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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 10/09/2003, n. 8
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- L.P. 13/06/2018, n. 8
- D. Pres. P. 09/04/2018, n. 3-78/Leg.
- D. Pres. P. 27/09/2017, n. 16-69/Leg.
- L.P. 27/07/2007, n. 13
- L.P. 22/12/2004, n. 13
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Capo I - Finalità, obiettivi e destinatari |
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Art. 1 - Finalità1. In armonia con i principi della Costituzione, della normativa nazionale e comunitaria che riconoscono come fondamentali i valori dell'uguaglianza e della solidarietà sociale, la Provincia autonoma di Trento, in ottemperanza alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate): a) g |
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Art. 2 - Obiettivi1. La Provincia persegue le finalità di cui all'articolo 1 anche attraverso i seguenti obiettivi: a) coordinamento e integrazione degli interventi che coinvolgono la Provincia, gli enti gestori di cui all'articolo 10 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), i comuni singol |
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Art. 3 - Destinatari |
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Art. 3-bis - Coinvolgimento attivo |
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Art. 4 - Accertamento e attestazione di disabilità1. Gli accertamenti relativi alle minorazioni, alle difficoltà, alla necessità di intervento assistenziale permanente, alla capacità lavorativa e relazionale, nonché alla capacità complessiva individuale residua, sono effettuati da una commissione costituita presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e composta da un med |
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Art. 5 - Prestazioni e benefici connessi all'attestazione dello stato di disabilità |
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Capo II - Strumenti di intervento a favore delle persone con disabilità |
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Art. 6 - Coordinamento interistituzionale per la tutela delle persone con disabilità1. Per l'attuazione degli obiettivi previsti all'articolo 2 e al fine di consentire il confronto costruttivo tra i soggetti che operano nel campo della disabilità, è istituito il coordinamento provinciale per la tutela delle persone con disabilità. N21 2. Il coordinamento, nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura, è composto: a) dall'assessore competente in materia di sanità e politiche sociali, con funzioni di presidente; b) da un rappresentante degli enti gestori delegati ai sensi dell'articolo 10 della legge provinciale n. 14 del 1991; |
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Art. 7 - Fondo provinciale per interventi a favore delle persone con disabilità1. Nell'ambito del bilancio provinciale è istituito un fondo provinciale per gli interventi in favore delle persone con disabilità non finanziabili con leggi provinciali o con leggi statali applicate sul territorio. N17 2. La Provincia, con il fondo provinciale per gli interventi in favore delle persone con disabilità, concede contributi per supportare progetti sviluppati a livello locale, nonché per attuare specifici interventi individuali, rivolti al miglioramento di vita dei soggetti con disabilità, con precedenza per coloro che sono in situazione di gravità, e che non potrebbero altrimenti realizzarsi. |
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Art. 8 - Osservatorio provinciale sull'handicap |
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Art. 9 - Sportello disabilità1. Per promuovere un sistema di attività informativa e di consulenza a favore dei soggetti con disabilità, nonché dei loro familiari, al fine di fornire risposte su tutti gli aspetti della vita sociale e relazionale collegati alla problematica della disabilità, la Provincia realizza, per il tramite delle proprie strutture o in regime di convenzione con le cooperative e le associazioni del privato sociale che risultino in possesso di un'adeguata esper |
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Capo II-bis - Interventi per favorire l'abitare sociale delle persone con disabilità |
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Art. 9-bis - Oggetto1. Per favorire la realizzazione delle finalità previste dall'articolo 1 e, in particolare, la valorizzazione delle dimensioni di autonomia, indipendenza, libertà di scelta, autorappresentazione e autodeterminazione della persona, la Provincia promuove, secondo quanto previsto da questo capo, interventi specifici rivolti alle persone con disabilità accertata ai |
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Art. 9-ter - Interventi per la realizzazione di progetti di abitare sociale1. Il progetto di abitare sociale è volto a favorire l'indipendenza abitativa delle persone con disabilità anche attraverso l'acquisizione di abilità pratiche, capacità di organizzazione del proprio tempo e degli spazi di vita e competenze relazionali e comporta, da parte dei servizi sociali e sanitari forme di accompagnamento limitate e circoscritte. Nei progetti di abitare sociale possono essere inserite le tipologie di intervento |
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Art. 9-quater - Interventi per favorire l'istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione |
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Art. 9-quinquies - Interventi informativi e formativi per la sensibilizzazione dei cittadini, delle famiglie e delle persone con disabilità1. Per agevolare il raggiungimento delle finalit |
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Art. 9-sexies - Relazione sull'attuazione delle disposizioni del capo II bis |
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Capo III - Altre disposizioni |
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Art. 10 - Modificazione dell’articolo 26 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento)1. All’articolo 26 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: “3-bis. Il servizio di aiuto personale, nell’ambito degli interventi di assistenza domiciliare, può avvalersi dell’opera aggiuntiva di: |
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Art. 11 - Modificazione dell'articolo 5 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità) |
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Art. 12 - Aspetti sanitari1. In armonia con quanto previsto dalla legge n. 104 del 1992, la Provincia, nel quadro della propria programmazione sanitaria, disciplina gli interventi per la prevenzione, la diagnosi prenatale e la dia |
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Art. 13 - Interventi nell'ambito educativo e dell'istruzione e formazione1. La Provincia garantisce alle persone disabili la fruizione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia secondo quanto disposto dalla vigente normativa. Garantisce altresì il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione della persona disabile nella scuola materna, elementare e secondaria, nonché nell'ambito d |
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Art. 14 - Modificazione dell’articolo 4 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro) |
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Art. 16 - Strumenti del collocamento mirato1. Il collocamento mirato è diretto all'obiettivo dell'inserimento al lavoro dei disabili e si realizza attraverso i seguenti strumenti: a) analisi delle capacità professionali dei soggetti, anche al fine del riconoscimento di criteri formativi comunque acquisiti, mediante la ricostruzione delle attività di lavoro già svolte, delle attitudini evidenziatesi nella vita sociale e l'esame delle potenzialità professionali; b) analisi dei caratteri dell'organizzazione del lavoro nel contesto di riferimento; |
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Art. 17 - Albo provinciale per l'integrazione lavorativa1. Nell'ambito delle norme provinciali in tema di interventi di politica del lavoro, la Giunta provinciale, sentito il parere di una rappresentanza delle associazioni, delle cooperative e degli enti inte |
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Art. 18 - Formazione integrata degli operatori1. Nell'ambito delle norme provinciali in tema di formazione, la Provincia, in ottemperanza all'articolo 39, comma 2, lettere c) e d), della legge n. 104 del 1992, favorisce occasioni e iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento multidisciplinare e interprofessionale degli operatori che a vario titolo sono impegnati ne |
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Art. 19 - Partecipazione alle attività culturali, sportive, ricreative e turistiche1. La Provincia rimuove gli ostacoli che impediscono la piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità alle attività culturali, sportive, ricreative e turistiche. N17 2. La Provincia, in particolare, favorisce e promuove: a) lo svolgimento di attività sportive da parte delle persone con disabilità, considerando la pratica delle stesse un servizio sociale ed un elemento fondam |
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Art. 20 - Assunzione di personale con disabilità presso i comuni |
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Art. 21 - Modificazione dell'articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento)1. All'articolo 37 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, il comma 7 è sostituito dal seguente: |
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Art. 22 - Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni1. La persona con disabilità sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e |
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Art. 23 - Accessibilità dei siti web1. I siti web della Provincia, dei suoi enti funzionali e delle società controllate o partecipate dalla Provincia sono progettati per essere accessibili ai cittadini disabili, garantendo il livello minimo di conformità alle li |
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Art. 24 - Agevolazioni1. I contratti di comparto del personale dipendente dagli enti locali e i contratti di formazione-lavoro recepiscono le agevolazioni per le persone con |
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Capo IV - Disposizioni finali, transitorie e finanziarie |
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Art. 25 - Norme attuative1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale, sentito il parere di una rappresentanza delle associazioni, delle cooperative e degli enti interessati, congiuntamente designata, disciplina con proprie deliberazioni: a) le modalità di funzionamento della commissione per l'accertamento dello stato di disabilità, nonché i criteri per attribuire le agevolazioni e i benefici; N24 |
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Art. 26 - Disposizioni finanziarie1. Per i fini di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 600.000 euro a carico dell'esercizio finanziario 2004 e di 700.000 euro a carico dell'esercizio finanziario 2005. 2. Gli oneri di cui al comma 1 sono comprensivi della spesa inerente l'istituzione del fondo di cui all'articolo 7 e l'attuazione degli interventi in esso previsti |
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