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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 27/07/2012, n. 16
L. P. Trento 27/07/2012, n. 16
- L.P. 13/05/2020, n. 3
- L.P. 23/12/2019, n. 12
- L.P. 22/04/2014, n. 1
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Finalità e oggetto1. La Provincia riconosce la centralità dei dati pubblici, la loro accessibilità completa e permanente, la sicurezza e trasparenza del loro trattamento come valori inderogabili, nonché riconosce le elevate potenzialità delle tecnologie dell’informazione e |
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Art. 2 - Obiettivi1. Per il perseguimento delle finalità individuate dall’articolo 1 "e per l'attuazione dei principi indicati nella Dichiarazione dei diritti in internet di cui all'articolo 1 bis" N7, la Provincia favorisce lo sviluppo della società dell’informazione e dell’amministrazione digitale attraverso: a) un processo di innovazione organizzativa e tecnologica del |
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Art. 3 - Strumenti1. Gli obiettivi indicati all’articolo 2 sono perseguiti in particolare mediante: a) la realizzazione sul te |
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Capo II - Disposizioni in materia di telecomunicazioni per lo sviluppo della larga banda |
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Art. 4 - Promozione dell’infrastruttura di telecomunicazioni in larga banda1. La Provincia riconosce la dotazione di una infrastruttura di telecomunicazione ad elevate capacit&ag |
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Capo III - Disposizioni per la realizzazione del sistema informativo elettronico trentino (SINET) |
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Art. 5 - Sistema informativo elettronico trentino (SINET)1. È istituito il sistema informativo elettronico trentino (SINET) quale complesso dei dati e delle informazioni che supportano le attività di tutte le pubbliche amministrazioni del Trentino e dei sistemi per la loro elaborazione, trasmissione e archiviazione. Il SINET è caratterizzato dalla cooperazione e dalla collaborazione di tutti gli enti aderenti per il suo sviluppo e la sua evoluzione. 2. Il SINET rappresenta l’evoluzione del sistema informativo elettronico provinciale (SIEP), già disciplinato dalla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale), quale sistema informativo esteso a tutti gli enti del territorio provinciale. 3. Il SINET valorizza le buone pratiche di sviluppo delle ICT nelle amministrazioni del territorio e ne favorisce l’interoperatività e l’integrazione. 4. Il SINET è costituito dai seguenti elementi: |
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Art. 6 - Interesse pubblico del SINET1. Il SINET, il suo sviluppo e la sua gestione sono considerati di interesse preminen |
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Capo IV - Disposizioni per la diffusione del software libero e a codice sorgente aperto, degli standard aperti e per il riutilizzo dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici |
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Art. 7 - Promozione del pluralismo informatico1. La Provincia, nel rispetto della normativa statale in materia, promuove il plurali |
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Art. 8 - Utilizzo del software libero e a codice sorgente aperto1. La Provincia, anche mediante l’adozione di piani di migrazione, utilizza programmi basati su licenze di software libero e a codice sorgente aperto (FLOSS) nei suoi sistemi informatici, secondo princ |
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Art. 9 - Pubblicazione e riutilizzo dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici1. La Provincia, in attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel s |
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Art. 10 - Scambio di dati e documenti con l’esterno1. La Provincia, sentito il comitato permanente per l’evoluzione del SINET isti |
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Art. 11 - Istruzione1. La Provincia, considerato il particolare valore formativo del FLOSS, dei contenuti e dei dati aperti, ne promuove l’utili |
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Art. 12 - Attuazione1. La Giunta Provinciale, sentito il comitato permanente per l’evoluzione del SINET istituito dall’articolo 22, entro centottanta giorni dalla nomina del comitato stesso, definisce con proprio provvedimento le modalità di attuazione di questo capo, compresi: |
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Capo V - Polo archivistico digitale territoriale del Trentino |
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Art. 13 - Istituzione del polo archivistico digitale territoriale del Trentino1. Per le finalità individuate dall’articolo 1 e per gli obiettivi definiti dall’articolo 2, nell’ambito del SINET può essere istituito il polo archivistico digitale territoriale del Trentino, per promuovere la cultura ed |
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Capo VI - Disposizioni per la promozione della partecipazione degli utenti alle attività della pubblica amministrazione trentina e per lo sviluppo della cultura digitale |
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Art. 14 - Partecipazione ai processi democratici1. La Provincia riconosce l’importanza della partecipazione attiva dei cittadin |
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Art. 15 - Partecipazione degli utenti al miglioramento dei servizi1. La Provincia identifica nei cittadini, imprese e loro associazioni una risorsa in |
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Art. 16 - Progetti di e-government1. Nell’ambito del piano generale di sviluppo del SINET (PGSS), di cui all’articolo 21 e in accordo con i principi degli articoli 14 e 15, la Provincia promuove e sostiene i progetti di e-government ad alto contenuto innovativo, con particolare |
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Art. 17 - Iniziative per lo sviluppo della cultura digitale1. La Provincia promuove le iniziative per il raggiungimento degli obiettivi di diffusione della cultura digitale, nel rispetto delle seguenti finalità: |
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Art. 18 - Attuazione1. La Giunta provinciale definisce, con propria deliberazione, da adottarsi entro cen |
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Capo VII - Ricerca, innovazione, pubblica amministrazione e territorio |
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Art. 19 - Innovazione nella pubblica amministrazione1. Con riferimento agli obiettivi definiti dall’articolo 2, la Provincia riconosce il |
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Capo VIII - Programmazione e strumenti di coordinamento |
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Art. 21 - Programmazione di settore1. In armonia con gli obiettivi e le linee prioritarie del programma di sviluppo provinciale, la Giunta provinciale definisce, con riferimento all’intera legislatura, la strategia provinciale per lo sviluppo della società dell’informazione e dell’amministrazione digitale, nell’ambito della quale individua le aree e i progetti di sviluppo, evolutivi e innovativi, da realizzare mediante i soggetti del sistema pubblico provinciale. |
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Art. 22 - Comitato permanente per l’evoluzione del SINET1. È istituito il comitato permanente per l’evoluzione del SINET con il compito di garantire il carattere cooperativo di tutti i soggetti aderenti al sistema, come previsto dall’articolo 5, comma 1. 2. Il comitato può formulare proposte per l’elaborazione della strategia provinciale di cui all’articolo 21, comma 1. |
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Capo IX - Disposizioni finali |
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Art. 23 - Disposizioni finanziarie1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 5, 6,13, 16 e 17 di questa legge si provvede mediante l’utilizzo degli stanziamenti già autorizzati in bilancio sulle unità previsionali di base 15.15.110 (Oneri di gestione del sistema |
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Art. 24 - Abrogazioni e disposizione transitoria1. Sono abrogati: a) l’articolo 1, il comma 1 dell’articolo 2 e l’articolo 7 bis della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale); |
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