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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 23/12/2013, n. 145
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 17/10/2024, n. 153 (L. 13/12/2024, n. 191)
- D.L. 02/03/2024, n. 19 (L. 29/04/2024, n. 56)
- D.L. 10/08/2023, n. 104 (L. 09/10/2023, n. 136)
- D.L. 17/05/2022, n. 50 (L. 15/07/2022, n. 91)
- D.L. 21/10/2021, n. 146 (L. 17/12/2021, n. 215)
- D.L. 23/06/2021, n. 92
- D.L. 09/06/2021, n. 80 (L. 06/08/2021, n. 113)
- L. 27/12/2019, n. 160
- L. 30/12/2018, n. 145
- D.L. 12/07/2018, n. 87 (L. 09/08/2018, n. 96)
- L. 11/12/2016, n. 232
- D.L. 24/06/2016, n. 113 (L. 07/08/2016, n. 160)
- D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50
- D. Leg.vo 22/01/2016, n. 10
- L. 28/12/2015, n. 208
- D. Leg.vo 14/09/2015, n. 151
- D.L. 31/12/2014, n. 192 (L. 27/02/2015, n. 11)
- L. 23/12/2014, n. 190
- D.L. 12/09/2014, n. 133 (L. 11/11/2014, n. 164)
- D.L. 24/06/2014, n. 91 (L. 11/08/2014, n. 116)
- D.L. 31/05/2014, n. 83 (L. 29/07/2014, n. 106)
- Comunicato Ministero Sviluppo Economico in G.U. 27/02/2014, n. 48
- L. 21/02/2014, n. 9 (Legge di conversione). In vigore dal 22/02/2014, in corsivo.
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Art. 1. - Disposizioni per la riduzione dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, per gli indirizzi strategici dell’energia geotermica, in materia di certificazione energetica degli edifici e di condominio, e per lo sviluppo di tecnologie di maggior tutela ambientale1. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas aggiorna entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i criteri per la determinazione dei prezzi di riferimento per le forniture destinate ai clienti finali non riforniti sul mercato libero, tenendo conto delle mutazioni intervenute nell’effettivo andamento orario dei prezzi dell’energia elettrica sul mercato. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i prezzi minimi garantiti, definiti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e dell’articolo 1, comma 41, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono pari, per ciascun impianto, al prezzo zonale orario nel caso in cui l’energia ritirata sia prodotta da impianti che accedono a incentivazioni a carico delle tariffe elettriche sull’energia prodotta, ad eccezione dell’energia elettrica immessa da impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 100 kw e da impianti idroelettrici di potenza elettrica fino a 500 kw. 3. Al fine di contenere l’onere annuo sui prezzi e sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare l’apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistenti impianti, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa: a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell’energia elettrica; b) optare per una rimodulazione dell’incentivo spettante, volta a valorizzare l’intera vita utile dell’impianto. In tal caso, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di cui al comma 5, il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo dell’incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni. La specifica percentuale di riduzione è applicata: 1) per gli impianti a certificati verdi, al coefficiente moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ; 2) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore della tariffa spettante al netto del prezzo di cessione dell’energia elettrica definito dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas in attuazione dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell’anno precedente; 3) per gli impianti a tariffa premio, alla medesima tariffa premio. 4. La riduzione di cui al comma 3, lettera b), viene differenziata in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo di fonte rinnovabile e dell’istituto incentivante, ed è determinata tenendo conto dei costi indotti dall’operazione di rimodulazione degli incentivi, incluso un premio adeguatamente maggiorato per gli impianti per i quali non sono previsti, per il periodo successivo a quello di diritto al regime incentivante, incentivi diversi dallo scambio sul posto e dal ritiro dedicato per interventi realizzati sullo stesso sito. Il decreto di cui al comma 3, lettera b), deve prevedere il periodo residuo di incentivazione, entro il quale non si applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera a). Allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo non può comunque scadere prima del 31 dicembre 2014 e può essere differenziato per ciascuna fonte, per tenere conto della diversa complessità degli interventi medesimi. 5. L’opzione di cui al comma 3, lettera b), deve essere esercitata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 3, lettera b), mediante richiesta al Gestore dei servizi energetici (Gse) resa con modalità definite dallo stesso Gse entro 15 giorni dalla medesima data. 6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano: a) agli impianti incentivati ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992; b) ai nuovi impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 159 del 10 luglio 2012, supplemento ordinario n. 143, fatta eccezione per gli impianti ricadenti nel regime transitorio di cui all’articolo 30 dello stesso decreto. 6-bis. Al fine di promuovere la competitività delle imprese industriali, i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema applicati al consumo di gas e i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali sono rideterminati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La suddetta rideterminazione deve avvenire in modo da tenere conto della definizione di imprese a forte consumo di energia, nel rispetto dei decreti e dei vincoli di cui all’articolo 39, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, secondo gli indirizzi emanati dal Ministro dello sviluppo economico. 6-ter. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di rendere più facilmente confrontabili le offerte contrattuali rivolte ai clienti finali per l’acquisto di gas o energia elettrica, |
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Art. 2. - Misure in materia di nuove imprese e di riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale e fondo di investimento nel capitale di rischio delle PMI1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni: a) prima dell’articolo 1, sono inserite le seguenti parole: “Capo 01 - Misure in favore della nuova imprenditorialità nei settori della produzione dei beni e dell’erogazione dei servizi”; b) gli articoli da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: “Art. 1. - (Princìpi generali) - 1. Le disposizioni del presente Capo sono dirette a sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l’accesso al credito. Art. 2. - (Benefìci) - 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente Capo sono concedibili mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”) e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento. 2. I mutui di cui al comma 1 possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell’ambito degli investimenti da realizzare. Art. 3. - (Soggetti beneficiari) - 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo le imprese: |
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Art. 3. - Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo1. N25 A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è attribuito un credito d'imposta “nella misura del 25 per cento, elevata al 50 per cento nei casi indicati al comma 6-bis, delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015. N19 1-bis. N32 Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996. N20 2. Per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione. 3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 10 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000. N36 4. Sono ammissibili al credito d'imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo: a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologi |
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Art. 4. - Misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e misure particolari per l’area di crisi complessa del porto di Trieste1. L’articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: “Art. 252-bis - (Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale) - 1. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la regione territorialmente interessata e, per le materie di competenza, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di competenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili, possono stipulare accordi di programma con uno o più proprietari di aree contaminate o altri soggetti interessati ad attuare progetti integrati di messa in sicurezza o bonifica, e di riconversione industriale e sviluppo economico in siti di interesse nazionale individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, al fine di promuovere il riutilizzo di tali siti in condizioni di sicurezza sanitaria e ambientale, e di preservare le matrici ambientali non contaminate. Sono escluse le aree interessate dalle misure di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, e successive modificazioni. 2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 assicurano il coordinamento delle azioni per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso e funzionale adempimento per l’attuazione dei progetti e disciplinano in particolare: a) l’individuazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica da attuare, sulla base dei risultati della caratterizzazione validati dalle agenzie regionali per la protezione dell’ambiente; b) l’individuazione degli interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati; c) il piano economico finanziario dell’investimento e la durata del relativo programma; d) i tempi di attuazione degli interventi e le relative garanzie; e) i contributi pubblici e le altre misure di sostegno economico finanziario disponibili e attribuiti; f) la causa di revoca dei contributi e delle altre misure di sostegno, e di risoluzione dell’accordo; g) l’individuazione del soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica, e delle attività di monitoraggio, controllo e gestione degli interventi di messa in sicurezza che restano a carico del soggetto interessato; h) i tempi di presentazione e approvazione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica; i) la previsione di interventi di formazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze dei lavoratori degli impianti dismessi da reimpiegare nei lavori di bonifica previsti dai medesimi accordi di programma, mediante il ricorso a fondi preliminarmente individuati a livello nazionale e regionale. i-bis) le modalità di monitoraggio per il controllo dell’adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti. 3. La stipula dell’accordo di programma costituisce riconoscimento dell’interesse pubblico generale alla realizzazione degli impianti, delle opere e di ogni altro intervento connesso e |
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Art. 4-bis - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di siti inquinati1. Nell’allegato II alla parte seconda del decreto |
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Art. 4-ter - Misure urgenti per accelerare l’attuazione di interventi di bonifica in siti contaminati di interesse nazionale1. Al fine di accelerare la progettazione e l’attuazione degli interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nel sito contaminato di interesse nazionale di Crotone, le somme liquidate per il risarcimento del danno ambientale a favore dell’amministrazione dello Stato con sentenza del tribunale di Milano n. 2536 del 28 febbraio 2012, passata in giudicato, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinate alle finalità di cui al presente comma. Per le finalità di cui al primo periodo, da realizzare entro il 31 dicembre 2029, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è nominato un commissario straordinario delegato ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 5, primo, secondo e terzo periodo, del citato articolo 20, e sono individuati le attività del commissario, nel limite delle risorse acquisite, le relative modalità di utilizzo nonché il compenso del commissario stesso, dete |
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Art. 5. - Misure per favorire l’internazionalizzazione delle imprese ed in materia di facilitazione dell’ingresso e del soggiorno in Italia per start-up innovative, ricerca e studio1. - 7-bis. Omissis 8. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) Omissis |
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Art. 6. - Misure per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese, ed in materia di frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, comunicazioni ed agenda digitale1. Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l’ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, nell’ambito di apposito Programma Operativo Nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell’approvazione della Commissione europea, ovvero nell’ambito della collegata pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione e dal Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”), concessi ad imprese per l’acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell’efficienza aziendale, la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro, tale da favorire l’utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità, tra cui il telelavoro, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga. I suddetti voucher sono concessi anche per permettere il collegamento alla rete internet mediante la tecnologia satellitare, attraverso l’acquisto e l’attivazione di decoder e parabole, nelle aree dove le condizioni geomorfologiche non consentano l’accesso a soluzioni adeguate attraverso le reti terrestri o laddove gli interventi infrastrutturali risultino scarsamente sostenibili economicamente o non realizzabili. I voucher potranno altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese. 2. Previa verifica della coerenza con le linee di intervento previste nella proposta nazionale relativa alla prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, fruibili a seguito dell’approvazione da parte della Commissione europea del Programma Operativo Nazionale relativo alla Competitività di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la coesione territoriale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l’ammontare dell’intervento nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro a valere sulla medesima proposta nazionale o sulla collegata pianificazione definita per l’attuazione degli interventi a finanziamento nazionale di cui al comma 1. La somma così individuata dal CIPE è ripartita tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni. 3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti lo schema standard di bando e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo. 4. All’articolo 1 dell’allegato n. 10 al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: “111.000,00 euro” sono aggiunte le seguenti: “ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000”; b) al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) è inserito il seguente: “1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 300 euro ogni mille utenti”; c) al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: “66.500,00 euro” sono aggiunte le seguenti: “ad eccezione delle imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000”; d) al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è inserito il seguente: “1-bis) per le imprese con un numero di utenti pari o inferiore a 50.000, 100 euro ogni 1.000 utenti”. 4-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2013, si applicano anche allo scavo per l’installazione dei ricoveri delle infrastrutture d |
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Art. 7. - Misura di razionalizzazione dell’istituto del ruling di standard internazionale1. All’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 32 |
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Art. 8. - Disposizioni in materia di assicurazione r.c. autoSoppresso |
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Art. 9 - Art. 10 Omissis
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Art. 11. - Misure per favorire la risoluzione di crisi aziendali e difendere l’occupazione1. - 3. Omissis 3-bis. Il quarto comma dell’articolo 2526 del codice civile si interpreta nel senso che, nelle coope |
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Art. 12. - Misure per favorire il credito alla piccola e media impresa1. - 3. Omissis 4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 15, primo comma, dopo le parole: “dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,” sono inserite le seguenti: “per le quali è stata esercitata l’opzione di cui all’articolo 17,”; b) all’articolo 17, primo comma, le parole: “sono tenuti a” sono sostituite dalle seguenti: “, a seguito di specifica opzione, possono” e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “L’opzione è esercitata per iscritto nell’atto di finanziamento.”; |
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Art. 13. - Disposizioni urgenti per EXPO 2015, per i lavori pubblici ed in materia di trasporto aereo1. Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del 17 novembre 2006 e le assegnazioni disposte dalla delibera CIPE n. 33 del 13 maggio 2010 sono revocate. Le quote annuali dei contributi revocati, iscritte in bilancio, affluiscono al Fondo di cui all’articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le somme relative ai finanziamenti revocati iscritte in conto residui, ad eccezione di quelle conservate in bilancio ai sensi dell’articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovranno essere versate all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2013, per essere successivamente riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al precedente periodo. Le risorse revocate sono destinate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alle annualità disponibili: a) prioritariamente, per l’importo di 53,2 milioni di euro, alla realizzazione dei progetti cantierabili relativi a opere di connessione indispensabili per lo svolgimento dell’Evento Expo 2015, già individuate dal tavolo Lombardia, riguardanti il parcheggio remoto di stazionamento di Cascina Merlata, nel limite di 31 milioni di euro, il collegamento S.S. 11 - S.S. 233, lotto 1-B, nel limite di 17,2 milioni di euro e le connesse opere di collegamento e accoglienza tra il parcheggio e il sito espositivo, nel limite di 5 milioni di euro; b) per l’importo di 45 milioni di euro, ad opere necessarie per l’accessibilità ferroviaria Malpensa – terminal T1-T2; c) per l’importo di 42,8 milioni di euro, alla linea M4 della metropolitana di Milano. 1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in un’apposita sezione del proprio sito web istituzionale, il CIPE pubblica un’anagrafe dei provvedimenti aventi forza di legge con i quali, a far data dal 1° gennaio 2010, sono state revocate le assegnazioni disposte con proprie delibere. Nell’anagrafe, da aggiornare con cadenza almeno trimestrale, per ogni provvedimento devono essere indicati la consistenza delle risorse revocate, le finalità alle quali tali risorse sono state destinate con il provvedimento di revoca e con gli atti successivi previsti dallo stesso provvedimento, nonché lo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario sia degli interventi a beneficio dei quali sono state riassegnate le risorse revocate, sia di quelli oggetto delle delibere di assegnazione revocate. 2. L’importo di 42,8 milioni di euro per l’anno 2013 assegnato dal CIPE nella seduta del 9 settembre 2013 a valere sulle risorse dell’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a favore della linea M4 della metropolitana di Milano è assegnato al Collegamento SS 11-SS 233, lotto 1-B, di cui alla lettera a) del comma 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Il contributo dello Stato assegnato, ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, alla linea M4 della metropolitana di Milano, nel complessivo importo di 172,2 milioni di euro, è revocato, in caso di mancata stipula del contratto di finanziamento entro il 31 dicembre 2014. Con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da trasmettere al CIPE, vengono definiti il cronoprogramma dei lavori e le modalità di monitoraggio. 3. In relazione agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b), i soggetti attuatori sono autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad avviare le procedure per l’affidamento dei lavori nel limite delle risorse autorizzate dalle lettere a) e b) del comma 1 e dal comma 2 e a condizione che le erogazioni avvengano compatibilmente con le risorse iscritte sull’apposito capitolo di bilancio. Il Commissario Unico di cui all’articolo 5 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e il Tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali vigilano sullo stato di attuazione delle opere e, ove necessario, il Commissario Unico adotta le deroghe per l’immediato avvio delle opere e per la loro tempestiva realizzazione. 4. Le disponibilità derivanti dalle revoche di cui al comma 1 non utilizzate per le finalità ivi previste sono destinate alla realizzazione di interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all’interno dei sistemi portuali, nella fase iniziale per favorire i traffici con i Paesi dell’Unione Europea, da |
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Art. 13-bis - Disposizioni urgenti recanti modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 2851. All’articolo 114 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inseri |
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Art. 14. - Misure per il contrasto del lavoro sommerso e irregolare1. Al fine di rafforzare l’attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni: a) N13 |
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Art. 15. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta |
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Allegato 1 - Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppoArt. 1, comma 36
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24/12/2024
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