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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. P. Trento 29/12/2022, n. 19
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.P. 05/08/2024, n. 9
- L.P. 25/01/2024, n. 1
- L.P. 06/07/2023, n. 6
- L.P. 26/05/2023, n. 4
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Capo I - Disposizioni in materia di salute |
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Art. 1 - Art. 2 Omissis
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Art. 3 - Modificazioni della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 (legge provinciale sulla tutela della salute 2010)1. La rubrica dell'articolo 45 della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 è sostituita dalla seguente: "Dotazione organica e fabbisogno di personale". |
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Art. 4 - Omissis
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Capo II - Omissis
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Capo III - Disposizioni in materia di attività economiche, di turismo e di sport |
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Art. 8 - Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni)1. Nel comma 4-bis dell'articolo 14 della legge provinciale n. 2 del 2020 le parole: ", secondo quanto stabilito dall' |
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Art. 9 - Integrazione dell'articolo 7-bis della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999) |
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Art. 10 - Modificazione dell'articolo 18 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 (Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022)1. Nel comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale n. 3 del |
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Art. 11 - Modificazioni della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006)1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente: "1. L'autorizzazione alla coltivazione di cava è rilasciata dal comune nel cui territorio ricade l'area estrattiva interessata, previo parere del comitato cave, e deve riferirsi a un'area estrattiva individuata dal piano cave, limitatamente ai materiali da questo previsti. Se il progetto dev’essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale si applicano la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), e l'articolo 16 bis, comma 1." 2. Il comma 1-bis dell'articolo 7 della legge provinciale sulle cave 2006 è abrogato. 3. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale sulle cave 2006 è sostituito dal seguente: "1. La domanda è presentata secondo modalità definite dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, che indica anche la documentazione da allegare, in esito alla valutazione preliminare prevista dall'articolo 3 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 o dopo il rilascio del provvedimento di verifica ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge, se dovuto." 4. Dopo il comma 8 dell'articolo 8 della legge provinciale sulle cave 2006 è inserito il seguente: "8-bis. Se il progetto deve essere sottoposto a valutazione d'impatto ambientale si applica la legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013." |
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Art. 12 - Disposizione transitoria concernente le aziende per il turismo1. La deroga prevista dall'articolo 26, comma 5, della legge prov |
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Art. 13 - Modificazioni della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (legge provinciale sulla ricettività turistica 2002)1. Nel comma 2 dell'articolo 30 della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 le parole: "dagli articoli 25 e 48-bis" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 25, 37-ter e 48-bis". 2. Nel comma 1 dell'articolo 37-ter della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002 le parole: "la Provincia attribuisce agli alloggi per uso turistico un codice identificativo turistico provinciale (CIPAT) univoco per ogni singolo alloggio per uso turistico" sono sostituite dalle seguenti: "la Provincia attribuisce agli esercizi alberghieri dell'articolo 5, agli esercizi extra alberghieri dell'articolo 30, nonché agli agriturismi che svolgono le attività previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10 (legge |
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Art. 14 - Modificazioni della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012)1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sui campeggi 2012 è sostituita dalla seguente: "d) "allestimenti mobili": tende, caravan, roulotte, autocaravan; sono inoltre allestimenti mobili le case mobili, le strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio, nonché ulteriori allestimenti mobili di servizio, messi temporaneamente a disposizione del turista da parte del titolare o gestore della struttura ricettiva, i cui requisiti e le cui caratteristiche sono definite dal regolamento di esecuzione;". 2 La lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale sui campeggi 2012 è sostituita dalla seguente: "f) "unità abitative": camere, junior suite, suite, nonché appartamenti e bungalow con servizio autonomo di cucina, le strutture leggere e tende attrezzate destinate ad alloggio, diverse rispetto a quelle previste alla lettera d), i cui requisiti e caratteristiche sono stabiliti dal regolamento di esecuzione;". |
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Art. 15 - Integrazione dell'articolo 19 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (legge provinciale sull'handicap 2003)1. Dopo il comma 4 dell'articolo 19 della legge provinciale sull'handicap 2003 è inserito il seguente: |
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Art. 16 - Modificazioni della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (legge provinciale sugli impianti a fune 1987) |
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Art. 17 - Integrazione dell'articolo 41 della legge provinciale 21 aprile 2016, n. 4 (legge provinciale sullo sport 2016)1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 41 della legge provinciale sullo sport 2016 è inserito il seguente: |
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Capo IV - Disposizioni in materia di foreste, di lavori pubblici, di territorio, di protezione civile e di servizi pubblici |
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Art. 18 - Modificazioni della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007)1. Nella lettera d) del comma 5 dell'articolo 28 della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007 le parole: "e a quelle che sono titolari di un diritto di proprietà o possesso su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati in un comune della provincia" sono sostituite dalle seguenti: "a quelle che sono titolari di un diritto di proprietà o possesso su immobili adibiti ad uso abitativo ubicati in un comune della provincia, ai soggetti disabili e ai relativi accompagnatori". |
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Art. 19 - Modificazione dell'articolo 35 (Misure straordinarie per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi negli investimenti pubblici) della legge provinciale 16 giugno 2022, n. 61. Alla fine del comma 2 dell'articolo 35 della legge provinciale |
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Art. 20 - Modificazioni dell'articolo 13 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993)1. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 è sostituito dal seguente: "3. L'elenco prezzi viene pubblicato nel Bo |
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Art. 21 - Modificazioni della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)1. Dopo la lettera d-novies) del comma 4 dell'articolo 64 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserita la seguente: "d-decies) gli interventi di installazione, sui balconi degli edifici, di vetrate panoramiche amovibili di cui all'articolo 78, comma 3-bis." 2. Nella lettera g) del comma 3 dell'articolo 78 della legge provinciale per il govern |
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Art. 22 - Modificazioni dell'articolo 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)1. L'alinea della lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 è sostituito dal seguente: "a) l'autorizzazione unica territoriale comprende le seguenti autorizzazioni e si applica se deve essere rilasciato, rinnovato o aggiornato uno de |
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Art. 23 - Modificazioni della legge provinciale 1° luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento)1. Dopo l'articolo 19 della legge provinciale n. 9 del 2011 è inserito il seguente: "Art. 19-bis - Disposizioni per la prevenzione degli incidenti connessi a impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti 1. Al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti connessi a impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, la Provincia predispone i progetti dei piani di emergenza esterna previsti dall'articolo 26-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), sulla base dei |
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Art. 24 - Modificazioni dell'articolo 13-bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)1. Nel comma 7 dell'articolo 13-bis della legge provincia |
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Capo V - Disposizioni sull'attività amministrativa |
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Art. 25 - Modificazioni dell'articolo 9-ter della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attività amministrativa 1992)1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 9-ter della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 sono inserite le parole: "da parte delle amministrazioni o delle strutture provinciali cui sono state rese le dichiarazioni". 2. Nell'alinea del comma 2 dell'articolo 9-ter della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992 le parole: "l'amministrazione dispone" sono sostituite d |
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Capo VI - Disposizioni finali |
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Art. 27 - Abrogazioni1. Il comma 6 dell'articolo 57 della legge provinciale 28 marzo 2 |
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Art. 28 - Entrata in vigore1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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