L. P. Trento 13/11/1992, n. 21 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. P. Trento 13/11/1992, n. 21

Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa.
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Titolo I - Obiettivi, programmazione e assetto organizzativo
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Capo I - Norme generali
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19726 12045940
Art. 1 - Programmazione degli interventi

1. La Giunta provinciale provvede alla programmazione coordinata degli interventi in materia di edilizia abitativa, ivi compresi gli interventi a favore delle persone anziane previsti dalla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 e gli interventi a favore degli immigrati extracomunitari previsti dalla legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 , nonché gli interventi a fini abitativi su immobili ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici individuati ai sensi della normativa di sett

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Art. 2 - Attuazione degli interventi

N3

1. All'attuazione dei piani pluriennali e dei relativi aggiornamenti annuali provvedono:

a) la Provincia e, per delega, i comprensori e i comuni di Trento e Rovereto per quanto attiene agli interventi nel settore dell'edilizia abitativa agevolata;

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Art. 3 - Sistema informativo per le politiche abitative provinciali

1. Al fine di elevare e qualificare la capacità di governo del comparto dell'edilizia abitativa attraverso il metodo della programmazione, la Giunta provinciale è autorizzata ad istituire un sistema informativo per le politiche abitative

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Art. 3.1 - Comitato provinciale sulla condizione abitativa

N83

1. Per favorire il confronto sui temi delle politiche abitative, anche attraverso lo scambio di esperienze e di buone pratiche all'interno e all'esterno del territorio provinciale, è istituito il Comitato

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Art. 3-bis - Conferenza provinciale per l'edilizia abitativa

N81

1. Per garantire la conosc

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Art. 4 - Soggetti beneficiari

N4

1. Le persone fisiche che richiedono l'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica o la concessione dei contributi per l'edilizia abitativa agevolata di cui alla presente legge devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana o di uno dei Paesi della CEE;

b) avere la residenza anagrafica in un comune della provincia di Trento da "almeno tre anni"N61; N55

c) appartenere ad un nucleo familiare il cui reddito convenzionale non sia superiore al limite massimo fissato periodicamente con deliberazione della Giunta provinciale. Il reddito al quale far riferimento è il reddito complessivo ai fini fiscali relativo al triennio anteriore all'anno di presentazione della domanda. Ai fini della determinazione del limite massimo, il reddito derivante da lavoro dipendente è ridotto del cinquanta per cento. Per gli agricoltori iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) in qualità di datori di lavoro agricolo o prestatori di lavoro agricolo, il possesso del requisito relativo al reddito è verificato con riferimento ad un reddito convenzionalmente attribuito sulla base di criteri determinati con deliberazione della Giunta provinciale. Con la mede

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Capo II - Comitato per l'edilizia abitativa
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Art. 5 - Istituzione e composizione

N53

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Art. 6 - Attribuzioni del CEA

N54

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Capo III - Commissione provinciale di vigilanza per l'edilizia abitativa

N44

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Capo IV

N6

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Capo V - Deleghe ai comuni
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Art. 20 - Funzioni delegate

1. Sono delegate ai comuni, che, fatta eccezione per i comuni di Trento e Rovereto, le esercitano in forma associata in conformità alle disposizioni della presente legge, le seguenti funzioni amministrative:

a) formazione delle graduatorie e assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica

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Art. 21 - Criteri generali per l'esercizio delle funzioni delegate

1. Nell'esercizio delle funzioni delegate ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 20, i comprensori e i comuni di Trento e Rovereto si attengono ai seguenti criteri generali:

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Art. 22 - Commissioni per la formazione delle graduatorie

1. Presso ciascun comprensorio e presso i comuni di Trento e Rovereto è istituita una commissione per la formazione delle graduatorie ai fini dell'assegnazione degli alloggi di edilizia abitativa pubblica.

2. La commissione è nominata dalla giunta comprensoriale; per Trento e Rovereto provvedono i rispettivi comuni. Essa è composta:

a) dal presidente del comprensorio o sindaco per i comuni di Trento e Rovereto, o da un assessore da loro delegato, che la presiede;

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Titolo II - Interventi nel settore dell'edilizia abitativa pubblica
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Capo I - Norme generali
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Art. 23 - Destinazione degli alloggi

1. Gli alloggi costruiti o acquistati ed eventualmente risanati dall'ITEA, nell'ambito dei piani pluriennali e dei relativi aggiorna

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Capo II

N6

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Capo III

N6

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Titolo III - Interventi nel settore dell'edilizia abitativa agevolata
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Capo I - Interventi per l'acquisto e la costruzione di alloggi
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Sezione I - Norme generali
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Art. 38 - Interventi

N7

1. Per la costruzione o l'acquisto di abitazioni, aventi le caratteristiche stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, da parte di singoli, di cooperative edilizie o di imprese di costruzione, possono essere concessi, anche cumulativamente:

a) contributi in conto capitale determinati in misura differenziata secondo quanto stabilito nei successivi articoli;

b) contributi annuali costanti per la durata massima di venticinque anni sull'importo dei mutui che i richiedenti intendono contrarre con istituti di credito. Il tasso di interesse applicato dagli istituti di credito mutuati può essere abbattuto, anche in modo differenziato, secondo i criteri e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, fino ad un massimo del 70 per cento del tasso di riferimento fissato ai sensi della normativa statale in vigore al momento della stipulazione del contratto definitivo di mutuo; comunque il tasso di interesse a carico del beneficiario non può essere inferiore a quello stabilito periodicamente dalla Giunta provinciale in relazione all'andamento del mercato finanziario, né inferiore al tasso minimo fissato ai sensi della normativa statale in materia.

2. In alternativa ai contributi annuali costanti previsti dalla lettera b) del comma 1, possono essere concessi contributi annui variabili, per la durata massima di venticinque anni, per l'abbattimento degli interessi sui mutui a tasso variabile che gli interessati i

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Art. 38-bis - Termine per la stipulazione del contratto di mutuo

N62

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Sezione II - Interventi a favore dei singoli
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Art. 39 - Contributi

N8

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 38, la spesa ammissibile per la costruzione o l'acquisto è convenzionalmente determinata dalla Giunta provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per la determinazione della spesa ammissibile a contributo anche con specifico riferimento al caso in cui i soggetti interessati all'intervento di acquisto o di costruzione siano proprietari o comproprietari di alloggi non idonei.

2. La misura dei contributi è diversificata secondo le seguenti fasce:

a) prima fascia:

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Art. 40 - Modalità di ammissione ai contributi

1. Le domande dirette ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 38 sono presentate annualmente al comprensorio e ai comuni di Trento e Rovereto entro i termini fissati dalla Giunta provinciale e corredate dalla documentazione stabilita dalla Giunta medesima.

2. Ai fini dell'accoglimento delle domande la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto predispongono apposite graduatorie sulla base di criteri fissati con deliberazione della Giunta provinciale. Tali graduatorie sono permanenti e soggette ad aggiornamento annuale in dipendenza delle nuove domande presentate e delle eventuali variazioni delle con

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Art. 41 - Risparmio casa per nubendi e giovani coppie

N10

1. La giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto riservano annualmente una quota di fondi destinati agli interventi previsti dalla presente sezione e secondo quanto previsto dal presente articolo a giovani coppie di coniugi ed a coloro che intendono contrarre matrimonio.

2. Le domande dirette ad ottenere i contributi previsti dal presente articolo sono presentate annualmente al comprensorio o ai comuni di Trento e Rovereto entro i termini fissati dalla Giunta provinciale e corredate dalla documentazione stabilita dalla Giunta medesima.

3. Ai fini dell'accoglimento delle domande la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto predispongono apposite graduatorie sulla base di criteri fissati con deliberazione della Giunta provinciale; tali graduatorie sono permanenti e soggette ad aggiornamento annuale in dipendenza delle nuove domande presentate e delle eventuali variazioni delle condizioni documentate dai richiedenti già inseriti in graduatoria.

4. I

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Art. 41 bis - Ulteriori provvidenze per le giovani coppie e nubendi

N11

1. La Giunta provinciale può prevedere, nei piani pluriennali e nei relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 1, l'assegnazione temporanea di alloggi in locazione semplice da destinare a giovani coppie e nubendi di cui all'articolo 41 per un periodo massimo di 7 anni, a decorrere dalla data di avvio del piano programmato di risparmio di cui all'articolo 41.

2. All'assegnazione temporanea degli alloggi alle giovani coppie e nubendi provvedono i comprensori o i comuni di Trento e Rovereto, sulla base delle graduatorie formate ai sensi dell'articolo 41.

3. L'assegnatario è tenuto al pagamento di un canone di locazione il cui ammontare è determinato ai sensi dell'articolo 26 e ridotto a un importo comunque non inferiore al canone corrispondente a quello pagato dagli assegnatari av

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Art. 41 ter - Integrazione del canone a favore delle giovani coppie e dei nubendi

N12

1. I benefici previsti all'articolo 33 bis possono essere estesi alle giovani coppie e ai nubendi come individuati ai sensi dell'articolo 41. L'integrazione del canone può essere concessa per un periodo massimo di ottantaquattro mensilità a decorrere dalla data di avvio del piano programmato di risparmio previsto dall'articolo 41.

2. La Giunta provinciale determina i criteri per la concessione dell'integrazione de

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Art. 41 quater - Locazione di alloggi comunali a canone agevolato in favore di giovani coppie e nubendi

N13

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Art. 42 - Concessione ed erogazione dei contributi

1. La concessione dei contributi di cui agli articoli 39 e 41 è disposta dalla giunta comprensoriale e dai comuni di Trento e Rovereto.

2. Per i contributi in conto capitale di cui al comma 2 dell'articolo 39 e della lettera a) del comma 7 dell'articolo 41 l'erogazione è effettuata nel seguente modo:

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Sezione III - Interventi a favore di cooperative edilizie
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Art. 43 - Norme generali

1. Le disposizioni della presente sezione disciplinano la concessione di contributi a favore di cooperative edilizie per la costruzione o l'acquisto di alloggi, aventi le caratteristiche

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Art. 44 - Contributi

N15

1. Per la costruzione o l'acquisto di alloggi di cui all'articolo 43 possono essere concessi:

a) alle cooperative a proprietà individuale i contributi previsti per la seconda fascia di beneficiari dal comma 2 dell'articolo 39;

b) alle cooperative a proprietà indivisa i contributi previsti per la prima fascia di beneficiari dal comma 2 dell'articolo 39, nonché un ulteriore contributo in conto capitale pari al 10 per cento della spesa ammessa.

2. A favore di soci di cooperative a proprietà indivisa aventi i requisiti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 , concernente "Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale" e che si trovino nelle condizioni stabilite con deliberazione dalla Giunta provinciale, oltre ai contributi previsti dal comma 1, lettera b), può essere concesso un ulteriore contributo in conto capitale pari al 10 per cento della spesa ammessa. La quota di mutuo non può essere superiore alla parte di spesa ammessa non coperta dal contribut

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19726 12045976
Art. 45 - Modalità di ammissione alle agevolazioni

1. Le domande dirette ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 44 sono presentate annualmente alla Provincia entro i termini fissati dalla Giunta provinciale e corredate dalla documentazione stabilita dalla Giunta medesima.

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19726 12045977
Art. 46 - Concessione ed erogazione dei contributi

1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 44 è disposta dalla Giunta provinciale.

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Art. 47 - Mutui edilizi individuali

N16

1. Le cooperative edilizie beneficiarie dei contributi di cui alla presente sezione possono trasferire la proprietà degli alloggi ai soci non appena redatto il verbale di fine lavori o il verbale di consistenza e conformità. Il trasferimento è soggetto a null

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Sezione IV

N17

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Capo II - Interventi per il risanamento del patrimonio edilizio esistente
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19726 12045981
Sezione I - Norme generali
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19726 12045982
Art. 53 - Definizione

N18

1. Agli effetti della presente legge costituiscono intervento di risanamento le opere tendenti al recupero e all'adeguamento all'uso moderno di edifici o di parti di essi, destinati o da destinare ad ab

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Sezione II - Risanamento di alloggi da parte di singoli privati
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19726 12045984
Art. 54 - Interventi

1. Le disposizioni della presente sezione disciplinano la concessione di contributi a favore di proprietari per l'intera unità immobiliare che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, per il risanamento di alloggi occupati o da occupare con il proprio nucleo familiare.

2. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui alla presente sezione, qualora l'alloggio oggetto dell'intervento sia gravato da diritti reali di godimento, la proprietà dell'alloggio medesimo deve essere resa libera dai citati diritti prima che sia disposta l'erogazione del contributo.

3. In deroga alle d

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Art. 55 - Contributi

N20

1. Per il risanamento degli immobili di cui alla presente sezione possono essere concessi contributi in conto capitale; la misura dei contributi è diversificata secondo le seguenti fasce:

a) prima fascia: contributi nella misura pari al 50 per cento della spesa ammessa;

b) seconda fascia: contributi nella misura del 40 per cento della spesa ammessa;

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19726 12045986
Art. 56 - Modalità di ammissione ai contributi

1. Le domande dirette ad ottenere i contributi previsti dall'articolo 55 sono presentate annualmente ai comprensori e ai comuni di Trento e Rovereto entro i termini fissati dalla Giunta provinciale e corredate dalla documentazione stabilita dalla Giunta medesima.

2. Ai fini dell'accoglimento delle domande, la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto predispongono apposite graduatorie sulla base di criteri fissati con deliberazione della Giunta provinciale; tali graduatorie sono permanenti e soggette ad aggiorna

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19726 12045987
Art. 57 - Concessione ed erogazione dei contributi

N21

1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 55 è disposta dalla giunta comprensoriale e dai comuni di Trento e Rovereto.

2. Per i contributi in conto capitale di cui al comma 1 dell'articolo 55 l'erogazione è effettuata nel seguente modo

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Sezione III - Interventi di risanamento a favore delle cooperative edilizie
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19726 12045989
Art. 58 - Contributi

1. Le disposizioni della presente sezione disciplinano la concessione di contributi a favore di cooperative edilizie per il risanamento di alloggi di loro proprietà già oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche, purché gli alloggi medesimi siano stati costruiti o integralmente risanati o ristrutturati da almeno trent'anni alla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande e purché i soggetti assegnatari siano

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19726 12045990
Art. 59 - Modalità di ammissione ai contributi

1. Le domande dirette ad ottenere i contributi di cui all'articolo 58 sono presentate annualmente alla Provincia nei termini fissati dalla Giunta provinciale e corredate dalla documentazione stabilita dalla Giunta me

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19726 12045991
Art. 60 - Concessione ed erogazione di contributi

1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 58 è disposta dalla Giunta provinciale.

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19726 12045992
Art. 61 - Mutui edilizi individuali

1. Per il trasferimento della proprietà degli alloggi ai soci delle cooperative edilizie beneficiarie dei contributi previsti dalla

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Sezione IV - Risanamento a fini locativi
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19726 12045994
Art. 62 - Interventi per il risanamento di immobili a fini locativi

N84

1. Per promuovere la realizzazione di interventi sul patrimonio immobiliare esistente e favorire il risanamento di immobili a fini locativi nelle zone periferiche e svantaggiate, individuate anche utilizzando l'indicatore composito di cui all'

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Art. 63 - Contributi

N23

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19726 12045996
Art. 64 - Modalità di ammissione ai contributi

N74

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19726 12045997
Art. 65 - Concessione ed erogazione dei contributi

N75

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Capo III - Interventi per l'acquisto e il risanamento di immobili
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19726 12045999
Sezione I - Norme generali
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19726 12046000
Art. 66 - Interventi

1. Le disposizioni del presente capo disciplinano la concessione di contributi a favore di singoli, di cooperative edilizie e di comuni, per l'acquisto ed il risanamento di immobili, costruiti o integralmente ristrutturati da almeno trent'anni alla data di apertura dei termini per la presentazione della domanda, da destinarsi ad abitazioni dei richiedenti singoli o dei soci delle cooperative, o nel caso di comuni all'edilizia residenziale pubblica.

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Sezione II - Interventi a favore di singoli
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19726 12046002
Art. 67 - Contributi

N24

1. Per l'acquisto ed il risanamento di immobili di cui all'articolo 66 a favore di richiedenti singoli possono essere concessi contributi in conto capitale; la misura dei contributi è diversificata secondo le seguenti fasce:

a) prima fascia: contributi nella misura pari al 50 per cento della spesa ammessa;

b) seconda fascia: contributi nella misura del 40 per cento della spesa ammessa;

c) terza fascia: contributi nella misura del 30 per cento della spesa ammessa.

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19726 12046003
Art. 68 - Modalità di ammissione ai contributi

1. Le domande dirette ad ottenere i contributi di cui all'articolo 67 sono presentate annualmente ai comprensori e ai comuni di Trento e Rovereto nei termini fissati dalla Giunta provinciale e corredate dalla documentazione stabilita dalla Giunta medesima.

2. Ai fini dell'accoglimento delle domande la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto predispongono apposite graduatorie sulla base di criteri fissati dalla deliberazione della Giunta provinciale; tali graduatorie sono permanenti e soggette ad agg

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Art. 69 - Concessione ed erogazione dei contributi

N21

1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 67 è disposta dalla giunta comprensoriale e dai comuni di Trento e Rovereto.

2. Per i contributi in conto capitale di cui al comma 1 del

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19726 12046005
Sezione III - Interventi a favore delle cooperative edilizie
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Art. 70 - Contributi

1. Per iniziative di acquisto e di risanamento di cui all'articolo 66 a favore di cooperative edilizie possono essere concessi:

a) alle cooperative a proprietà individuale i contributi previsti per la seconda fascia di beneficiari dal comma 1 dell'articolo 67, nonché i contributi di cui al comma 3 del medesimo articolo 67;

b) alle cooperative a proprietà indivisa i contributi previsti per la prima fascia di beneficiari dal co

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Art. 71 - Modalità di ammissione ai contributi

1. Le domande dirette ad ottenere i contributi previsti all'articolo 70 sono presentate alla Provincia nei termini fissati dalla Giunta provinciale e corredate dalla documentazione stabilita dalla Giunta medesima.

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Art. 72 - Concessione ed erogazione dei contributi

N21

1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 70 è disposta dalla Giunta provinciale.

2. Per i contributi in conto capitale di cui all'articolo 70 l'erogazione è effettuat

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19726 12046009
Art. 73 - Mutui edilizi individuali

1. Per il trasferimento della proprietà degli alloggi ai soci delle cooperative edilizie beneficiarie dei contributi di cui all'art

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Sezione IV - Interventi a favore dei comuni
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Art. 74 - Contributi

1. Per iniziative di acquisto e di risanamento di cui all'articolo 66 a favore dei comuni possono essere concessi i contributi previsti per la prima fascia di beneficiari dal comma 1 dell'articol

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Art. 75 - Modalità di ammissione ai contributi

1. Le domande dirette ad ottenere i contributi di cui all'articolo 74 sono presentate annualmente alla Provincia nei termini fissati dalla Giunta provinciale e corredate dalla documentazione stabilita dalla Giunta medesima.

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19726 12046013
Art. 76 - Concessione ed erogazione dei contributi

N21

1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 74 è disposta dalla Giunta provinciale.

2. Per i contributi in conto capitale di cui all'articolo

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Capo IV - Interventi per eventi straordinari
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Sezione I - Norme generali
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19726 12046016
Art. 77 - Interventi

1. Per il risanamento, la ricostruzione o l'adeguamento di alloggi a seguito del verificarsi di eventi straordinari possono essere concessi, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 83, i contributi previsti dal presente capo. I contributi possono riguardare iniziative su immobili ovunque situati sul territorio provinciale, ivi compresi quelli ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici individuati ai sensi della legge provinciale 5 settembre

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19726 12046017
Art. 78 - Soggetti beneficiari

1. Possono accedere ai benefici del presente capo i singoli privati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 relativamente al settore dell

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19726 12046018
Art. 79 - Contributi

1. Per il risanamento, la ricostruzione, l'adeguamento ovvero la costruzione o l'acquisto di alloggi ai sensi dell'articolo 77, la giunta comprensoriale e i comuni di Trento e Rovereto possono concedere, su conforme parere dell'assessore provinciale competente in materia di edilizia abitativa, i contributi di cui alla sezione II del capo II del titolo III a richiede

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19726 12046019
Art. 80 - Attuazione degli interventi

1. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce:

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19726 12046020
Capo V - Norme comuni al titolo III
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19726 12046021
Sezione I - Disposizioni per il preammortamento dei mutui
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19726 12046022
Art. 81 - Contributi

1. Per il periodo compreso fra la data di stipulazione del contratto definitivo di mutuo e la data di entrata in ammortamento può e

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19726 12046023
Sezione II - Vincoli e sanzioni
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19726 12046024
Art. 82 - Destinazione e utilizzo degli alloggi

N26

1. Salvo quando disposto dall'articolo 83, per un periodo di tempo pari alla durata del mutuo e comunque non inferiore a dieci anni dalla data del verbale di accertamento di fine lavori, in caso di realizzazione di opere, o dalla data del verbale di consistenza e conformità, in caso di acquisto, gli alloggi oggetto dei contributi disciplinati da questo titolo devono essere occupati dai beneficiari e

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19726 12046025
Art. 83 - Cessione di proprietà degli immobili oggetto dei contributi

N27

1. Salvo quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 54 e dal comma 1 dell'articolo 77, gli alloggi oggetto degli interventi di cui al presente titolo non possono essere oggetto di ulteriori contributi per un periodo pari alla durata del mutuo e comunque non inferiore a dieci anni dalla data del verbale di fine lavori nel caso di realizzazione di opere o dalla data del verbale di consistenza e conformità nel caso di acquisto.

2. Nel caso in cui il beneficiario intenda, nel periodo di tempo di dieci anni, ridotti a cinque nel caso di passaggio di proprietà tra parenti entro il secondo grado, dalla data del verbale di accertamento di fine lavori in caso di realizzazione di opere, o dalla

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19726 12046026
Art. 83 bis - Sanzioni

N28

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19726 12046027
Art. 84 - Restituzione e trasferimento dei contributi

N29

1. In caso di cessione della proprietà dell'alloggio di cui al comma 2 dell'articolo 83 il beneficiario è tenuto a restituire all'ente concedente N69 una quota dei contributi già erogati pari ad un importo determinato secondo i criteri e le modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. Tuttavia

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19726 12046028
Art. 85 - Vincoli specifici per cooperative a proprietà indivisa

N30

1. È fatto divieto alle cooperative a proprietà indivisa, beneficiarie dei co

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19726 12046029
Art. 86 - Autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio realizzato da cooperative a proprietà indivisa

1. Le cooperative a proprietà indivisa, che abbiano usufruito di agevolazioni pubbliche concesse per la realizzazione di alloggi da assegnare in uso e godimento ai propri soci, possono chiedere alla Giunta provinciale, in deroga al divieto stabilito dal comma 1 dell'articolo 85, l'autorizzazione a cedere in proprietà individuale tutti o parte degli alloggi realizzati, ai soci che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le condizioni, i criteri e le modalità ai fin

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19726 12046030
Art. 86 bis - Subentro del socio nel contributo concesso alla cooperativa a proprietà individuale

N31

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19726 12046031
Art. 87 - Norme per il recupero dei contributi

1. Nei casi in cui è previsto dalla presente legge l'obbligo per i beneficiari di restituire i contributi concessi, per l'eventuale

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19726 12046032
Titolo IV - Acquisizione di aree
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19726 12046033
Capo I - Aree
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19726 12046034
Art. 88 - Individuazione, acquisto e cessione di aree

N32

1. Per l'individuazione, l'acquisto e la cessione delle aree necessarie agli insediamenti di edilizia abitativa sia pubblica che agevolata si osservano le disposizioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio".

2. In assenza di piani attuativi di cui alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, o nel caso in cui le aree comprese nei piani medesimi siano insufficienti per

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19726 12046035
Capo II - Fondo di rotazione
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19726 12046036
Art. 89 - Istituzione e destinazione del fondo di rotazione

1. È istituito un fondo di rotazione destinato all'assegnazione di somme a favore dei comuni per l'acquisizione di aree comprese ne

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19726 12046037
Art. 90 - Modalità per l'ammissione

1. I comuni che intendono beneficiare di erogazioni a carico del fondo di cui all'articolo 89 presentano la domanda entro i termini

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19726 12046038
Art. 91 - Rimborso delle somme

1. Le somme erogate ai comuni ai sensi dell'articolo 89 sono rimborsate alla Provincia con i criteri e le modalità stabilite dalla

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19726 12046039
Titolo IV bis - Disposizioni particolari per la locazione convenzionata

N33

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19726 12046040
Art. 91 bis - Interventi

N34

1. La Provincia può concedere alle imprese o a loro consorzi contributi per l'acquisto, la costruzione, il risanamento, nonché l'acquisto e il risanamento, di alloggi idonei da destinare in locazione convenzionata a propri dipendenti o a dipendenti delle imprese consorziate, provenienti da comuni ubicati fuori del territorio provinciale e comunque a una distanza dai confini della provincia di Trento individuata dalla Giunta provinciale ovvero provenienti da paesi esteri. Per la costruzione di alloggi da destinare alle finalità del presente articolo i beneficiari dei contributi accedono, subordinatamente all'ITEA, alle aree di edilizia abitativa pubblica di cui agli articoli 45 e 74 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 .

2. Possono accedere ai benefici di cui al comma

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19726 12046041
Art. 91 ter - Destinazione e utilizzo degli alloggi

N34

1. Per un periodo di tempo pari alla durata dei contributi e comunque non inferiore a quindici anni dal verbale di fine lavori, nel caso di realizzazione di opere, o di consistenza e conformità, nel caso di acquisto, i con

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19726 12046042
Art. 91 quater - Deliberazione attuativa degli interventi

N34

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19726 12046043
Titolo VI - Norme transitorie e finali
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19726 12046044
Capo I - Norme transitorie
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19726 12046045
Art. 97 - Costituzione degli organi e prima attuazione dell'articolo 3

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comprensori ovvero i comuni di Trento e Rovereto provvedono alla nomina delle commissioni per la formazione delle graduatorie di edilizia abitativa pubblica di cui all'articolo 22.

2. In prima applicazione della presente legge e fino alla costituzione dei nuovi organi nella prossima legislatura restano in carica:

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19726 12046046
Art. 98 - Nuovo statuto dell'ITEA

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale delibera il nuovo statuto dell'ITEA di cui all'ar

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19726 12046047
Art. 99 - Esercizio delle funzioni delegate

1. La delega delle funzioni ai comuni di Trento e Rovereto ai sensi della presente legge, ivi compresa quella prevista per l'attuazione d

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19726 12046048
Art. 100 - Disposizioni transitorie per l'edilizia abitativa

1. Le graduatorie di edilizia abitativa pubblica formate ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 concernente "Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa", come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 26 gennaio 1987, n. 6 concernente "Provvedimenti urgenti in materia di edilizia abitativa", esplicano la loro efficacia fino alla formazione delle graduatorie previste dalla presente legge. A tal fine tutti coloro che sono i

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19726 12046049
Art. 101 - Disposizioni per i canoni di locazione

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della deliberazione della Giunta provinciale, l'ITEA provvede alla rideterminazion

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19726 12046050
Art. 102 - Conversione dei vincoli in materia di edilizia abitativa agevolata

N36

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19726 12046051
Art. 102 bis - Disposizioni a sostegno dei sottoscrittori di mutuo per l'abitazione principale

N37

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concorrere agli oneri derivanti dall'aumento intervenuto sui mercati finanziari dei tassi sui mutui finalizzati all'acquisto, alla costruzione o al risanamento dell'abitazione principale, sottoscritti a partire dal 1° gennaio 1997 e fino al 31 dicembre 2007, qualora la variazione dei tassi sui mutui a carico del beneficiario sia superiore al 10 per cento rispetto al tasso iniziale.

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19726 12046052
Art. 102 bis 1 - Semplificazione dell'intervento previsto dall'articolo 102 bis

N38

1. A decorrere dall'anno 2009 e fino alla scadenza del mutuo l'intervento previsto dall'articolo 102 bis è quantificato in una somma una tantum, definita e concessa secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, nel rispetto dei seguenti principi:

a) determina

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19726 12046053
Art. 102 ter - Misure straordinarie per il sostegno alle famiglie per il rimborso dei mutui agevolati

N39

1. Al fine di sostenere le famiglie in difficoltà a seguito dell'eccezionale situazione di crisi economica in atto, negli anni 2009, 2010, 2011, 2012, "2013, 2014, 2015, 2016 e in quelli successivamente individuati con deliberazione della Giunta provinci

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19726 12046054
Capo II - Norme finali
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19726 12046055
Art. 103 - Disposizioni per l'attuazione degli interventi

1. Le deliberazioni della Giunta provinciale riguardanti la disciplina dei criteri per la formazione delle graduatorie di edilizia abitativa pubblica e agevolata, per la determinazione dei contributi a favore dei beneficiari, nonché i criteri e gli elementi per la determinazione del valore convenzionale e del prezzo di cessione degli alloggi di cui all'articolo 35, sono a

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19726 12046056
Art. 105 - Disposizioni relative alla capacità reddituale

1. Le disposizioni previste alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 si applicano fino a che, con apposita legge provinciale, ver

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19726 12046057
Art. 106 - Deroghe particolari per edifici già oggetto di agevolazioni provinciali

1. In deroga ai vincoli previsti dalla legislazione provinciale antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ent

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19726 12046058
Art. 107 - Subentro nelle agevolazioni previste da precedenti leggi provinciali

1. In caso di decesso di beneficiari dei contributi concessi ai sensi della legislazione provinciale in materia di edilizia abitativ

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19726 12046059
Art. 108 - Anticipazione delle spese di progettazione a favore dei comuni

1. Al fine di accelerare l'attuazione delle iniziative ammesse nei piani di cui al comma 2 dell'articolo 1 e per le quali sia prevista la concessione di contributi in conto capitale per la relativa progettazione, la Giunta provinciale è autorizzata

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19726 12046060
Art. 108 bis - Disposizioni in materia di restituzione di somme erogate agli enti locali

N41

1. Le somme erog

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Titolo VII - Omissis

 

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Titolo VIII - Dichiarazione d'urgenza ed entrata in vigore
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19726 12046063
Art. 112

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente d

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Testo coordinato con modifiche fino alla L.P. 25/2012.

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