Il presente Decreto individua le disposizioni da applicare per poter dare attuazione al credito d'imposta previsto dall'art. 3 del D.L. 145/2013, relativo ad investimenti per attività di ricerca e sviluppo, nonchè le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014, le cause di decadenza e di revoca del beneficio e le modalità di restituzione del credito indebitamente fruito.
Attività ammissibili:
- lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali;
- ricerca pianificata o indagini critiche da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti o servizi o permettere un miglioramento degli stessi;
- acquisizione e utilizzo delle conoscenze esistenti di natura scientifica allo scopo di produrre piani o progetti per prodotti o servizi;
- produzione e collaudo di prdotti e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati per finalità commerciali.
Soggetti beneficiari:
- tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 e fino a quello in corso al 31/12/2019.
Per poter usufruire del credito d'imposta, esso deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nella quale sono stati sostenuti i costi.