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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 14/02/2017
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D. Min. Sviluppo Econ. 14/02/2017
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Art. 1. - Oggetto e ambito di applicazione1. In attuazione dell’art. 1, comma 6-octies, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, il presente decreto individua le disposizioni per la progressiva copertura del fab |
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Art. 2. Obiettivi di sviluppo di fonti energetiche rinnovabili al 2020 e al 20301. In ciascuna delle isole indicate in allegato 1 sono stabiliti i seguenti obiettivi minimi di sviluppo dell’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili da raggiungere al 31 dicembre 2020: a) installazione, presso utenze domestiche e non domestiche, di sistemi con pannelli solari termici per la copertura dei consumi di acqua calda o per il solar cooling pari, per ciascuna isola, ai valori indicati in allegato 1. Concorre a tale obiettivo l’installazione, esclusivamente in sostituzione di scaldaacqua elettrici, di pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria (di seguito anche: pompe di calore); a tali fini, si assume che ogni kW di potenza elettrica della pompa di calore equivale all’installazione di 2 metri quadri di solare termico; b) installazione di impianti di produzione di energia elettrica collegati alla rete |
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Art. 3. - Requisiti degli impianti e controlli1. Gli impianti devono essere costruiti ed eserciti nel rispetto dei requisiti richiamati in allegato 2. 2. Il Gse, a partire dai dati ricevuti ai sensi del comma 3, effettua controlli sugli impianti realizzati per le finalità di cui al presente decreto, al fine di verificare il rispetto dei requisiti e il diritto alle previste remunerazioni, nonché per una corretta imputazione degli intervent |
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Art. 4. - Utilizzazione dell’energia e remunerazione degli interventi1. L’energia prodotta dai sistemi con pannelli solari termici e da impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ha diritto a una remunerazione le cui modalità di erogazione, periodo di diritto ed entità, anche differenziata per ciascuna isola e tipologia di intervento, sono determinati con provvedimenti dell’autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico sulla base dei seguenti criteri: a) energia da pannelli solari termici utilizzata per la copertura dei consumi di acqua calda e per il solar cooling: per ogni metro quadrato in esercizio, la remunerazione è riconosciuta al titolare dell’impianto dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, ed è commisurata al costo del combustibile risparmiato per il minor consumo di energia elettrica efficientemente prodotta. A tale fine, si assume che ogni metro quadrato di pannello generi energia termica pari a 600 kWh/anno, corrispondenti a pari risparmio di energia elettrica; b) energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili immessa in parte o totalmente nella rete: per ogni kWh di produzione netta la remunerazione, comprensiva de |
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Art. 5. - Promozione dell’ammodernamento delle reti elettriche isolane1. Ai fini di quanto previsto all’art. 2, comma 4, nonché per favorire la penetrazione delle fonti rinnovabili anche nelle isole minori con lavori di interconnessione in corso alla data del presente decreto, entro il 31 dicembre 2017 ciascun gestore dei sistemi elettrici delle predette isole, previa ricognizione della situazione attuale in termini di domanda e offerta di energia elettrica e termica, nonché |
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Art. 6. - Progetti integrati innovativi1. Fermo restando quanto previsto all’art. 5, anche allo scopo di definire modelli di intervento per gli obiettivi di cui all’art. 2, comma 4, nelle isole di cui all’allegato 1 è promossa la realizzazione di due progetti integrati, che possono includere anche impianti a fonti rinnovabili offshore, compresa la fonte oceanica, e solare termico, che, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e continuità della fornitura, consentano, entro il 31 dicembre 2020, di ridurre la produzione elettrica annua convenzionale di cui in allegato 1 almeno dei seguenti valori; a) il 50% per le isole con produzione annua convenzionale fino a 3000 MWh; b) il 40% per le isole con produzione elettrica annua convenzionale superiore a 3000 MWh e fino a 4000 MWh; c) il 30% per le isole con produzione elettrica annua convenzionale superiore a 4000 e fino a 5000 MWh; d) i |
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Art. 8. - Disposizioni varie1. Per l’insieme delle isole indicate in allegato 1, il Ministero dello sviluppo economico, sentita Terna in merito alle prospettive di realizzazione, a costi sostenibili, di opere di interconnessione della rete elettrica delle isole minori con la rete di trasmissione nazionale, provvede a richiedere alla Commissione europea la deroga di cui all’art. 44 della direttiva 2009/72/CE fino al 2021, evidenziando il contributo atteso che, ai sensi del presente decreto, i gestori forniscono ai fini degli obiettivi comunitari su clima ed energia. Per gli ann |
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Art. 9. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli |
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Allegato 1
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Allegato 2 - Requisiti degli impiantiA. Impianti di produzione elettrica Per le specifiche definizioni di fonti, impianti, requisiti e caratteristiche degli impianti, nonché di ogni altro elemento funzionale all’attuazione del presente decreto, si assumono a riferimento le pertinenti disposizioni del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e del decreto ministeriale 5 luglio 2012, nei limiti e con le modalità precisate dall’autorità. Si applicano inoltre le disposizioni adottate dall’Autorità in attuazione dell’art. 25 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, eventualmente aggiornate dalla stessa Autorità con specifico riferimento alle isole minori non interco |
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