Cancellazione dell'ipoteca nei mutui immobiliari. Il comma 8-sexies dell'art. 13 della legge stabilisce che l'ipoteca iscritta dalla banca a garanzia di obbligazioni derivanti da contratti di mutuo si estingue automaticamente nella stessa data in cui avviene l'estinzione della relativa obbligazione garantita. La banca è tenuta a tale scopo a rilasciare al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell'obbligazione ed a trasmettere al conservatore la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data. Le modalità per la trasmissione della comunicazione di cui sopra saranno stabilite dall'Agenzia del territorio con proprio provvedimento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge in commento (3.4.2007), e dovranno assicurare che la provenienza sia dal creditore o da persona dallo stesso addetta o preposta. Segnaliamo inoltre che il comma 8-novies dello stesso art. 13 prevede che l'estinzione non si verifica se il creditore (la banca), ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio ed al debitore, entro il medesimo termine di trenta giorni successivi alla scadenza dell'obbligazione e con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane. In tal caso l'Agenzia, entro il giorno successivo al ricevimento della dichiarazione, procede all'annotazione in margine all'iscrizione dell'ipoteca.
Segnaliamo infine che le disposizioni sopra descritte si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge in commento (3.4.2007). Dalla medesima data sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni sopra descritte.
Divieto penali per anticipata estinzione dei mutui. Il comma 1 dell'art. 7 stabilisce la nullità di qualunque clausola che preveda oneri a carico del mutuatario che richiede l'estinzione anticipata o parziale di un contratto di mutuo stipulato per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche. La nullità in questione si applica solamente alle clausole che contravvengono il divieto, e non si estende invece all'intero contratto di mutuo.