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Nota Min. Giustizia 17/06/2015

Risposta ai quesiti posti dalla Confedilizia. Regolamento formazione amministratori di condominio (D.M. n. 140 del 2014).
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[Premessa]


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Quadro normativo

In via preliminare, giova richiamare, sinteticamente, il quadro normativo di riferimento.

Il Decreto legge n. 145 del 2013

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Primo quesito

In merito al primo quesito, l’istante richiede alcune precisazioni circa la figura del responsabile scientifico.

Precisamente chiede, per quanto concerne i corsi di formazione per amministratori condominiali svolti in via telematica, se il responsabile scientifico degli stessi possa adempiere all’obbligo, previsto dal comma 2 dell’art. 4 del D.M. n. 140/2014 R, di verificare “le modalità di partecipazione degli iscritti e di rilevamento delle presenze”, attraverso l’utilizzo di credenziali di accesso (username e password) al sito Internet con il quale il corso viene erogato.

Per rispondere al quesito, occorre richiamare, nel complesso della sua portata prescrittiva, la disposizione di cui all’art. 4, che introduce e disciplina la figura del responsabile scientifico.

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Secondo quesito

Con riferimento al secondo parere richiesto, si chiede di sapere se, sempre relativamente ai corsi di formazione per amministratori condominiali svolti in via telematica, il di sposto di cui all’art. 4, comma 2, ultimo periodo, del decreto n. 140 del 2014 R, in forza del quale “il responsabile scientifico attesta il superamento con profitto di un esame finale sui contenuti del corso di formazione e di aggiornamento seguito dai partecipanti”, possa essere interpretato nel senso che tale attestazione non implichi la necessità, per il responsabile scientifico, di presenziare ai singoli esami, essendo sufficiente la successiva attestazione da parte dello stesso.

Anche in questo caso l’interpretazione offerta dall’istante trova riscontro positivo.

Oltre a quanto in precedenza esposto in merito al ruolo che il regolamento attribuisce al responsabile scientifico, risponde al canone generale della ragionevolezza consentire che tale adempimento possa essere svolto anche a distanza, in conformità ai compiti che la norma di cui all’art. 4 attribuisce al medesimo.

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