasce deboli, sostenendone la piena partecipazione al mondo del lavoro, mediante

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Art. 2 - Il progettone

1. Per la realizzazione del progettone la Provincia può incaricare organizzazioni private o loro consorzi a realizzare contestualmente i servizi previsti dall'articolo 1, comma 2, a titolo non oneroso con il riconoscimento di finanziamenti, di contributi, di rimborsi o di vantaggi economici, che non possono in ogni caso superare la compensazione dei

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Art. 3 - Programmazione e organizzazione del progettone

1. La Provincia, nell'ambito delle proprie politiche sul lavoro, include il progettone nel documento degli interventi di politica del lavoro previsto dalla legge provinciale sul lavoro 1983.

2. Per l'attuazione di questa legge la Giunta provinciale, previo parere della commissione provinciale per l'impiego e d

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Art. 4 - Soggetti appartenenti a particolari fasce deboli coinvolti nel progettone

1. La Giunta provinciale, d'intesa con la commissione provinciale per l'impiego e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, stabilisce le tipologie di soggetti appartenenti a particolari fasce deboli coinvolti nel progettone, nonché le modalità e i termini del loro impiego, anche in relazion

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Art. 5 - Attori del progettone

1. Per realizzare le finalità dell'articolo 1 la Provincia, nell'ambito della sua funzione di definizione, progettazione e supervisione delle misure in materia di politica del lavoro, svolge un'attività di organizzazione del progettone, coordinando i diversi soggetti attuatori e valutando l'efficacia del progettone medesimo.

2. In attuazione della programmazione prevista dall'articolo 3 la Provincia, tramite la struttura provinciale competente per l'attuazione del progettone, provvede in particolar

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CAPO II - Servizi d'interesse generale
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Art. 6 - Natura composita del progettone

1. I servizi d'interesse generale realizzati nell'ambito del progettone hanno natura composita e comprendono il servizio di reinserimento nel mercato d

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Art. 7 - Reinserimento nel mercato del lavoro

1. Il reinserimento nel mercato del lavoro previsto da questa legge, che assolve anche finalità di sostegno occupazionale, consiste nell'inclusione lavorativa di soggetti appartenenti a particolari fasce deboli, tramite interventi di accesso e di rafforzamento dell'occupabilità, realizzati nello svolgimento di interventi e di servizi di pubblica utilità.

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Art. 8 - Interventi e servizi di pubblica utilità

1. Gli interventi e i servizi di pubblica utilità oggetto d'incarico al fine del reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti di cui all'articolo 4 sono riferiti a:

a) conservazione del patrimonio ambientale e naturale e cura del verde, nonché conservazione del patrimonio culturale, archivistico e museale, quando hanno ad oggetto attività accessibili al pubblico gratuitamente o con versamento di un contributo che copre solo una parte marginale del costo effettivo;

b) conservazione e cura di impianti sportivi, nonché conservazione ambientale funzionale alle attività turistiche, quando le strutture o gli interventi non generano reddito, sono realizzati nell'interesse del grande pubblico e sono ugualmente accessibili a tutti;

c) sostegno a servizi san

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CAPO III - Attuazione del progettone
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Art. 9 - Incarico di servizi d'interesse generale

1. Per l'attuazione del progettone la Provincia può affidare incarichi a organizzazioni o loro consorzi, anche di altri Stati membri dell'Unione europea, che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) perseguono una missione legata alla prestazione dei servizi o all'esecuzione degli interventi di cui agli articoli 7 e 8;

b) reinvestono i profitti al fine di conseguire gli obiettivi dell'organizzazione o, se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, ciò avviene sulla base di considerazioni partecipative;

c) hanno strutture di gestione o proprietà basate sui principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi o che richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati.

2. Le organizzazioni

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Art. 10 - Atto d'incarico

1. L'incarico ai soggetti selezionati ai sensi dell'articolo 9 riguarda contestualmente i servizi previsti dall'articolo 7 e gli interventi o i servizi di pubblica utilità previsti dall'articolo 8. A tal fine l'atto d'incarico individua dettagliatamente il servizio d'interesse economico generale di reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti appartenenti a particolari fasce deboli e gli interventi e i servizi di pubblica utilità.

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Art. 11 - Compensazione degli obblighi di servizio

1. Tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, la compensazione degli obblighi di servizio consiste nella copertura totale o parziale dei costi, diretti e indiretti, sostenuti per lo svolgimento degli obblighi stessi, comprensiva di un margine di utile ragionevole.

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CAPO IV - Modificazione della legge provinciale sul lavoro 1983
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Art. 12 - Inserimento dell'articolo 1-sexies nella legge provinciale sul lavoro 1983

1. Dopo l'articolo 1-quinquies della legge provinciale sul lavoro 1983 è inserito il seguente:

"Art. 1-sexies - Misure per la valorizzazione delle diverse generazi

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CAPO V - Disposizioni finali
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Art. 13 - Obblighi d'informazione verso la commissione provinciale per l'impiego

1. La Provincia informa almeno annualmente la commissione provinciale per l'impiego in merito all'andamento del progettone, alle disposizioni attuative

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Art. 14 - Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Per la realizzazione delle finalità di rilevante interesse pubblico previste da questa legge, riconducibili alla materia di cui all'articolo 2-sexies, comma 2, lettera dd), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento e

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Art. 15 - Disposizioni particolari e aiuti di Stato

1. Questa legge è applicata nel rispetto e in conformità alla disciplina europea in materia di servizi d'interesse generale e in materia di aiuti di

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Art. 16 - Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025 N1 è abrogata la legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale), tranne gli articoli 8, 8-bis e 9. Sono abrogati, inoltre, l

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Art. 17 - Disposizioni finanziarie

1. Alle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 1-sexies della legge provinciale sul lavoro 1983, come introdotto dall'articolo 12 di questa legge, provvede l'Agenzia del lavoro con il proprio bilancio.

2. Alle spese derivanti dall'applicazione degli altri articoli

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