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L. P. Trento 04/10/2012, n. 19

Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6, in materia di soggiorni socio-educativi.
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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Finalità

1. La Provincia disciplina la ricezione turistica all'aperto e ne favorisce lo sviluppo, nel rispetto dei valori ambientali e natura

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Capo II - Strutture ricettive all'aperto
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Art. 2 - Definizioni

1. Per i fini di questa legge s'intende per:

a) "equipaggio": persone che singolarmente o in gruppo soggiornano all'interno della struttura ricettiva all'aperto, con o senza propri mezzi mobili di soggiorno;

b) "piazzola": la superficie attrezzata messa a disposizione del turista e atta a ospitare l'equipaggio provvisto di tende, di propri mezzi mobili di soggiorno e di strutture accessorie, nonché gli allestimenti mobili e le strutture fisse di appoggio;

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Art. 3 - Ricettività turistica all'aperto

1. Sono strutture ricettive all'aperto gli esercizi ricettivi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti, posti in aree recintate e costantemente controllate da idonei sistem

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Art. 4 - Campeggio

1. Il campeggio è una struttura ricettiva all'aperto allestita su aree recintate e appositamente attrezzate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti nonché per l'eventuale prestazione ai turisti di servizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali e di servizi accessori.

2. Il titolare o il gestore del campeggio deve riservare una quota almeno pari al 50 per cento della capacità ricettiva complessiva all'allestimento di piazzole destinate esclusivamente ai turisti itineranti provvisti di tende o di mezzi mobili di soggiorno.

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Art. 5 - Campeggio-villaggio

1. Il campeggio-villaggio è la struttura ricettiva all'aperto allestita su aree recintate e appositamente attrezzate per la sosta e il soggiorno temporaneo di turisti che dispone, nella misura minima del 15 e massima del 50 per cento della capacità ricettiva comples

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Art. 6 - Pertinenze

1. Possono far parte del campeggio e del campeggio-villaggio anche aree e immobili destinati a pertinenze non direttamente collegati

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Art. 7 - Divieto di campeggio

1. È vietato campeggiare in tende o in mezzi mobili di soggiorno al di fuori delle strutture ricettive all'aperto e degli spazi aperti destinati a ospitare i turisti secondo quanto disposto dalla normativa provinciale in materia di agriturismo, a ecce

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Art. 8 - Aree di servizio e aree di sosta attrezzate per autocaravan

1. Tenuto conto dell'opportunità di assicurare un adeguato livello di servizio per gli autocaravan in transito, il comune promuove, ove necessario, la realizzazione delle aree di servizio per autocaravan, denominate camper service, dove non è consentita la sosta, dotate di erogatori di acqua potabile, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, sistemi di illuminazione, impianti igienico-sanitari atti allo scarico delle acque reflue nere e grigie. Il piano regolatore generale del comune individua le zonizzazioni urbanistiche in cui sono ammesse le aree camper service. N11

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Art. 8-bis - Realizzazione di alloggi sopraelevati nell'ambito dell'offerta turistica

N1

1. La realizzazione di alloggi sopraelevati dal suolo e integrati nella vegetazione è ammessa nei casi previsti dal regolamento di cui al comma 2, nell'ambito dell'offerta ricettiva delle strutture turistiche disciplinata da questa legge e dalle leggi provinciali in materia di ricettività alberghiera ed extra alberghiera, di rifugi escursionistici e di agriturismo. Re

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Capo III - Disciplina urbanistico-edilizia
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Art. 9 - Disposizioni in materia urbanistica

1. N30

2. L'allestimento di un campeggio e di un campeggio-villaggio è ammesso solo se espressamente previsto dagli strume

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Art. 10 - Verifica di conformità

N14

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Art. 11 - Allestimenti mobili

1. Il campeggio e il campeggio-villaggio possono comprendere spazi o piazzole per l'insediamento di allestimenti mobili, incluse strutture edilizie leggere comunque denominate non assimilabili per funzioni e dimensioni alle ordinarie abitazioni o a strutture o a manufatti a carattere residenziale. Caravan, roulotte, autocaravan, case mobili e gli ulteriori allestimenti mobili di servizio devono essere trainabili e asportabili dalle piazzole; le tende e le strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio devono essere facilmente rimovibili e asportabili dalla piazzola.

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Capo IV - Disciplina dell'attività
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Art. 12 - Classificazione

1. L'attribuzione della classificazione è obbligatoria, precede ed è presupposto per l'esercizio dell'attività. N32

2. La classificazione attesta la denominazione, la tipologia e il livello di classificazione assegnato alla struttura ricettiva all'aperto. N33

3. In relazione ai requisiti posseduti le strutture ricettive all'aperto sono classificate in cinque livelli, contrassegnati in ordine decrescente da cinque, quattro, tre, due

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Art. 13 - Requisiti per l'esercizio dell'attività

1. I requisiti per l'esercizio dell'attività sono:

a) il possesso da parte del richiedente, titolare o gestore della struttura ricettiva, dei requisiti soggettivi previsti dagli

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Art. 14 - Esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività da parte delle strutture ricettive all'aperto è subordinato alla presentazione al comune della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale su

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Art. 15 - Commissione qualità

1. La Provincia assicura il controllo dei livelli qualitativi minimi delle prestazioni erogate da ciascuna struttura ricettiva all'aperto in relazione al livello di classificazione posseduto.

2. Per garantire la tutela dei consumatori assicurando nell'ambito di ciascun livello di classificazione la prestazione di un adeguato standard qualitativo

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Art. 16 - Obblighi del titolare e del gestore

1. Il titolare e il gestore sono responsabili dell'osservanza di questa legge nelle strutture ricettive all'aperto.

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Art. 17 - Periodi di esercizio

1. L'esercizio dell'attività di campeggio e di campeggio-villaggio è annuale. Nell'arco dell'anno è comunque garantito il periodo di apertura del

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Art. 18 - Tariffe

N2

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Art. 19 - Obbligo di esposizione al pubblico

1. All'ingresso della struttura ricettiva all'aperto il titolare o il gestore espone, in luogo visibile, l'insegna con la denominazione, la tipologia e la classificazione simboleggiata dal numero delle stelle assegnate

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Capo V - Controlli e sanzioni amministrative
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Art. 20 - Vigilanza

1. Le funzioni di vigilanza sul rispetto di questa legge, del regolamento di esecuzione e dei loro provvedimenti attuativi sono esercitate dai dipendenti della struttura pr

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Art. 21 - Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni di questa legge comportano l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

a) il pagamento di una somma da 1.500 a 4.500 euro in caso di esercizio di campeggio e campeggio-villaggio senza il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 13 e senza la segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'articolo 14; inoltre l'autorità competente all'irrogazione della sanzione ordina l'immediata chiusura dell'attività;

b) il pagamento di una somma da 500 a 1.500 euro in caso di superamento della capacità ricettiva dichiarata; in caso di recidiva la sanzione è raddoppiata;

b-bis) il pagamento di una somma da 500 a 1.500 euro in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione a seguito della perdita o della variazione dei parametri strutturali e funzionali, qualora tale perdita o variazione comporti la modifica del livello di classificazione o della tipologia. Alla medesima sanzione è soggetto il titolare o il gestore della struttura ricettiva che ometta di fornire agli equipaggi, senza giustificato motivo, i servizi corrispondenti al livello di classificazione attribuito; N20

b-ter) il pagamento di una somma da 300 a 900 e

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Capo VI - Disposizioni finali
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Art. 22 - Regolamento di esecuzione

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale adotta il suo regolamento di esecuzione, dopo aver sentito la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

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Art. 23 - Disposizioni transitorie

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto da questo capo, le disposizioni di questa legge si applicano dalla data individuata dal regolamento di esecuzione. Fino a tale data continuano ad applicarsi la legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (legge provinciale sui campeggi), ancorché abrogata dall'articolo 26 di questa legge, e il suo regolamento di esecuzione.

2. Restano valide le dichiarazioni di inizio attività, le segnalazioni certificate di inizio attività e le dichiarazioni di autoclassificazione presentate dai titolari o dai gestori dei campeggi e dei campeggi parco per vacanze sulla base della normativa previgente.

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Art. 24 - Altre disposizioni transitorie in materia di campeggi esistenti

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, le strutture ricettive esistenti alla data individuata dal regolamento ai sensi dell'articolo 23, comma 1, già classificate come campeggio, assumono la denominazione di campeggio ai sensi dell'articolo 4 di questa legge.

2. I campeggi già classificati alla data di entrata in vigore di questa legge possono mantenere le strutture e gli allestimenti per i quali a tale

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Art. 25 - Altre disposizioni transitorie in materia di campeggi parco per vacanze

1. Le strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore di questa legge già classificate come campeggio parco per vacanze continuano a mantenere questa denominazione.

2. I campeggi parco per vacanze già classificati alla data di entrata in vigore di questa legge possono mantenere le strutture e gli allestimenti per i quali a tale data è già stato ottenuto il relativo titolo edilizio nonché quelli risultanti da dichiaraz

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Art. 26 - Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) la legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (legge provinciale sui campeggi), tranne il comma

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Capo VII - Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio)
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Art. 27 - Modificazioni dell’articolo 3 della legge provinciale n. 6 del 2009

1. AL comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale n. 6 del 2009 dopo la parola: "culturali," è inserita la seguente: "ludiche,".

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Art. 28 - Abrogazione dell'arlicolo 4 della legge provinciale n. 6 del 2009
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Art. 29 - Abrogazione dell'articolo 5 della legge provinciale n. 6 del 2009
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Art. 30 - Abrogazione dell'articolo 6 della legge provinciale n. 6 del 2009
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Art. 31 - Abrogazione dell'articolo 7 della legge provinciale n. 6 del 2009
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Art. 32 - Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale n. 6 del 2009

1. AI comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale n. 6 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 33 - Modificazione dell'articolo 9 della legge provinciale n. 6 del 2009

1. Nel comma 2 dell'articolo 9 della legge pro

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Art. 34 - Sostituzione dell'articolo 11 della legge provinciale n. 6 del 2009

1. L'articolo 11 della legge provinciale n. 6 del 2009 è sostituito dal seguente:

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Art. 35 - Modificazione dell'articolo 12 della legge provinciale n. 6 del 2009

1. Il comma 2 dell'articoto 12 della legge provinc

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747610 12046411
Art. 36 - Disposizione transitoria

1. Fino alla data stabilita dal regolamento di esecuzione previsto dall'

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Capo VIII - Disposizione finanziaria
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747610 12046413
Art. 37 - Disposizione finanziaria

1. Le spese discrezionali derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 di questa legge sono assunte sulle unità previsionali di base 90.10.170 (Spese discrezionali di parte corrente) e 91.10.270 (Spese discrezionali di parte capitale) seco

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