Il Regolamento definisce i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici (redazione Attestato di prestazione energetica, APE, e Attestato di qualificazione energetica, AQE).
In particolare il Regolamento prevede che possono svolgere l’attività di certificazione energetica:
- tecnici abilitati, sia dipendenti di enti pubblici o di società di servizi pubbliche o private che liberi professionisti, in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: laurea in architettura, ingegneria, agraria, scienze forestali, diploma di perito industriale, geometra, perito agrario;
- enti pubblici o organismi di diritto pubblico accreditati che svolgono attività di ispezione del settore edile e degli impianti;
- società di servizi energetica (ESCo).
I tecnici abilitati sono quelli in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 2, comma 3, del decreto in commento ed iscritti ai relativi albi professionali (abilitazione nei limiti delle proprie competenze professionali come definite dai rispettivi albi) oppure quelli in possesso dei titoli di studio di cui all'art. 2, comma 3, del decreto in commento e dell'attestato di superamento di idoneo corso di formazione conforme e accreditato ai sensi del decreto stesso.
Gli altri soggetti svolgono l'attività di certificazione sempre e comunque a mezzo di tecnici abilitati.