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ISSN 1721-4890
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Direttore Dino de Paolis
Circ. CNI 16/03/2017, n. 27
Circ. CNI 16/03/2017, n. 27
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Testo del provvedimentoIn riferimento alla richiesta pervenuta a mezzo email in data 16/12/2016, è stata fatta una ulteriore disanima dell’argomento al fine di meglio approfondire la situazione attuale e fornire risposte adeguate, anche a seguito di ulteriori approfondimenti eseguiti di concerto con alcuni istituti Universitari e Politecnici. Va innanzitutto precisato che quanto a suo tempo indicato nella Circolare CNI n. 367 del 29104/2014 [allegata alla presente] è ancora sostanzialmente adeguato, perché da allora non sono intervenute variazioni normative, anche se appare sempre più necessaria la già allora auspicata revisione delle disposizioni per renderle più coerenti con le norme sulle competenze professionali. La figura del “tecnico abilitato” all’esecuzione delle diagnosi energetiche e delle certificazioni energetiche degli edifici venne introdotto dal D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006132/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93176/CEE) che ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 in materia di diagnosi energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle more dell’emanazione dei decreti di cui all’articolo 4 del medesimo decreto legislativo, nel punto 2. dell’allegato Ili introdusse la definizione di tecnico abilitato alla certificazione energetica degli edifici come: “tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente . ... Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finale. l predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni.” Successivamente fu emanato il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) per definire i requisiti tecnici e professionali dei soggetti abilitati all’attività di certificazione energetica degli edifici. Il decreto stabilisce che l’attività di certificazione energetica deve essere svolta da un tecnico abilitato, sia che il soggetto la svolga sotto forma libero prof |
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Allegati - Omissis |
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